VERBALE PLENUM CSM 18 MAGGIO 2005 (CASO ZAGARDO)

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL?ASSEMBLEA PLENARIA DEL 18 MAGGIO 2005 Sono intervenuti alla seduta: VICE PRESIDENTE Prof. Avv. Virginio ROGNONI COMPONENTI DI DIRITTO Dott. Nicola MARVULLI Dott. Francesco FAVARA COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI E DAL PARLAMENTO Prof. Giuseppe DI FEDERICO Prof. Luigi BERLINGUER Avv. Mariella VENTURA SARNO Avv. Emilio Nicola BUCCICO Dott. Paolo ARBASINO Dott. Wladimiro DE NUNZIO Dott. Giuseppe SALME? Prof. Giorgio SPANGHER Dott. Carmine STABILE Avv. Antonio MAROTTA Dott. Giovanni MAMMONE Avv. Gian Franco SCHIETROMA Dott. Giovanni SALVI Dott. Leonida PRIMICERIO Dott. Luigi MARINI Dott. Ernesto AGHINA Dott. Luigi RIELLO Dott. Francesco MENDITTO Dott.ssa Maria Giuliana CIVININI Dott. Giuseppe MELIADO? Dott. Giuseppe FICI Dott. Francesco LO VOI Dott. Lanfranco Maria TENAGLIA S E G R E T A R I O Dott. Giuseppe FUOCHI TINARELLI L?anno duemilacinque, il giorno 18 del mese di maggio alle ore 10,50 in Roma, Piazza Indipendenza n. 6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura. Assume la Presidenza il Vice Presidente prof. Virginio ROGNONI. Svolge le funzioni di Segretario il dott. Giuseppe FUOCHI TINARELLI. [OMISSIS] Il Consiglio procede quindi all?esame delle pratiche della QUINTA COMMISSIONE, iniziando dalla seguente: Copertura di un posto di Presidente di sezione della Corte di appello di Cagliari pubblicato con telefax n.10320 del 23 maggio 2003. La Commissione, sottopone al plenum le seguenti proposte: Proposta di maggioranza ? dott. BIDDAU ? Relatore: dott. MENDITTO La Commissione, esaminate le domande presentate per la copertura di un posto di Presidente di sezione della Corte di appello di Cagliari pubblicato con telefax n.10320 del 23 maggio 2003, di cui all?allegato parametro (All. n. 2); rilevato che hanno presentato domanda i dottori Paolo CANEPA, Paolo ZAGARDO, Mario BIDDAU e Grazia CORRADINI; rilevato altresì preliminarmente che il dott. Paolo CANEPA non è legittimato a concorrere per non aver trascorso il prescritto periodo ex art. 194 Ordinamento giudiziario nell?attuale ufficio e che la dott.ssa Grazia CORRADINI è giàstata trasferita a sede più ambita; esaminati i profili professionali e gli atti in possesso dell’ufficio; considerato che nello scrutinio delle domande va fatta applicazione dei criteri indicati dalla circolare consiliare n. 15098 del 30/11/93, e succ. mod., in particolare ai fini dell?attribuzione dei punteggi previsti dal Titolo IV, Par. XIX, per l?anzianitì il merito e le attitudini; che, quanto all?anzianitì la lett. c) del predetto paragrafo prevede l?attribuzione di un punto per ogni anno (o frazione di anno superiore a sei mesi) fino all?ottavo, per i posti di cassazione (come quello in esame), dalla data di nomina di ciascun aspirante nella categoria corrispondente al posto da ricoprire, nonché di 0,50 per ogni anno successivo con un limite massimo di punti 10; che, quanto al merito (lett. b), devono essere valorizzati, con l?attribuzione di un punteggio sino a 4: a) l?impegno del magistrato desunto dalla laboriositàrilevabile dai prospetti statistici e dalla disponibilitàdimostrata per soddisfare tutte le esigenze dell?ufficio; b) la difficoltàed importanza degli affari trattati e l?impegno profuso per superare le difficoltàorganizzative dell?ufficio: elementi da ricavarsi dal complesso dell?attivitàdel magistrato, ovvero dal ruolo ricoperto, dalle valutazioni di laboriosità emergenti dai pareri dei Consigli giudiziari e dai dati statistici; che, inoltre, possono essere attribuiti punteggi aggiuntivi diversificati, secondo quanto descritto nella circolare, connessi all?effettivo esercizio delle funzioni, al momento della pubblicazione della vacanza e da almeno un quadriennio, in una sede disagiata o a copertura urgente, compresa negli speciali elenchi annualmente pubblicati dal Consiglio Superiore della Magistratura; che, per quanto concerne le attitudini (lett. a) la loro valutazione, con attribuzione di punteggio sino a 4, è inevitabilmente relativa, riguardando cioè la specifica idoneitàal posto in esame, desumibile anche dalla pluralitàdelle esperienze professionali in funzioni o settori diversi di attivitì valorizzandosi, fra l?altro, l?esperienza, anche di fatto, di direzione del collegio, gestionale ed in particolare di una sezione; che, in particolare, per i posti di presidente di sezione ?lavoro?, fermi restando gli altri punteggi, per le attitudini potranno essere anche attribuiti fino a quattro punti in considerazione della particolare competenza desunta dall’esercizio esclusivo di attività giurisdizionale e/o da pubblicazioni di rilevante interesse nella materia: in specifico, secondo i criteri adottati, un punto per il primo biennio di esercizio esclusivo di funzioni di lavoro e 0,5 punti per i bienni successivi, fino ad un punteggio massimo totale di punti 3, nonché un punto per le eventuali pubblicazioni; che sono infine valutabili fino a punti 2 le specifiche esperienze maturate attraverso l?esercizio per almeno 8 anni negli ultimi venti anni di funzioni omologhe (giudicanti o requirenti) rispetto a quelle del posto da ricoprire. OSSERVA Il dott. Paolo ZAGARDO, nominato uditore giudiziario con D.M. 15 aprile 1967, dopo il prescritto periodo di tirocinio svolto presso il Tribunale di Firenze, ha svolto le funzioni di pretore presso la Pretura di Decimomannu, dal 10 febbraio 1968, di giudice presso il Tribunale di Cagliari, dal 1 ottobre 1976, e, previo conferimento delle funzioni di magistrato di appello, dal 25 marzo 1987 a tuttoggi, di consigliere presso la Corte d?appello della stessa cittî Il dott. ZAGARDO ha conseguito le progressioni in carriera alle normali scadenze, riportando valutazioni costantemente favorevoli da parte dei Capi degli uffici ove ha prestato servizio, sempre condivise nei pareri resi dai Consigli giudiziari, ed il Consiglio Superiore della Magistratura lo ha da ultimo dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori a far data dal 15 aprile 1995. Il parere attitudinale, espresso dal Consiglio giudiziario di Cagliari ai fini della presente nomina in data 10.11.2003, all?esito di un?approfondita disamina delle fonti informative disponibili ed acquisite ai fini della valutazione di professionalitàrichiesta, pur dando atto del fatto che il dott. ZAGARDO è magistrato dotato di buone doti professionali, largamente evidenziate sia nella redazione dei provvedimenti sia nell?organizzazione del proprio personale lavoro, e che ha espletato le funzioni di presidente di collegio presso la Sezione penale della Corte d?appello cagliaritana (dal settembre 1999 al novembre 2000 del secondo collegio e dal febbraio 2001 ad oggi del primo collegio), ha manifestato alcune perplessitàin ordine all?idoneitàall?incarico semidirettivo del candidato, esprimendosi in proposito, conclusivamente, in senso negativo. Osserva infatti che il dott. ZAGARDO, nei periodi in cui ha esercitato le funzioni presidenziali, non ha conferito all?attivitàdel collegio diretto un impulso proporzionato al rilevante numero di processi ad esso assegnato e nell?affrontare processi complessi non ha mostrato disponibilitàad adeguarsi al maggiore impegno che essi imponevano: ?dati questi che sembrano delineare la figura di un magistrato dotato dal punto di vista della capacitàprofessionale ed anche, nei limiti voluti, sul piano organizzativo (v. anche la dimostrata padronanza degli strumenti informatici), non disponibile però al di fuori ed al di làdi un impegno che esuli da un programma ordinato e cadenzato secondo ritmi contenuti e prevedibili?, giudizio che ?trova riscontro anche nel modesto impegno profuso ai fini dell?aggiornamento professionale, in vista del quale il dott. ZAGARDO ha partecipato soltanto ad uno dei corsi organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, peraltro presso la locale sede della Corte d?Appello ed in materia non attinente alle funzioni svolte?. Ulteriore motivo di perplessitàè segnalato sotto il profilo delle ?difficoltànelle relazioni di lavoro con il dott. ZAGARDO che più volte sono state segnalate al Presidente della Corte dal personale amministrativo del settore e talvolta da qualche Consigliere, difficoltàtemperamentali ricordate nel suo rapporto dal Capo dell?Ufficio, che ha pure giustamente rilevato come esse facciano tornare in mente ciò che riferirono i Capi del Tribunale di Cagliari nel rapporto redatto in occasione della nomina a Magistrato di Tribunale: si tratta infatti, come pure esattamente osservato dal Presidente della Corte, di situazioni omogenee, perché riguardanti gli unici periodi in cui il dott. ZAGARDO ha svolto con una certa continuitàfunzioni direttive (della Pretura) o semidirettive (di fatto nella conduzione di un collegio penale)?. Il dott. ZAGARDO ha presentato due note di osservazioni in replica al menzionato parere del Consiglio giudiziario che, seppur valgono a ridimensionare la portata negativa delle valutazioni ivi contenute, meglio contestualizzando le condotte censurate, non elidono completamente, tuttavia, la portata oggettiva dei limiti attitudinali riscontrati con riferimento ed in vista dell?assunzione delle funzioni semidirettive di Presidente di sezione della Corte d?appello cagliaritana. Nel medesimo senso depongono, peraltro, le risultanze del supplemento d?istruttoria svolto dalla Commissione allorchè ? a seguito della rimessione della pratica dal plenum del 18.11.2004 per una più attenta valutazione e parametrazione dei profili attitudinali e di merito dei due candidati in alternativa proposti (il dott. ZAGARDO, appunto, e il dott. BIDDAU) e a seguito del ricevimento di una nota di chiarimenti, con allegati, del Presidente della Corte d?appello di Cagliari datata 18.12.2004 concernente la procedura concorsuale in esame ? ha proceduto all?audizione, nella seduta del 3.2.2005, dei dott. ZAGARDO e del Presidente della Corte d?appello, dott. CORDA. Il dott. CORDA ha delineato, in particolare, mediante gli statini d?udienza, le statistiche e il carteggio intercorso coi presidenti dei due collegi penali della Corte, la scarsa reattivitàdel dott. ZAGARDO agli inviti rivoltigli per un recupero di produttivitàdella sezione, non soltanto quantitativo ma anche con riferimento al grado di complessitàdei processi portati in dibattimento, ed ha evidenziato, riferendo in ordine ai mutamenti operati nella composizione dei collegi, l?esistenza di qualche ombra in ordine alle capacità relazionali del magistrato: circostanze meritevoli di particolare attenzione in sede di conferimento di incarichi semidirettivi. Le precisazioni in ordine ai fatti compiutamente addotte dal dott. ZAGARDO, nella medesima audizione e mediante nota e documentazione depositate, in particolare con riguardo al carattere assolutamente isolato dei contrasti personali intervenuti e alla situazione di difficoltàoperativa complessiva in cui versa la Corte cagliaritana, e i due collegi penali in particolare, comportano la riconduzione nei giusti limiti dei fatti evidenziati e certamente salvaguardano il buon profilo professionale sempre riconosciuto al magistrato, ed invero giàapprezzato dalla Commissione e che qui s?intende confermare. Occorre tuttavia tener presente che la nomina agli incarichi semidirettivi implica una valutazione, per un verso, di meritevolezza del candidato sulla base dei precedenti professionali e di carriera posseduti e però anche, per altro verso, un giudizio comparativo tra i diversi aspiranti, nell?ambito del quale, segnatamente sotto il profilo delle attitudini specifiche, assumono rilievo tutte le circostanze che, in chiave prognostica, depongono o meno in senso favorevole al migliore e più efficiente esercizio delle funzioni organizzative e di coordinamento proprie delle funzioni di presidente di sezione. Le statistiche del lavoro giudiziario relative all?ultimo quadriennio prodotte dal dott. ZAGARDO, comparate ed aggiornate al 31.12.2002, danno conto di una buona produttività del magistrato, tenuto anche conto dei compiti di presidenza dei collegi nel medesimo torno di tempo assunti, sia pure coi limiti in assoluto sopra evidenziati. Nella descritta ottica di valutazione i limiti attitudinali e di produttivitàriscontrati in relazione al dott. ZAGARDO, insuscettibili di rilevanza nel giudizio della professionalità individuale e in ambito disciplinare e paradisciplinare, si riverberano, tuttavia, inevitabilmente sull?attribuzione dei punteggi previsti dalla circolare in materia ai fini della comparazione degli aspiranti e, pertanto, alla stregua delle predette risultanze vanno riconosciuti al dott. ZAGARDO, oltre a 10 punti di anzianitàe a punti 2 per l?esercizio ultraventennale di funzioni giudicanti omologhe, punti 3, per il merito, e punti 3, in relazione al non eccezionale profilo attitudinale evidenziato, e così in complesso punti 18. Il dott. Mario BIDDAU, nomi nato uditore giudiziario con D.M. 28 maggio 1971, dopo il prescritto periodo di tirocinio presso il Tribunale di Cagliari, ha svolto le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica prima presso il Tribunale di Oristano, dal 21 luglio 1972, poi presso il Tribunale di Cagliari, dal 21 ottobre 1975. Dal 18 ottobre 1984 presso lo stesso Tribunale ha svolto funzioni di giudice e, previo conferimento delle funzioni di magistrato di appello, dal 27 marzo 1991 svolge le funzioni di consigliere presso la locale Corte di appello. Il dott. BIDDAU ha conseguito la nomina a magistrato di tribunale, di appello e di cassazione alle normali scadenze e, da ultimo, è stato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori a decorrere dal 28 maggio 1999. I rapporti dei Capi degli uffici ove ha prestato servizio e i pareri espressi dai competenti Consigli giudiziari nell?arco della carriera del magistrato, e da ultimo quello reso dal Consiglio giudiziario di Cagliari in data 10.11.2003 in vista del presente concorso, sono univocamente ed altamente positivi in ordine alle doti personali e professionali dimostrate nella varietàdi funzioni, giudicanti e requirenti, penali e civili, di primo grado e d?appello, rivestite. Il Consiglio giudiziario sottolinea in particolare come dai provvedimenti depositati emerga l?ottima preparazione tecnico-giuridica del dott. BIDDAU, l?elevato livello di competenza e di aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale raggiunto dallo stesso e la sua spiccata capacitàdi cogliere le questioni rilevanti dal processo e di sviluppare con chiarezza l?iter argomentativo rispondendo con puntualitàalle questioni dedotte dalle parti. Puntuale e diligente nello svolgimento del lavoro, costante nella presenza in ufficio, operoso ed assiduo nell?impegno, con una produttivitàencomiabile sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, il dott. BIDDAU ha dato prova di grande disponibilitàverso i colleghi impediti o incompatibili per la formazione dei collegi nonché come magistrato affidatario di uditori giudiziari. Magistrato di assoluto equilibrio, serietì umanitì indipendenza e imparzialitì egli ha dimostrato nelle modalitàdi gestione della notevole mole di affari assegnatigli e nella conduzione dei dibattimenti le proprie capacitàorganizzative ed attitudini all?esercizio delle funzioni semidirettive, intrattenendo sempre ottimi rapporti con i colleghi, il personale amministrativo ed il foro. Il dott. BIDDAU ha prodotto le statistiche relative al settore civile per il periodo 2001/ 1? sem. 2003 (non comparate) e al lavoro svolto presso la Sezione per i minorenni della Corte d?appello per il periodo 2002 / 1? sem. 2003 (comparate), mentre il summenzionato parere del Consiglio giudiziario dàconto dell?attivitàsvolta dal magistrato presso la Sezione penale nel periodo 1999 / 2000: dall?esame delle relative risultanze si trae conferma dell?elevata produttivitàgarantita nei diversi settori dal dott. BIDDAU, come attestata nel parere del Consiglio giudiziario. L?incompletezza tuttavia delle statistiche prodotte, secondo i canoni previsti dalla circolare in materia, non consente una compiuta autonoma valutazione consiliare del profilo del merito del magistrato e per tale motivo, sebbene non incidente sul giudizio complessivamente più che positivo riportato dal magistrato, non è possibile, alla stregua dei criteri di prassi adottati, l?attribuzione al dott. BIDDAU del massimo punteggio specifico, rettificandosi sul punto la precedente proposta esaminata dal plenum del 18.11.2004. Per quanto precede, vanno riconosciuti al dott. BIDDAU, oltre a 10 punti di anzianitì punti 2, per il recenziore esercizio per oltre diciotto anni di funzioni giudicanti omologhe, punti 3, per il merito, e punti 4, per le attitudini specifiche, e così in complesso punti 19. I punteggi come sopra attribuiti ai candidati legittimati, in conformitàai criteri indicati dalla circolare n. 15098 / 1993, comportano la prevalenza del profilo attitudinale del dott. Mario BIDDAU su quello, pur altrimenti meritevole, del dott. Paolo ZAGARDO. Tanto premesso, la Commissione, con tre voti a favore del dott. BIDDAU, due voti a favore del dott. ZAGARDO e un?astensione, propone previo conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione, la destinazione, a sua domanda, del dott. Mario BIDDAU, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente consigliere della Corte di appello di Cagliari, alla medesima Corte di appello di Cagliari con funzioni di Presidente di sezione. Proposta di minoranza ? dott. ZAGARDO ? Relatore: dott. MAMMONE La Commissione, esaminate le domande presentate per la copertura di un posto di Presidente di sezione della Corte di appello di Cagliari pubblicato con telefax n.10320 del 23 maggio 2003, di cui all?allegato parametro (All. n. 3); rilevato che hanno presentato domanda i dottori Paolo CANEPA, Paolo ZAGARDO, Mario BIDDAU e Grazia CORRADINI; rilevato altresì preliminarmente che il dott. Paolo CANEPA non è legittimato a concorrere per non aver trascorso il prescritto periodo ex art. 194 Ordinamento giudiziario nell?attuale ufficio e che la dott.ssa Grazia CORRADINI è giàstata trasferita a sede più ambita; esaminati i profili professionali e gli atti in possesso dell’ufficio; considerato che nello scrutinio delle domande va fatta applicazione dei criteri indicati dalla circolare consiliare n. 15098 del 30/11/1993, e succ. mod., in particolare ai fini dell?attribuzione dei punteggi previsti dal Titolo IV, Par. XIX, per l?anzianitì il merito e le attitudini; che, quanto all?anzianitì la lett. c) del predetto paragrafo prevede l?attribuzione di un punto per ogni anno (o frazione di anno superiore a sei mesi) fino all?ottavo, per i posti di cassazione (come quello in esame), dalla data di nomina di ciascun aspirante nella categoria corrispondente al posto da ricoprire, nonché di 0,50 per ogni anno successivo con un limite massimo di punti 10; che, quanto al merito (lett. b), devono essere valorizzati, con l?attribuzione di un punteggio sino a 4: a) l?impegno del magistrato desunto dalla laboriositàrilevabile dai prospetti statistici e dalla disponibilitàdimostrata per soddisfare tutte le esigenze dell?ufficio; b) la difficoltàed importanza degli affari trattati e l?impegno profuso per superare le difficoltàorganizzative dell?ufficio: elementi da ricavarsi dal complesso dell?attivitàdel magistrato, ovvero dal ruolo ricoperto, dalle valutazioni di laboriosità emergenti dai pareri dei Consigli giudiziari e dai dati statistici; che, inoltre, possono essere attribuiti punteggi aggiuntivi diversificati, secondo quanto descritto nella circolare, connessi all?effettivo esercizio delle funzioni, al momento della pubblicazione della vacanza e da almeno un quadriennio, in una sede disagiata o a copertura urgente, compresa negli speciali elenchi annualmente pubblicati dal Consiglio Superiore della Magistratura; che, per quanto concerne le attitudini (lett. a) la loro valutazione, con attribuzione di punteggio sino a 4, è inevitabilmente relativa, riguardando cioè la specifica idoneitàal posto in esame, desumibile anche dalla pluralitàdelle esperienze professionali in funzioni o settori diversi di attivitì valorizzandosi, fra l?altro, l?esperienza, anche di fatto, di direzione del collegio, gestionale ed in particolare di una sezione; che, in particolare, per i posti di presidente di sezione ?lavoro?, fermi restando gli altri punteggi, per le attitudini potranno essere anche attribuiti fino a quattro punti in considerazione della particolare competenza desunta dall’esercizio esclusivo di attività giurisdizionale e/o da pubblicazioni di rilevante interesse nella materia: in specifico, secondo i criteri adottati, un punto per il primo biennio di esercizio esclusivo di funzioni di lavoro e 0,5 punti per i bienni successivi, fino ad un punteggio massimo totale di punti 3, nonché un punto per le eventuali pubblicazioni; che sono infine valutabili fino a punti 2 le specifiche esperienze maturate attraverso l?esercizio per almeno otto anni negli ultimi venti anni di funzioni omologhe (giudicanti o requirenti) rispetto a quelle del posto da ricoprire. OSSERVA Va innanzitutto rilevato che nella seduta del 18.11.2004 il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha preso in esame una prima volta le due proposte di nomina formulate dalla Commissione, di maggioranza a favore del dott. BIDDAU e di minoranza a favore del dott. ZAGARDO, disponendone, all?esito del dibattito, la rimessione in commissione per una più attenta valutazione e parametrazione dei profili attitudinali e di merito dei due candidati. La proposta a favore del dott. ZAGARDO allora formulata viene in appresso integralmente ritrascritta, e nel merito confermata, in quanto pienamente conforme alle risultanze istruttorie concernenti entrambi gli aspiranti acquisite con riferimento alla data di scadenza dei termini del concorso e sottoposte al vaglio della Commissione. La presente conferma riguarda anche l?attribuzione ai candidati, in conformitàai presupposti ed ai criteri previsti dalla summenzionata circolare consiliare e dalla prassi applicativa costantemente adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura, dei punteggi per anzianitàdi servizio, esercizio di funzioni omologhe, attitudini e merito (rispettivamente di 10 + 2 + 4 + 4, per complessivi punti 20, a favore del dott. ZAGARDO, e di 10 + 2 + 3 + 3, per complessivi punti 18, a favore del dott. BIDDAU), con le seguenti precisazioni, a beneficio del dibattito consiliare: 1) l?incompletezza nella produzione a cura dell?aspirante delle statistiche del lavoro giudiziario, con riguardo al prescritto recenziore periodo temporale e all?evidenziazione comparativa dell?attivitàsvolta dai magistrati addetti al medesimo ufficio o, quantomeno, al medesimo settore, non consentendo una compiuta autonoma valutazione consiliare del profilo del merito del magistrato, anche quando non incidente sul giudizio positivo aliunde e complessivamente riportato dal magistrato, non permette l?attribuzione del massimo punteggio specifico (così, nella fattispecie, per quanto riguarda il dott. BIDDAU); 2) il massimo punteggio attitudinale di 4 viene assegnato quando risulta attestato a favore del candidato il positivo esercizio nel corso della carriera di funzioni direttive o semidirettive, con compiti comunque espletati di carattere organizzativo, amministrativo o di coordinamento, in veste di titolare ovvero di fatto, nelle molteplici forme e modalità concretamente riscontrabili presso gli uffici giudiziari ed anche nello svolgimento di funzioni extragiudiziarie; 3) all?attribuzione dei punteggi previsti, segnatamente quello afferente il profilo attitudinale, si procede assumendo a parametro non soltanto la professionalitàspecifica del candidato ma con attenzione anche al profilo comparatistico fra i concorrenti in chiave di prognosi circa la maggiore idoneitàrelativa allo svolgimento delle delicate funzioni semidirettive connesse alla nomina (ciò che giustifica nella fattispecie, in relazione alla differente durata, continuitàe rilevanza degli incarichi espletati, la diversificazione del relativo punteggio fra i due aspiranti). La riproposta delibera si esprime dunque nei seguenti termini: Il dott. Paolo ZAGARDO, nominato uditore giudiziario con D.M. 15 aprile 1967, dopo il prescritto periodo di tirocinio svolto presso il Tribunale di Firenze, ha svolto le funzioni di pretore presso la Pretura di Decimomannu, dal 10 febbraio 1968, di giudice presso il Tribunale di Cagliari, dal 1 ottobre 1976, e, previo conferimento delle funzioni di magistrato di appello, dal 25 marzo 1987 a tutt?oggi, di consigliere presso la Corte d?appello della stessa cittî Il dott. ZAGARDO ha conseguito le progressioni in carriera alle normali scadenze, riportando valutazioni costantemente favorevoli da parte dei Capi degli uffici ove ha prestato servizio, sempre condivise nei pareri resi dai Consigli giudiziari, ed il Consiglio Superiore della Magistratura lo ha da ultimo dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori a far data dal 15 aprile 1995. Il parere attitudinale, espresso dal Consiglio giudiziario di Cagliari ai fini della presente nomina in data 10.11.2003, all?esito di un?approfondita disamina delle fonti informative disponibili ed acquisite ai fini della valutazione di professionalitàrichiesta, pur dando atto del fatto che il dott. ZAGARDO è magistrato dotato di buone doti professionali, largamente evidenziate sia nella redazione dei provvedimenti sia nell?organizzazione del proprio personale lavoro, e che ha espletato le funzioni di presidente di collegio presso la Sezione penale della Corte d?appello cagliaritana (dal settembre 1999 al novembre 2000 del secondo collegio e dal febbraio 2001 ad oggi del primo collegio), ha manifestato alcune perplessitàin ordine all?idoneitàall?incarico semidirettivo del candidato, esprimendosi in proposito, conclusivamente, in senso negativo. I motivi di perplessitàevidenziati dal Consiglio giudiziario concernono: 1) il fatto che il dott. ZAGARDO, nei periodi in cui ha esercitato le funzioni presidenziali, non ha conferito all?attivitàdel collegio diretto un impulso proporzionato al rilevante numero di processi ad esso assegnato; 2) il fatto che ?nell?affrontare processi complessi non ha mostrato disponibilitàad adeguarsi al maggiore impegno che essi imponevano?, segnatamente con riguardo al profilo motivazionale delle sentenze redatte oppure sottoscritte in qualitàdi presidente del collegio; 3) il ?modesto impegno profuso ai fini dell?aggiornamento professionale, in vista del quale il dott. ZAGARDO ha partecipato soltanto ad uno dei corsi organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, peraltro presso la locale sede della Corte d?Appello ed in materia non attinente alle funzioni svolte?; 4) il profilo delle ?difficoltànelle relazioni di lavoro con il dott. ZAGARDO che più volte sono state segnalate al Presidente della Corte dal personale amministrativo del settore e talvolta da qualche Consigliere, difficoltàtemperamentali ricordate nel suo rapporto dal Capo dell?Ufficio, che ha pure giustamente rilevato come esse facciano tornare in mente ciò che riferirono i Capi del Tribunale di Cagliari nel rapporto redatto in occasione della nomina a Magistrato di Tribunale: si tratta infatti, come pure esattamente osservato dal Presidente della Corte, di situazioni omogenee, perché riguardanti gli unici periodi in cui il dott. ZAGARDO ha svolto con una certa continuitàfunzioni direttive (della Pretura) o semidirettive (di fatto nella conduzione di un collegio penale)?. Le considerazioni e le conclusioni espresse nel parere in rassegna non appaiono convincenti poiché presentano non secondari profili di contraddittorietàinterna, con gli stessi elementi informativi vagliati dal Consiglio giudiziario, ed esterna, con le risultanze oggettive disponibili: vanno pertanto disattese. Il dott. ZAGARDO ha presentato due note di osservazioni in replica al menzionato parere del Consiglio giudiziario, che ne pongono in risalto, in particolare, l?apoditticitàdi talune conclusioni. Va innanzitutto osservato che il dott. ZAGARDO nel periodo di servizio presso il Tribunale di Cagliari, dal 1.10.1976 al 25.3.1987, ha svolto in via continuativa per qualche anno le funzioni di presidente del collegio (parere pag. 2) e presso la Corte di appello di Cagliari ha continuativamente presieduto, dapprima, il secondo collegio della Sezione penale, dal settembre 1999 al novembre 2000, e successivamente il primo collegio, dal febbraio 2001 ad oggi; tali funzioni hanno contenuto sia giurisdizionale che amministrativo, atteso che ?ciascuno dei due collegi ha una propria organizzazione, per cui il magistrato preposto al collegio deve controllare i fascicoli in arrivo, formare i ruoli d?udienza, presiedere di regola il collegio etc.? (parere pag. 3 / 4): il conferimento di tali incarichi, comportanti dunque l?effettivo esercizio di compiti di direzione, coordinamento ed organizzazione, avviene di norma, come previsto anche dalle circolari consiliari in materia, privilegiando le attitudini e il merito e considerando soltanto in via secondaria l?anzianità dei magistrati. Le perplessitàafferenti la capacitàdirettiva del magistrato appaiono dunque ?originali?, prive di appiglio e riscontro nei precedenti rapporti e pareri valutativi della professionalitàe in contrasto con la fiducia reiteratamente riposta e confermata dai Capi degli uffici nei confronti del dott. ZAGARDO. Il magistrato, inoltre, ha svolto funzioni di pretore mandamentale a Decimomannu e, giudice del Tribunale di Cagliari, ha conservato la titolaritàdi tale ufficio in applicazione, venendo altresì applicato a diverse Preture del cagliaritano e al Tribunale di sorveglianza; l?applicazione a quest?ultimo ufficio, anche in veste di Presidente f.f. nel 1998, ha avuto luogo anche successivamente all?assunzione delle funzioni di appello; costante è altresì il richiamo alla disponibilitàdimostrata a sostituire i colleghi assenti o impediti nei diversi settori: tutto ciò secondo una linea di coerenza con i precedenti di carriera menzionati, in ordine alle funzioni direttive ed organizzative espletate, oltre che a riscontro in concreto di uno dei sopra richiamati parametri della valutazione del profilo del merito. Le statistiche del lavoro giudiziario relative all?ultimo quadriennio prodotte, comparate ed aggiornate al 31.12.2002, attestano poi un?elevata produttivitàdel magistrato, tenuto anche conto dei compiti di presidenza dei collegi nel medesimo torno di tempo assunti. Il parere dello stesso Consiglio giudiziario dàconto del deposito di 132, 196, 139 e 181 sentenze negli anni, rispettivamente, dal 1999 al 2002, di cui, rispettivamente, 99, 176, 109 e 130 su appello di sentenze pretorili, ai vertici della produttivitàdei giudici addetti al settore penale presso la Corte cagliaritana. Nel merito, quanto alle presunte difficoltàrelazionali, si osserva che, a prescindere dall?isolato episodio di contrasto con un agente di P.G., di risalenza ultratrentennale agli esordi dell?attivitàcome pretore a Decimomannu, nulla risulta, in termini, a carico del magistrato, né in sede disciplinare né in sede paradisciplinare (l?unica pratica che lo riguarda, peraltro archiviata, concerne censure all?attivitàgiurisdizionale). Di talchè le ?difficoltàpiù volte rappresentate dal personale amministrativo e talvolta da qualche Consigliere?, peraltro ?sempre sanate? e rivelatesi ?di entitàtale da non incidere sulla funzionalitàdell?ufficio?, cui fanno cenno in maniera del tutto generica il rapporto del Capo di Corte e il parere del Consiglio giudiziario, non assurgono al grado di ?fatti accertati? come prescritto dalla circolare in materia di pareri, n. 1275 / 1985, segnatamente al Capo V, n.ri 11 e 12, laddove è raccomandata la distinzione tra i fatti e le valutazioni e la dimostrabilità/ riscontrabilitàdei primi (nelle osservazioni presentate dall?interessato si segnala appunto, fra l?altro, il difetto di contestazioni in merito). Neppure si può escludere, sulla base degli scarni riferimenti offerti, che tali difficoltàpossano essere ricollegabili proprio all?impulso dato dal dott. ZAGARDO alla produttivitàdei collegi presieduti. Invero, il limite di professionalitàin proposito rilevato dal Consiglio giudiziario appare esclusivamente desunto dall?elevata pendenza di processi attualmente esistente presso la Sezione penale della Corte d?appello di Cagliari, senza riguardo allo stato della pendenza esistente quando il dott. ZAGARDO ha ereditato il ruolo (opportunamente lumeggiato invece nelle osservazioni presentate dall?interessato), e dalla regolare celebrazione delle udienze di calendario senza eccezionali prolungamenti della loro durata. Trattasi di dati ambivalenti dal punto di vista dell?interpretazione atteso che lo stesso Consiglio giudiziario dàaltrove atto del rispetto da parte del Presidente dei criteri di fissazione delle udienze e di calendarizzazione dei processi, dell?elevato impegno dei magistrati addetti al settore penale, spesso chiamati a comporre entrambi i collegi, e della particolare ?attenzione prestata dal dott. ZAGARDO ai procedimenti a rischio di prescrizione, che? grazie anche ad un programma informatico da lui appositamente elaborato per il calcolo differenziato della tempestivitàdegli appelli ?vengono ordinariamente assegnati a dibattimento almeno due anni prima che tale eventualitàpossa verificarsi?. In tale contesto, dunque, anche l?assenza di udienze ?fiume? si presta ad un?interpretazione opposta, e in tal caso del tutto favorevole al magistrato in scrutinio, in connessione con la capacitàdi ben organizzare e programmare il lavoro (considerando fra l?altro che trattasi di dibattimenti di appello e non di primo grado). Analogamente contraddittoria appare la censura concernente lo scarso impegno nell?aggiornamento professionale, peraltro correlato soltanto alla partecipazione agli incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura (uno strumento informativo certamente utile ma ovviamente non esclusivo né dirimente in ordine al grado di preparazione professionale acquisito e mantenuto dai magistrati), atteso che nello stesso parere (pagina 8 e passim nel testo) si afferma che la lettura delle sentenze redatte ?dimostra con evidenza la buona conoscenza del diritto sostanziale e processuale e le notevoli capacitàargomentative del dott. ZAGARDO. L?argomentazione è infatti fluida ed efficace; lo sviluppo degli argomenti è logico e coerente, sia in fatto che in diritto; la padronanza della lingua è completa?: si tratta di giudizi positivi che, è bene ricordare, trovano pieno riscontro nelle valutazioni espresse riguardo al magistrato in tutti i precedenti scrutini per le progressioni di carriera e, in particolare, nel recenziore, e assolutamente lusinghiero parere reso dal medesimo Consiglio giudiziario in data 25.2.1995 ai fini dell?idoneitàalle funzioni direttive superiori. Quanto al sindacato sui provvedimenti prodotti dal magistrato e campionati dal Consiglio giudiziario ? consueto peraltro nei pareri richiesti per le progressioni di carriera, meno nei pareri attitudinali specifici per il conferime nto di uffici direttivi e semidirettivi (secondo il criterio teleologico indicato dalla circolare n. 1275 / 1985, capo V, n. 19) ? in difetto di espressa censura di lacunositào incongruenza, le valutazioni piuttosto generiche compiute appaiono impingere nel merito della, eventualmente non condivisa, decisione, tanto più gravemente se, in ipotesi, promananti dal proponente l?impugnazione della sentenza. La mancata rimessione da parte del Consiglio giudiziario dei provvedimenti esaminati preclude comunque ulteriori approfondimenti sul punto, salvo che il richiamo delle puntuali osservazioni proposte dall?interessato in replica. Distinti dunque, come sopra, i dati di fatto concernenti l?iter professionale e di carriera del candidato dalle valutazioni e valorizzati i primi alla stregua dei criteri prescritti dalla summenzionata circolare, vanno riconosciuti al dott. ZAGARDO, oltre a 10 punti di anzianitàe a punti 2 per l?esercizio ultraventennale di funzioni giudicanti omologhe, punti 4, per il merito, in relazione alle risultanze statistiche del lavoro svolto, e punti 4, per le attitudini, tenuto conto del pluriennale esercizio di funzioni direttive e di presidente di collegio di Tribunale e di Corte d?appello, e così in complesso punti 20. Il riconoscimento, come sopra, al dott. ZAGARDO del complessivo massimo punteggio di 20 preclude l?esame del curriculum del dott. BIDDAU, che lo segue in ruolo, atteso che questi, pur in possesso di un valido profilo professionale, oltre a non poter fruire del massimo punteggio attitudinale, in difetto di pregresse esperienze semidirettive equiparabili a quelle del proposto (avendo presieduto i collegi in maniera soltanto saltuaria e in caso d?incompatibilité, e per il merito, in considerazione dell?incompletezza della produzione delle statistiche del lavoro svolto (mancando quelle relative al settore penale per il periodo 1999 / 2000 e non essendo comparate quelle relative al settore civile per il periodo 2001 / 1? sem. 2003), non potrebbe comunque superarlo in graduatoria. > Tanto premesso, occorre dare conto del supplemento istruttorio cui ha proceduto la Commissione a seguito della rimessione della pratica dal plenum del 18.11.2004, evidenziando peraltro che l?iter in questa fase seguito dalla pratica ha confermato ed aggravato le perplessitàevicibili dalla motivazione giàsottoposta al plenum. In sintesi, va sottolineato che: 1) Il Presidente della Corte di Appello di Cagliari ha trasmesso alla Commissione una propria nota, con ampie allegazioni, datata 18.12.2004, tendente a integrare e a documentare gli elementi posti in rilievo, in senso negativo per il dott. ZAGARDO, dal parere in data 10.11.2003 del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari. 2) Su tale nota e sulle allegazioni del Presidente della Corte di appello non è stato instaurato il contraddittorio, prescritto e connaturato alle procedure consiliari, nei confronti dell?interessato, che non è stato formalmente posto in grado di prendere visione e di interloquire sul contenuto delle predette produzioni, estranee all?ordinaria procedura di acquisizione delle informazioni prevista dalle circolari consiliari. 3) Tale aporia, in difetto di preventiva ostensione degli atti e di specifica contestazione degli addebiti, non è stata rimediata dall?audizione del dott. ZAGARDO e del Presidente della Corte d?appello, dott. CORDA, disposta dalla Commissione ed effettuata nella seduta del 3.2.2005: in tale occasione il candidato ha infatti depositato memoria e documentazione e risposto alle richieste di chiarimenti in ordine a taluni fatti rivolte dai componenti della Commissione in condizioni di sostanziale asimmetria informativa. Ed ulteriore documentazione è stata depositata nella medesima seduta dal dott. CORDA. Sebbene la somma delle produzioni unilateralmente effettuate dai dott. ZAGARDO e CORDA consenta, alfine, di entrare nel merito degli addebiti, come diffusamente in appresso, appare evidente l?anomalia intervenuta sul piano procedimentale. 4) Tutti i fatti oggetto di addebito, sotto il profilo del possesso da parte del dott. ZAGARDO dei requisiti attitudinali per l?assunzione dell?incarico semidirettivo, riferiti dal Presidente della Corte d?appello cagliaritana si collocano temporalmente in epoca successiva alla data della vacanza del posto a concorso ovvero di presentazione della domanda ed addirittura alla data del 10.11.2003 di espressione del giàmenzionato parere del Consiglio giudiziario, riferendosi all?anno 2004: come tali sono pertanto inconferenti ai fini dell?attuale valutazione. 5) I fatti oggetto di addebito appaiono nel loro complesso contraddittori con la risalente e stabile attribuzione da parte dello stesso Presidente della Corte al dott. ZAGARDO dell?incarico di presidenza di uno dei collegi penali con funzioni vicarie di vero e proprio presidente di sezione: conferimento di funzioni non ricollegabile ex se alla maggiore anzianitàdi servizio del dott. ZAGARDO, stante la prescrizione di prevalenza attitudinale in proposito contenuta nelle circolari consiliari sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari e, quindi, la positiva valutazione di merito del Capo dell?ufficio sottesa al conferimento dell?incarico. Nel merito delle circostanze riferite, sulla base degli elementi acquisiti nell?ambito del contraddittorio asimmetrico instaurato, si osserva, poi, quanto segue, attenendosi all?ordine delle contestazioni mosse dal Presidente della Corte d?appello nell?iniziale nota in data 18.12.2004: A) In esordio della propria nota in data 18.12.2004 (pag. 2) il Presidente della Corte d?appello si sofferma sulla non equiparabilitàdell?incarico di Presidente di collegio rivestito dal dott. ZAGARDO con lo svolgimento di funzioni semidirettive. A parte il fatto che il posto di Presidente di sezione è vacante, tale rilievo è: 1) infondato, perchè in questo caso non si tratta della presidenza di singolo collegio o di un collegio volta per volta, per la quale vale la prescrizione di automatica investitura del più anziano ex art. 47-quinquies Ordinamento giudiziario richiamata dal Presidente della Corte, bensì di incarico stabilmente conferito con poteri organizzatori e direttivi del lavoro del collegio (operante invero come una sezione) non limitati alla direzione dell?udienza; 2) contraddittorio alla stregua dei successivi rilievi mossi dal Presidente della Corte e del carteggio trasmesso, dai quali si evince proprio la delega diretta al Presidente del secondo collegio, senza l?intermediazione del Presidente di sezione titolare, dei poteri di organizzazione e direzione extraudienza tipici del Presidente di sezione. E? anzi a dire che col proprio rilievo finale (sub lett. l) il Presidente della Corte ipotizza in capo al Presidente del collegio poteri di organizzazione del personale neppure assegnato alla Sezione penale di cui non potrebbe disporre neanche il Presidente di sezione titolare. La documentazione successivamente prodotta, con i generici solleciti ad assumere iniziative organizzative atte ad incrementare la produttivitì costituisce poi piena prova del conferimento e dello svolgimento da parte dei presidenti dei due collegi penali di tutti i poteri connessi alle funzioni di Presidente di sezione. B) Il Presidente della Corte (sub lett. A) adduce la nota del 22.4.04 di protesta del Presidente della Camera penale di Cagliari per le ?intollerabili condotte … gravemente lesive della funzione difensiva ..? asseritamente tenute dal dott. ZAGARDO. La nota è generica e lo stesso Presidente della Corte chiede il 27.4.04 precisazioni all?esponente. Il Presidente del C.O.A. risponde con nota 30.6.04 nella quale segnala che nelle udienze ?si avverte, in generale, un clima di esagerata tensione … a causa degli inusitati toni utilizzati …?: mancano ancora riferimenti e circostanze specifici. Con nota al Presidente della Corte in data 21.7.04 il Presidente del C.O.A. fa marcia indietro: le giustificazioni ?esaurienti ed appaganti? . ?esposte dal dott. ZAGARDO con la consueta signorilitì riportano alla loro effettiva valenza le doglianze formulate e consentono di ritenere, allo stato, del tutto chiarita ed appianata la situazione evidenziata?. Dalla nota indirizzata dal dott. ZAGARDO al Presidente della Corte in data 21.7.04 si evince la causa dell?equivoco: innalzamento dei toni di voce in udienza determinato dall?ipoacusia del dott. ZAGARDO. E? stata in seguito prodotta la nota esplicativa indirizzata dal dott. ZAGARDO al Presidente dell?Ordine degli avvocati in data 14.7.2004 nella quale, ?con la stima e l?amicizia di sempre?, venivano forniti i predetti chiarimenti. C) Quanto ai presunti dissapori tra il personale amministrativo e il dott. ZAGARDO, all?esito dell?ampia istruttoria ne è rimasta la mera, non circostanziata, affermazione, senza, in particolare, riferimenti di carattere nominativo. D) Quanto ai presunti dissapori tra il dott. ZAGARDO e i colleghi, la circostanza è senza riscontro in nessuno degli scritti acquisiti, non circostanziata e, in definitiva, non provata, tenuto conto fra l?altro del fatto che le eventuali modifiche di composizione di collegi e sezioni, ove intervenute in dipendenza d?incompatibilitàfra i magistrati, avrebbero dovuto essere formalizzate con apposite variazioni tabellari. E) Alle pagg. 3-4 della relazione sull?andamento del lavoro allegata al progetto di tabelle di organizzazione della Corte per il biennio 2004-05 il Presidente della Corte d?appello fa presenti le difficoltàin cui versano il settore penale e quello civile, imputabili a carenze di organico e all?impossibilitàdi costituire un altro collegio penale, ma non vi è nessuna imputazione di scarso rendimento al collegio presieduto dal dott. ZAGARDO, risulta anzi che ?sono stati sensibilizzati i due (entrambi) consiglieri anziani dei due collegi, cui è assegnato il compito di organizzare il lavoro dei collegi medesimi? (a riprova, fra l?altro, di quanto sopra detto sub A). Per altro verso, quando il Presidente della Corte d?appello lamenta la produttività dei due collegi penali e la giacenza di processi di relativamente vecchia iscrizione non distingue fra le situazioni, diverse, dei due collegi penali (buona per quello presieduto da Zagardo e non altrettanto invece per il secondo collegio): ciò nonostante chiarimenti e solleciti richiesti da Zagardo. Dagli scritti e in sede di audizione è emerso inoltre che il Presidente della Corte d?appello non ha mai smentito la direttiva da lui stesso impartita di non caricare eccessivamente le udienze stanti le limitate forze disponibili e il contemporaneo impegno di alcuni consiglieri in più collegi (circostanza, questa sì, segnalata come potenziale fonte di dissapori fra i magistrati). F) La produzione da parte del Presidente della Corte, ma successivamente anche da parte del dott. ZAGARDO, delle statistiche e degli statini d?udienza del 1? semestre 2004 (si rammenti sempre che il termine di riferimento del concorso è giugno 2003) dovrebbe supportare le censure in ordine alla breve durata delle udienze, alla scarsa importanza dei processi trattati e all?insufficiente aumento di produttivitàdel collegio nel 2004 rispetto al 2003: in proposito valgono le considerazioni di cui alla proposta giàformulata a favore del dott. ZAGARDO al plenum, non senza rimarcare peraltro che nulla di specifico è detto in ordine alla complessiva composizione del contenzioso trattato avanti alla Corte isolana e non si forniscono elementi di confronto con l?andamento dell?altro collegio penale nel madesimo periodo. Si è dunque in presenza di valutazioni e non di dati oggettivi. G) Il Presidente della Corte ha altresì trasmesso un campione di provvedimenti del dott. ZAGARDO assai più ampio di quello preso in esame dal Consiglio giudiziario: l?esame degli stessi non evidenzia alcuna sciatteria o lacunositànell?esposizione dei fatti e nella motivazione in diritto delle conclusioni assunte, rilevandosi invece chiarezza, esaustivitàed opportuna concisione. Da tale disamina non riesce neppure confermata la scarsa complessitàdei processi trattati, ivi rinvenendosi lo ?spaccato? della composizione del contenzioso normalmente sottoposto al giudizio di secondo grado in realtàsocioeconomiche e criminali consimili a quella isolana. H) Con riguardo al carteggio relativo all?annullamento da parte della Cassazione di ordinanza di inammissibilitàd?istanza di rimessione in termini per appellare l?ordine di carcerazione da parte di un condannato, si rileva che il collegio presieduto dal dott. ZAGARDO (ma anche il Procuratore generale presso la Corte d?appello e presso la Cassazione) ritiene che trattandosi d?impugnazione in materia de libertate non si applichino i termini di sospensione feriale dei processi e che pertanto l?impugnazione sia stata proposta tardivamente. La Cassazione a sezione semplice ritiene il contrario e cita un proprio precedente, sempre a sezione semplice, del 1998 (non è stata peraltro acquisita la giurisprudenza eventualme nte espressa dalla medesima Corte di cassazione nel caso inverso, di impugnazione tempestiva in materia de libertate la cui trattazione fosse stata rinviata a motivo della sospensione dei termini feriali). L?appunto del Presidente della Corte d?appello di non aver tenuto conto del precedente del 1998 della Cassazione, mosso in forza del rivendicato dovere istituzionale di vigilanza, non è però stato mosso all?epoca bensì il 18.11.2004 dopo l?annullamento della Cassazione: siamo dunque in presenza di una vigilanza esercitata ex post e che impinge sul merito della decisione di un collegio. I) Il Presidente della Corte d?appello, infine, addebita al dott. ZAGARDO di aver rinviato l?udienza penale per sciopero del personale – atteso che il personale di ?presidio? era disponibile, correttamente a termini di codice di regolamentazione dello sciopero nel settore giustizia, soltanto per i processi con imputati detenuti ? nonostante fossero presenti presso la Corte cinque cancellieri C/1 che, se richiesti, avrebbero dovuto assistere il collegio penale. In proposito si osserva, alla luce dei principi di ordinamento del personale e delle relazioni sindacali nel pubblico impiego, che: 1) il servizio d?udienza spetta in via ordinaria agli impiegati B/3: comandare un livello superiore in occasione di uno sciopero può configurarsi quale comportamento antisindacale foriero di responsabilitàper la P.A.; 2) se vi era personale non scioperante idoneo a sopperire ai servizi garantiti e non, era dovere del Capo dell?ufficio e del Dirigente della cancelleria ?licenziare? il personale di ?presidio?, che è personale in sciopero; 3) la contemporanea presenza di personale di livello C/1 e di personale di ?presidio?, fermo quanto precede, comprova che i cancellieri ?C/1? erano del settore civile e non spontaneamente disponibili a svolgere servizio in altro settore e per mansioni inferiori; 4) l?eventuale ordine in tal senso poteva comunque venire soltanto dal Capo dell?ufficio, trattandosi di diversi settori, e non poteva venire, a termini di Ordinamento giudiziario, dal Presidente della Sezione penale e men che meno da un facente funzioni, come nella fattispecie. In sede di audizione è stato peraltro confermato che la disponibilitàdi personale non addetto alla sezione penale non dipendeva dai presidenti dei collegi di questo settore: ogni determinazione andava assunta dai dirigenti dell?ufficio. E, per il collegio civile che operò con personale non di presidio disponibile, si conferma che la provvista non fu curata dal Presidente del collegio civile. La riconduzione del contesto nell?ambito delle regole consiliari, procedimentali e di merito, di valutazione concorsuale impone, dunque, per un verso, la declaratoria di non utilizzabilitàdegli atti e la non considerazione dei fatti successivi ai termini del concorso e, per altro verso, la considerazione strettamente oggettiva degli elementi di valutazione disponibili ed utilizzabili, compreso il parere del Consiglio giudiziario, in linea cioè con la motivazione della proposta giàpresentata al plenum a favore del dott. ZAGARDO. Tanto premesso, la Commissione, con due voti a favore del dott. ZAGARDO, tre voti a favore del dott. BIDDAU ed un?astensione, propone previo conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione, la destinazione, a sua domanda, del dott. Paolo ZAGARDO, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente consigliere della Corte di appello di Cagliari, alla medesima Corte di appello di Cagliari con funzioni di Presidente di sezione. Il relatore per la proposta di maggioranza, cons. MENDITTO, fa presente che durante il supplemento di istruttoria in Commissione -cui la pratica era stata rimessa – il dibattito si è incentrato sul parere del Consiglio Giudiziario di Cagliari che, all’unanimitàsi è pronunciato per l’inidoneitàallo svolgimento delle funzioni semidirettive del candidato dott. Paolo ZAGARDO; giudizio confermato in pieno dal Presidente della Corte d’Appello, dott. CORDA, che è stato audito insieme al dott. ZAGARDO dalla Commissione. Il Consiglio deve quindi decidere se ribaltare o meno queste valutazioni. Si sofferma quindi sui profili dei candidati, a partire dal più anziano che è appunto il dott. ZAGARDO. Dopo averne brevemente ripercorso la carriera, riportata in relazione, fa presente che i pareri espressi per tutte le progressioni sono stati sempre positivi. Lo stesso Consiglio giudiziario ha fatto presente che la valutazione negativa non riguarda lo svolgimento delle funzioni ordinarie ma solo l’idoneitàa funzioni semidirettive, considerato che, quando il dott. ZAGARDO ha esercitato funzioni di presidente di collegio secondo la parola del Consiglio giudiziario, non ha conferito all’attivitàdel collegio il necessario impulso e non ha mostrato disponibilitàa adeguarsi ad un impegno che esuli da quello ordinato e cadenzato secondo ritmi contenuti e prevedibili. A ciò si aggiungono difficoltàdi relazione – per altro giàemerse all’inizio della sua carriera nei rapporti con la Polizia giudiziaria – con il personale amministrativo e talvolta anche coi colleghi. Si delinea così la figura di un magistrato dotato di capacitàprofessionali ma con dei limiti sotto il profilo organizzativo e relazionale. Il Presidente della Corte d’Appello, dott. CORDA -che ha confermato la valutazione del Consiglio giudiziario -è apparso magistrato molto attento all’organizzazione del suo ufficio, ancorché in procinto di andare in pensione, e sicuramente sereno, come risulta dal tenore della sua audizione nel corso della quale ha rappresentato i pregi e i difetti del dott. ZAGARDO in maniera piana, leale e completa, diversamente da altri dirigenti che svolgono il loro compito in modo notarile. Né bisogna dimenticare che il dott. CORDA, pur nutrendo forti perplessitì aveva espresso un giudizio di idoneitàper non condizionare le decisioni del Consiglio giudiziario, così come dovrebbe sempre fare un dirigente. Il dott. CORDA -che si rendeva conto della difficoltàa portare in udienza un congruo numero di processi -ha ricordato anche il calo di produttivitàregistrato nel 2003 nella sezione penale, che trova conferma negli statini di udienza in atti dai quali si evince che la durata delle udienze del collegio del dott. ZAGARDO e il numero delle sentenze non corrispondono alla media degli uffici giudiziari che rendono giustizia in modo efficiente. Inoltre, dopo avere ricordato di essere intervenuto per sbloccare la situazione dei rapporti tra la cancelleria e il dott. ZAGARDO, ha specificato pure che quest’ultimo “organizza il suo ufficio come un giudice monocratico, è preciso ed ha informatizzato la sezione” e che, nonostante le difficoltàorganizzative prospettate e i limiti descritti, ha comunque portato avanti il suo lavoro. Il verbale dell’audizione del dott. CORDA è comunque a disposizione di quanti volessero approfondire la questione. Quanto ai rapporti con gli avvocati, erroneamente la relazione a favore del dott. ZAGARDO entra nel merito: gli elementi riportati sono successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda e devono quindi restare al di fuori della valutazione del Consiglio Superiore perché potrebbero rappresentare motivo di illegittimitàdella delibera. A conclusione della disamina del profilo del dott. ZAGARDO, la Commissione ha deciso di ripartire il deficit organizzativo rilevato fissando il punteggio -giàindicato in 4 punti per merito e 2 punti per le attitudini – a 3 per entrambe le voci. Dopo aver rinviato alla relazione per il profilo professionale del dott. Mario BIDDAU, cui si propone di conferire le funzioni in oggetto, ricorda solo che questi ha avuto sempre pareri positivi, a partire da quello del Consiglio giudiziario, adottato all’unanimitì nel quale si evidenziano le doti di equilibrio, serietì indipendenza e imparzialitì la particolare laboriositàe le capacitàorganizzative. Tutti dati che consentono di assegnare il punteggio di 4 per attitudini. Quanto al merito, la delineata figura di magistrato imporrebbe il massimo punteggio, che non è stato però assegnato per coerenza visto che non ha depositato le statistiche comparate aggiornate al 2003 ma solo al 2001; il che rappresenta un limite dal punto di vista formale che ha indotto la Commissione, confermando una prassi da tempo vigente, ad assegnare 3 punti con i quali si arriva all’attribuzione di complessivi punti 19 contro i 18 del dott. ZAGARDO. Il relatore di minoranza, cons. MAMMONE, considerato il tenore dell?esposizione del cons. MENDITTO ? che ha dipinto il dott. ZAGARDO in termini assolutamente negativi – si sarebbe aspettato un punteggio ben più basso, di quello attribuito,se non nullo. Ricorda quindi che, nel corso della precedente trattazione della pratica avanti al plenum, aveva avuto modo di mettere in risalto la contraddittorietàe l?imprecisione del parere del Consiglio giudiziario che, pur concludendo con un giudizio di inidoneitì profondeva a piene mani veri e propri elogi all?indirizzo del magistrato. Nel corso dello stesso dibattito fu detto anche che il giudizio del Consiglio giudiziario circa la capacitàtecnico-giuridica del dott. ZAGARDO era facilmente superabile tramite una rapida e serena lettura delle numerose sentenze allegate, che presentano tutte una trattazione sciolta e tecnicamente ben orientata. Il disposto supplemento di istruttoria ha portato all?audizione del Presidente della Corte d?Appello, dello stesso dott. ZAGARDO ed all?esame dell?ulteriore documentazione presentata dal Presidente della Corte che si è fatto precedere da un cospicuo dossier sulle capacitàdel dott. ZAGARDO. Documentazione che appare, a suo avviso, discutibile innanzitutto perché riferita a fatti accaduti dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda e poi perché sulla stessa non vi è stato alcun contraddittorio da parte dell?interessato che ne è venuto a conoscenza solo al momento dell?audizione e che comunque ha puntualmente contrastato una per una le contestazioni rivoltegli. Tralasciando quanto accertato nel corso del primo esame della pratica, si sofferma su quanto emerso dopo il suo ritorno in Commissione. Le notizie riportate dal dott. CORDA riguardano situazioni molto particolari all?interno della Corte ed afferiscono ad una visione soggettiva della funzione di Presidente di collegio o di sezione. La Corte d?Appello di Cagliari afflitta, come tutti gli uffici giudiziari italiani, da un sottodimensionamento dell?organico, è costretta ad organizzare il servizio penale ricorrendo allo spostamento dei consiglieri nei collegi. Il dott. CORDA, a fronte delle proteste dei sovraccaricati magistrati, ha consigliato al dott. ZAGARDO ?che non ha disatteso l?indicazione -di non caricare i ruoli dell?udienza oltre un certo limite per consentire ai colleghi di svolgere anche il lavoro dell?altro collegio. Nonostante questo, la contestazione del Presidente si appunta proprio sul numero a suo avviso scarso di ricorsi portati in udienza, vale a dire su un lavoro da lui stesso indirizzato. Quanto alla durata delle udienze, non bisogna dimenticare che ci si trova in appello, quindi senza attivitàistruttoria, per cui può accadere che il processo duri il tempo necessario alla decisione in Camera di Consiglio. Inoltre, un esame supplementare svolto dopo l?audizione del dott. CORDA ha consentito di rilevare, in base agli statini, che il contenzioso portato in udienza corrisponde ad uno spaccato proprio dell?attivitàdi un normale collegio penale. Si sofferma quindi sul riferimento, non supportato da fatti concreti, alle proteste del Presidente della Camera penale di Cagliari che avrebbe denunziato intollerabili condotte del dott. ZAGARDO, con lesione della funzione difensiva. Da una lettera del Presidente del Consiglio dell?ordine degli avvocati risulta invece un solo e marginale momento d?incomprensione, pienamente chiarito e determinato dall?ipoacusia di cui soffre il dott. ZAGARDO, che aveva perciò in occasione di una udienza invitato alcuni avvocati ad usare un tono di voce più alto ed altri a tenerne uno più basso nei loro colloqui privati. Quanto ai presunti dissapori col personale amministrativo e coi colleghi, ricorda che il tutto è fermo alle mere enunciazioni visto che, nel corso dei due anni di istruttoria della pratica, il solo evento emerso al riguardo nell?ambito dell?intera carriera dell?interessato, è un remoto episodio verificatosi negli anni settanta, quando il dott. ZAGARDO con tono brusco chiese ad un graduato dei carabinieri notizie circa la conduzione di un?indagine. Riguardo alla qualitàdelle sentenze, sulla quale ci si è peraltro a lungo soffermati, il campione di provvedimenti fornito dal Presidente della Corte e dal dott. ZAGARDO, oltre quelli esaminati dal Consiglio giudiziario, consente di verificare l?assoluta bontàdella tecnica espositiva adottata, la capacitàdi centrare l?argomento in discussione e di fornire adeguate risposte. Conclude rilevando che la proposta a favore del dott. ZAGARDO attribuisce allo stesso il massimo del punteggio per attitudini, funzioni omologhe e merito e quindi preclude la valutazione del dott. BIDDAU che, meno anziano, non entra in valutazione. Precisa da ultimo, in risposta al relatore di maggioranza, che le statistiche prodotte da quest?ultimo sono ferme al 2001, il che fa apparire sovradimensionato il punteggio di 3 per merito a lui attribuito. Aperta la discussione, interviene il cons. BUCCICO che considera la pratica in discussione molto importante sia perché oggetto di una inopportuna campagna mediatica sia perché è stato il proponente del suo ritorno in Commissione per un supplemento d?istruttoria in ragione della falsa – pur se certamente in buona fede -rappresentazione valutativa del dott. BIDDAU, atteso che tale concorrente non aveva e non ha prodotto in maniera aggiornata le prescritte e necessarie statistiche. Nel corso del precedente dibattito in plenum si è sottolineata la questione, poi diventata assorbente, dell?unanime parere negativo del Consiglio Giudiziario di Cagliari nei confronti del dott. ZAGARDO, che non consentiva l?attribuzione di un punteggio elevato. Il supplemento d?istruttoria svolto dalla Commissione ha avuto un andamento per lo meno strano sia in ragione dell?acquisizione di elementi non attinenti al periodo da prendere in considerazione sia per la mancata instaurazione del contraddittorio in ordine a tali stessi elementi con il dott. ZAGARDO. Sono emerse però circostanze che devono essere valutate dal Consiglio Superiore con la massima attenzione e serenitî Richiama quindi sinteticamente lo stato degli atti al momento del ritorno della pratica in Commissione, allorquando appariva pacifica la priorità del dott. ZAGARDO in ragione di statistiche aggiornate ed elevate, e delle funzioni di Presidente di sezione continuativamente assolte sin dal 1998, a fronte di statistiche non aggiornate del dott. BIDDAU che, inoltre, solo occasionalmente aveva presieduto il collegio penale a partire dal 2000. Quanto all?audizione del Presidente della Corte dott. CORDA, ricorda che gli è apparsa – e lo ha sottolineato durante l?audizione in Commissione- una sorta di pregiudizio nei confronti del dott. ZAGARDO. I rapporti con il Foro – sui quali, diversamente dal cons. MENDITTO intende soffermarsi perché introdotti in maniera errata – non appaiono affatto tesi visto che è stato rappresentato un unico episodio, nato dalla ipoacusia del dott. ZAGARDO e poi pacificamente chiarito e di tanto resta traccia documentale ed autorevole nella lettera del Presidente dell?Ordine degli Avvocati. Il presunto scarso impegno è una macroscopica mistificazione, come si può evincere da un?attenta disamina delle udienze tenute e delle sentenze a loro volta considerate non buone; giudizio, questo, che non può condividere avendo letto tutte le sentenze depositate in atti che, per comoditàespositiva, ha diviso concettualmente in tre gruppi. Il primo gruppo è formato da quelle nelle quali il dott. ZAGARDO è Presidente o consigliere estensore: si tratta di buone sentenze assolutamente normali, assimilabili a quelle che si leggono nelle Corti d?Appello di tutt?Italia. Quando il dottor Corda -con riferimento alla lettura delle sentenze -svilisce il dott. ZAGARDO dimentica di essere stato anche il Presidente del Collegio e quindi di aver sottoscritto le sue sentenze, non ci risulta che le abbia corrette: se lo avesse fatto probabilmente si sarebbe aperto un altro dialettico contenzioso. Anche questo gruppo di sentenze appare comunque del tutto normale. L?ultimo gruppo di sentenze vede presidente il dott. ZAGARDO e cons. il dott. BIDDAU, il quale ultimo non risulta essersi mai lamentato. Ed in proposito richiama l?attenzione del Consiglio sulla forte umiliazione inflitta al dott. ZAGARDO, già sottoposto al rigore, a suo avviso ingiusto ancorché unanime, del parere del Consiglio giudiziario. In questo contesto si inserisce il serissimo problema delle mailing list – che deve essere affrontato una volta per tutte in quanto spesso elemento inquinante della normale dialettica -Dio non voglia -del funzionamento del Consiglio Superiore -soprattutto quando riportano messaggi pericolosi di contenuto subliminale intimidatorio. Anche se considera giusto che un consigliere eletto rappresenti ai colleghi l?andamento delle varie questioni, non può considerare altrettanto giusto che il circuito delle mailing list occupi spazi impropri del modo di intendere la vita e le funzioni del Consiglio Superiore quasi a scacciarne quelli fisiologici e legittimi. In proposito, richiama una e-mail diretta a Francesco MENDITTO, quale Presidente della Quinta Commissione, e da questi portata alla conoscenza dei consiglieri, nella quale l?estensore, dott.ssa Fiorella PILATO, qualificandosi presidente della locale ANM, dice di prendere spunto dal caso concreto ZAGARDO per chiedere a ?tutti i colleghi eletti nel Consiglio Superiore della Magistratura, attraverso MENDITTO, di riflettere bene sul segnale devastante che manderebbero all?intero circuito dell?autogoverno, trascurando e svilendo un parere unanime e motivato di un Consiglio giudiziario che non si è sottratto al proprio dovere?. Si tratta di un messaggio inaccettabile che impone una concreta riflessione sulla questione del rapporto gerarchico tra Consiglio Superiore e Consigli giudiziari, considerato che le affermazioni della dott.ssa PILATO sono assolutamente in linea con quanto, in una mailing list sul caso FERRI pubblicato dai giornali, ha sostenuto il dott. Claudio CASTELLI secondo il quale, quando sono unanimi, i pareri dei Consigli non possono essere disattesi dal Consiglio Superiore della Magistratura. Al contrario, a suo avviso è sicuramente possibile che il Consiglio Superiore della Magistratura motivatamente disattenda pareri unanimi in nome di una gerarchia di carattere logico-concettuale che certo non presuppone guerre con il circuito di autogoverno periferico. Nel caso di specie, vi sono tutti i presupposti per ribaltare quel giudizio: preannuncia pertanto il proprio voto favorevole alla proposta di minoranza. Il cons. MARINI si dichiara d?accordo con quanto espresso dal cons. MENDITTO e annuncia di volere operare solamente qualche breve osservazione riguardo al metodo. E? certamente giusto pretendere che i consiglieri togati del Consiglio Superiore continuino a confrontarsi, anche successivamente alla loro elezione, con chi li ha eletti, mantenendo ovviamente la massima indipendenza di giudizio e autonomia. Non è condivisibile però l?affermazione secondo la quale il Consiglio Superiore dovrebbe attenersi immancabilmente ai pareri dei Consigli giudiziari, pur tenendo presente che a questi ultimi si richiede comunque la massima attenzione e precisione nel compilare le proprie relazioni. Le valutazioni dei Consigli giudiziari, pur non vincolanti, rappresentano dunque un supporto informativo unanimemente ritenuto essenziale. Occorre inoltre osservare come il sistema di valutazione attualmente adottato all?interno della magistratura italiana, sicuramente impegnativo e faticoso, sia stato strutturato al fine di evitare che le promozioni dei magistrati, come accade in altri paesi europei, finiscano per derivare pressoché esclusivamente dal parere del capo dell?ufficio: le nostre procedure di valutazione in tal modo, pur se incredibilmente laboriose, possono riuscire a produrre una grande ricchezza. Appare dunque necessario far sì che i pareri provenienti dalla magistratura siano stilati nella miglior maniera possibile, anche e soprattutto quando esprimono rilievi critici. Se un capo dell?ufficio o un Consiglio giudiziario si determinano ad esprimere un parere negativo, è evidente che si è in presenza di accertate e sofferte motivazioni: si può affermare con certezza che dietro rilievi di questo tipo si celino sempre, o quasi, delle realtàeffettive. Non c?è alcuna volontì come paventa il cons. BUCCICO, di umiliare nessuno. Al contrario, la proposta di maggioranza va nella direzione opposta a quella di chi accusa la magistratura di corporativismo e scarsa efficienza. Del resto la situazione si mostra molto chiara: di fronte a più concorrenti per un unico posto bisogna decidere chi sia il più adatto, e la proposta va proprio in questo senso. Non è possibile riversare su queste scelte argomenti che non hanno niente a che fare con la nomina ad incarichi semidirettivi. Il capo dell?ufficio ed il Consiglio giudiziario hanno ampiamente spiegato le loro ragioni: a questo punto o emergono elementi forti in grado di contestare la veridicitàdi queste affermazioni oppure il rischio è quello di appiattire i giudizi, facendo esattamente il contrario di quanto indica la circolare in materia. Le ragioni del capo dell?ufficio e del Consiglio giudiziario appaiono dunque, nel caso in questione, assolutamente decisive: ciò non toglie che il magistrato che non verrànominato non dovràvedere nella mancata scelta un giudizio professionale o morale sulla sua persona, dal momento che ad essere valutata è l?idoneitàalle funzioni semidirettive e non l?idoneitàalle funzioni di magistrato e la qualità del lavoro di giudice. A parere del cons. AGHINA la presenza di più magistrati a richiedere la nomina a Presidente di sezione impone la massima attenzione. In questa ottica, il parere degli organi decentrati di autogoverno assume grande valore e l?evidenziazione di una lunga teoria di critiche nei confronti di un concorrente va tenuta nel giusto conto. Fra un candidato come il dott. BIDDAU, che può vantare un?importante produzione statistica ed un curriculum ottimale, ed uno come il dott. ZAGARDO, che invece sia sul versante statistico che su altri mostra notevoli sofferenze, la scelta non può che ricadere sul dott. BIDDAU. Il cons. BERLINGUER sottolinea come il dott. CORDA, Presidente della Corte d?appello, sia uomo di straordinario equilibrio, incapace di qualsiasi animositàed aderente ad una linea di profondo rispetto nei confronti della specificitàgiudiziaria. Nello stilare i suoi giudizi il dott. CORDA ha sempre avuto di mira, come unico obiettivo, il bene della Corte ed in base a questo ha modellato il proprio parere: il Presidente della Corte d?appello ritiene, sulla base delle proprie conoscenze in merito al magistrato ed all?ambiente, che il dott. ZAGARDO potrebbe incontrare difficoltànell?attivitàdi direzione di una sezione. Inoltre sempre il capo dell?ufficio è stato messo a conoscenza di voci non positive, non registrabili ufficialmente, relative al dott. ZAGARDO che sono state comunque trasmesse al Consiglio Superiore. A ciò va aggiunto poi il parere del Consiglio giudiziario la cui chiarezza è lampante. In virtù quindi del giudizio molto favorevole tributato al dott. BIDDAU, e delle numerose segnalazioni, probabilmente male espresse ma comunque significative, relativamente al cattivo stato dei rapporti fra il dott. ZAGARDO ed il Foro di Cagliari, il cons. BERLINGUER annuncia il proprio voto favorevole alla proposta di maggioranza. Il cons. DE NUNZIO dichiara di essersi astenuto in sede di Commissione, avendo preferito attendere il dibattito in Aula per prendere posizione sulla questione. Osserva innanzitutto come in qualche modo si sia superata, almeno a livello generale, la problematica della possibilitàdi discostarsi dai pareri licenziati dai Consigli giudiziari. In proposito ricorda come poco tempo prima il Consiglio Superiore della Magistratura abbia disatteso in pieno, senza tante remore, il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Ancona, favorevole all?unanimitàalla progressione di carriera di un magistrato. Nel caso è evidente la difficoltàper il Consiglio Giudiziario di Cagliari chiamato a fare delle valutazioni che si traducono in una scelta fra due concorrenti entrambi della Corte di Appello del capoluogo sardo. Nel parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Cagliari si afferma esplicitamente che il dott. ZAGARDO non è idoneo a svolgere le funzioni di Presidente di sezione. Una tale conclusione categorica di inidoneitàè contraddetta nella stessa proposta a favore di BIDDAU, nella quale ci si limita alla attribuzione di un punteggio appena inferiore al massimo senza ritenere l?inidoneitàa ricoprire l?incarico. E? evidente che il Consiglio giudiziario si è messo in una ottica concorsuale scegliendo un magistrato e dichiarando inidoneo l?altro concorrente. Ma in base alla normativa relativa ai semidirettivi non si deve procedere alla comparazione fra candidati, ma si deve prendere in considerazione il singolo magistrato secondo l?anzianitàdi ruolo e attribuire allo stesso il punteggio secondo i parametri di circolare. Se si fosse seguito questo metodo, in considerazione della labilitàe inconsistenza dei rilievi critici mossi al dott. ZAGARDO, sarebbe risultato difficile non riconoscere allo stesso il punteggio massimo per attitudine e merito. Pertanto la proposta a favore di ZAGARDO risulta convincente e quindi annuncia il proprio voto a favore di ZAGARDO. Il cons. DI FEDERICO, ammettendo di avere in passato definito come inattendibili le valutazioni operate dai Consigli giudiziari, sottolinea come il proprio giudizio non cambi anche quando queste contengano apprezzamenti negativi. Il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Cagliari non sembra poter smentire questa tesi: se il giudizio odierno su un magistrato è tanto negativo come mai la carriera pregressa dello stesso appare immacolata e priva di rilievi? Il cons. DI FEDERICO rimarca quindi di aver annunciato in passato la propria astensione in merito alle pratiche relative alle promozioni, serbandosi aperta però la possibilitàdi intervenire relativamente ai semplici spostamenti di ruolo. Del resto è vero che oggi si registra una maggiore attenzione rispetto alla grande questione delle valutazioni, nei fatti però non si notano grandi mutamenti, rimanendo la stragrande maggioranza dei pareri stilata in maniera seriale, laudativa e priva di approfondimento. C?è chi ha segnalato, e corrisponde certamente al vero, che in alcuni paesi d?Europa sono i capi dell?ufficio ad avere l?ultima parola sulle promozioni, ma è pur vero che essi debbono comunque discutere le proprie decisioni direttamente con i magistrati, i quali per altro se insoddisfatti possono anche ricorrere alla giustizia amministrativa: ciò a riprova quindi di un sistema che non è certo improntato ad eccessi gerarchici. A parere del cons. FICI è opinione diffusa che il sistema dell?autogoverno conosca un momento di difficoltàin sede di valutazione decentrata ed è proprio per questo motivo che da tempo i Consigli giudiziari sono invitati a licenziare pareri approfonditi, motivati e non seriali: nonostante gli sforzi profusi però non si può dimenticare, ed alcuni in precedenza lo hanno sottolineato, che la percentuale di giudizi negativi continua a non superare il due per cento del totale. E? necessario dunque un supplemento di riflessione allo scopo di approfondire le motivazioni e commentare in maniera sempre più attenta i pareri provenienti dai Consigli giudiziari. Per quanto riguarda il caso odierno, si può dire con sufficiente tranquillitàche il giudizio negativo non è certo determinato dal fatto che ambedue i magistrati provengano dalla stessa sede. C?è poi chi ha voluto fare riferimento ad una questione affrontata in passato relativamente ad un parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Ancona: le due circostanze non sono però paragonabili poiché in un caso il giudizio era positivo, nell?altro invece negativo. Il PRESIDENTE annuncia quindi che la discussione continueràcon le repliche. Il cons. BUCCICO precisa innanzitutto che non è qui in discussione la figura professionale del dott. CORDA, bensì l?esistenza o meno di riscontri oggettivi alle valutazioni personali espresse nei confronti degli aspiranti al posto a concorso. Per quanto riguarda i rapporti fra il Consiglio Superiore e i Consigli giudiziari, si dice d?accordo con quanto espresso dai consiglieri MARINI ed AGHINA: un parere del Consiglio giudiziario, ovviamente motivando la decisione, può essere sicuramente disatteso. In merito ai posti semidirettivi, è necessario valutare l?esperienza giàmaturata dagli aspiranti nell?esercizio di funzioni semidirettive: il dott. ZAGARDO esercita questo tipo di funzioni da ben sette anni senza aver mai avuto rilievi, ad eccezione di un unico fraintendimento con un avvocato nel corso di un dibattimento. Le polemiche sugli orari delle udienze sembrano, dopo una minuziosa ricognizione degli atti, assolutamente pretestuose, le sentenze firmate appaiono normalissime, è accreditata la sua presenza ad un incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore. Anche i supposti contrasti fra il dott. ZAGARDO ed il Foro, ad esclusione del giàcitato scambio di parole poco eleganti nel corso di un dibattito, sono assolutamente inesistenti. Per queste ragioni, il cons. BUCCICO annuncia il proprio voto a favore del dott. ZAGARDO. Il cons. DI FEDERICO sottolinea di non avere mai sostenuto l?esistenza di faide interne alla sede di Cagliari ma solamente di aver ricordato in termini generali l?inattendibilitàdei giudizi dei Consigli giudiziari. Secondo il cons. AGHINA non appare certo una forzatura attribuire un punteggio non elevato ad un magistrato in merito al quale si è registrato un giudizio negativo. Ricorda quindi come il Consiglio giudiziario si sia espresso relativamente alle attitudini del dott. ZAGARDO mentre in passato i pareri richiesti erano stati di altra natura. In conclusione poi non si può omettere che il dott. ZAGARDO ha partecipato ad un solo incontro di studio, organizzato per altro su base locale e non direttamente dal Consiglio Superiore. A parere del cons. MENDITTO non è in discussione se il dott. ZAGARDO sia o meno un bravo magistrato ma semplicemente se sia idoneo alle funzioni semidirigenziali. Va notato come i pareri precedenti a questo ultimo risalgono a prima del 1998, anno in cui il dott. ZAGARDO ha cominciato ad espletare le funzioni di Presidente di collegio. Il parere odierno quindi è il primo che si occupa degli ultimi sette anni di attivitàe raffigura purtroppo diverse ombre: le udienze, come ampiamente certificato, sembrano essere oltremodo brevi; si sono registrate numerose lamentele da parte sia di consiglieri che di personale amministrativo, come testimoniato anche dal dott. CORDA; le sentenze appaiono eccessivamente sintetiche; l’aggiornamento professionale, infine, lascia a desiderare. Sottolinea che in questo caso il Consiglio Giudiziario all?unanimitàed il Presidente della Corte forniscono numerosi elementi di fatto che impongono di desumere i limiti attitudinali del dott. ZAGARDO. Consiglio giudiziario e Dirigente dell?Ufficio hanno svolto il proprio ruolo con serietàed in modo non ?burocratico?, esattamente come chiede il Consiglio; non dare alcun rilievo a tale attivitì attribuendo i massimi punteggi al dott. ZAGARDO, significherebbe mortificare il lavoro svolto. Appare poi incomprensibile che da taluni sia stato mutato il giudizio in favore del dott. BIDDAU espresso in occasione della prima proposta tornata in Commissione, atteso che il supplemento istruttorio ha rafforzato gli elementi critici verso il dott. ZAGARDO. Non condivide le perplessitàavanzate da alcuni consiglieri verso l?operato del Consiglio Giudiziario di Cagliari che unanime ha svolto il proprio compito. Il cons. DE NUNZIO ha mostrato qualche perplessitàin merito al fatto che ambedue i candidati provengano da Cagliari, ma questa è una circostanza registrata giàtante volte in passato, senza che si sia mai prodotta alcuna difficoltî Anche la frase ?nella testa dei consiglieri c?era un altro candidato? appare davvero poco comprensibile. Il fatto poi che il rinvio della pratica in Commissione non abbia fatto scaturire nuovi elementi non fa altro che rafforzare le ragioni della proposta di maggioranza: restano confermate infatti tutte le perplessitàrispetto al dott. ZAGARDO mentre del dott. BIDDAU il Consiglio giudiziario loda le qualitàorganizzative, l?esperienza, le competenze e, soprattutto, il costituire un punto di riferimento per colleghi, personale amministrativo ed avvocati. Né si può sorvolare sul tema dei cattivi rapporti con il Foro, alla luce delle molteplici segnalazioni che lamentano un clima di eccessiva tensione durante le udienze. La valutazione in concreto dunque sembra decisamente pervenire alle stesse conclusioni del Consiglio giudiziario, vedendo fra i due candidati prevalere nettamente il dott. BIDDAU. Secondo il cons. MAMMONE il Consiglio Giudiziario di Cagliari non ha fatto altro che adempiere ad una funzione consultiva, in preparazione alla decisione del Consiglio Superiore. Tutto dunque rientra nella normalitì collocandosi la pratica nel solco di tante altre affrontate in precedenza. Il parere del Consiglio giudiziario non è in grado di apportare sufficienti elementi di conoscenza a causa della sua contraddittorietàe per rendersene conto basta leggere alcuni passaggi, come quello in cui vengono segnalate la professionalitàe la laboriositàdel dott. ZAGARDO o quello in cui questi riceve le parole elogiative del dott. CORDA. Di fronte a tali premesse era lecito attendersi un parere favorevole, il Consiglio giudiziario invece arriva a conclusioni diametralmente opposte. Dinnanzi ad un parere evidentemente contraddittorio bene ha fatto dunque il Consiglio Superiore a riaffrontare la questione. Per quello che lo riguarda invece, il cons. MAMMONE annuncia il proprio voto a favore del dott. ZAGARDO. Il PRESIDENTE annuncia quindi che la discussione continueràcon le dichiarazioni di voto. Il cons. LO VOI annuncia che voteràa favore del dott. ZAGARDO. Aldilàdei pareri favorevoli sempre espressi in precedenza, della mancanza di indicazioni concrete alla base del parere del Consiglio giudiziario, giustamente disatteso dal Consiglio Superiore, e delle voci riportate da alcuni consiglieri, questo voto è giustificato dal fatto che il dott. ZAGARDO svolge funzioni semidirigenziali ormai da sette anni, senza che si siano registrate sul suo operato osservazioni negative né da parte del dott. CORDA né da parte del Consiglio giudiziario. Il cons. SALVI conviene che i Consigli giudiziari non abbiano l?ultima parola su questioni come quelle oggi in discussione, sottolineando però come nessuno abbia mai sostenuto una posizione simile: semplicemente molti consiglieri hanno rimarcato la necessitàdi dare conto nella motivazione del parere espresso dal Consiglio giudiziario, senza sminuirne il valore. E? chiaro che al momento di operare valutazioni si entra nel merito del lavoro di colleghi: si tratta di un compito sgradevole che però il Consiglio Superiore, utilizzando criteri riconoscibili ed unitari, non può delegare. Annuncia quindi il proprio voto favorevole al dott. BIDDAU. Il cons. MENDITTO avverte della necessitàdi operare una correzione materiale a pag.1497 dell?allegato n. 2, dove, relativamente al parametro del dott. BIDDAU, in luogo di tre punti in attitudini e quattro punti in merito occorre leggere quattro punti in attitudini e tre punti in merito. Chiede inoltre che la votazione avvenga per appello nominale. Si passa quindi alla votazione della proposta per appello nominale. Votano a favore del dott. BIDDAU i consiglieri AGHINA, ARBASINO, BERLINGUER, CIVININI, FICI, MARINI, MENDITTO, SALME?, SALVI e SCHIETROMA. Votano a favore del dott. ZAGARDO i consiglieri BUCCICO, DE NUNZIO, DI FEDERICO, FAVARA, LO VOI, MAMMONE, MAROTTA, MARVULLI, MELIADO?, RIELLO, SPANGHER, STABILE, TENAGLIA e VENTURA SARNO. Si astengono il PRESIDENTE ed il cons. PRIMICERIO. Con 14 voti a favore, contro 10 riportati dal dott. BIDDAU e 2 astensioni, viene conferito al dott. ZAGARDO l?incarico di Presidente di sezione presso la Corte d?Appello di Cagliari. [OMISSIS] A questo punto il PRESIDENTE chiude la seduta, che termina alle ore 13,27. Del che il presente verbale, fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura. IL PRESIDENTE IL MAGISTRATO SEGRETARIO