SECONDA RICHIESTA DI RIMESSIONE DI GRAUSO NEL PROCESSO ALIQUO’

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezioni Penali

RICHIESTA DI RIMESSIONE
Il sottoscritto,

  • Nicola GRAUSO, nato a Cagliari il 23 aprile 1949 ed ivi residente alla via Regina Elena n° 20, difeso dall’avv. prof. Carlo Taormina, con studio in Roma alla via Federico Cesi n° 21, qui nominato suo difensore di fiducia, imputato nel processo penale n° 2219/98 RGNR + 2317/98 RGNR – 59/99 + 60/99 RG GIP, attualmente pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari (dinanzi alla quale è stata impugnata la sentenza n° 326 pronunziata in data 26/6/96 dal Tribunale di Cagliari – II sezione Penale),

nel quale è coimputato anche:

  • , nato a Desulo il 1 aprile 1964 e domiciliato presso l’Unione Sarda in Cagliari alla via Regina Elena n° 14

e nel quale è persona offesa il:

  • dott. Vittorio ALIQUO’, residente in Palermo alla via U. Giordano n° 234, ed elettivamente domiciliato c/o avv. Francesco CRESCIMANNO con studio in Palermo alla via Dante 69,

propone la seguente richiesta di rimessione.
1. Il sottoscritto è attualmente imputato dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari, davanti alla quale ha impugnato la sentenza con la quale è stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e lire 1.500.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 99, 110, 61 n° 10, 596 commi 1, 3 e 4 cod. pen. in relazione all’art. 13 L. 8 febbraio 1948 n°47.
Tale condanna si riferisce ad alcune dichiarazioni che il sottoscritto aveva rilasciato nel corso di una conferenza stampa e riprese da alcuni quotidiani il 12 agosto 1998. In particolare, la frase ritenuta diffamatoria è la seguente: <<si, complimenti veramente a questi … al dottor Caselli, al dottor di Leo soprattutto, straordinaria persona. Complimenti anche al dottor Mura e al dottor Piana. A questi assassini, che son riusciti nell’intento che avevano dopo nove mesi>>
Si precisa, per quanto dovrebbe essere superfluo, che mentre il dottor Caselli ed il dottor Di Leo sono magistrati presso il Tribunale di Palermo, il dottor Mura e il dottor Piana sono rispettivamente Sostituto e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari..
2. La celebrazione del processo presso l’autorità giudiziaria di Cagliari si appalesa del tutto inopportuna in quanto, a cagione della grave situazione locale, sono esposte a grave rischio la genuinità dell’assunzione delle prove e la loro valutazione.
L’Autorità cagliaritana, infatti, per una serie di situazioni di carattere ambientale, che qui si descrivono, si presenta come sede fortemente condizionata e non in grado di garantire la serenità di giudizio e l’esplicazione dei fondamentali diritti processuali quali presupposti indispensabili ed indefettibili di ogni giusto processo.
3. Mette subito conto di osservare come anzitutto vi sia alla base della presente richiesta di rimessione quella stessa esigenza che è sottesa al disposto dell’art. 11 coc. proc. pen.:nemo judex in causa propria!

Come noto, la Corte Costituzionale, con una serie di pronunciamenti, è giunta a precisare che <<le ragioni della deroga alle regole ordinarie di competenza predisposta dall’art. 11 cod. proc. pen. vanno ravvisate nella necessità di assicurare la serenità e l’obiettività dei giudizi, nonché l’imparzialità del giudice, anche con riferimento all’esigenza di eliminare presso la pubblica opinione qualsiasi sospetto di parzialità determinato dal rapporto di colleganza e dalla normale frequentazione tra magistrati operanti in uffici giudiziari appartenenti allo stesso distretto di corte di appello>>(sent. 109/98).
Orbene, nella specie, come si desume dal tenore dell’articolo incriminato, si verifica una situazione davvero singolare, e cioè che i giudici di Cagliari sono chiamati a decidere di un fatto che coinvolge direttamente anche colleghi dello stesso Ufficio giudiziario.
Ciò si desume non solo dal tenore letterale della dichiarazione del sottoscritto e dal fatto che egli ha espressamente fatto i nomi dei magistrati sicuramente più rappresentativi della Procura della Repubblica di Cagliari, ma soprattutto perché l’intera vicenda si colloca nell’ambito della vasta inchiesta promossa dalla Procura di Cagliari a carico del magistrato Luigi Lombardini, morto suicida nell’agosto 1998 e che ha visto coinvolto, suo malgrado, anche il sottoscritto.
Né varrebbe rilevare che la questione avrebbe potuto essere sollevata in sede processuale perché, in effetti, essa è stata tempestivamente e ritualmente sollevata ma è stata rigettata con la motivazione che i magistrati di Cagliari, citati nell’articolo incriminato, sarebbero solamente persone danneggiate. Benché la relativa questione sia stata riproposta in appello, la vicenda è dimostrativa della realizzazione di quella condizione prevista dalla legge, della ineliminabilità della situazione di pregiudizio per la serenità.
4. Si deve segnalare che il sottoscritto era legatissimo al dott. Lombardini e la asserita diffamazione per la quale egli ha riportato condanna, riguarda proprio una intervista nella quale egli muoveva critiche all’operato della Procura di Palermo che stava indagando proprio sul conto di tale magistrato.
In occasione di quella intervista il sottoscritto aveva illustrato i contenuti del memoriale che Luigi Lombardini aveva deciso di consegnare alla stampa e svelato i contenuti di un piano orchestrato sette anni prima proprio dal Procuratore della Repubblica di Palermo e dall’On.le Luciano VIOLANTE per “occupare” la Procura di Palermo ed assestare il colpo definitivo alla DC.
Orbene, va qui evidenziato che anche a prescindere dalle conseguenze che, da quanto si qui esposto, si vogliano desumere in punto di applicazione di articolo 11 del codice di procedura penale, non v’è dubbio come la situazione che si è venuta a creare sia particolarmente singolare, perché il sottoscritto “criticando” i magistrati di Palermo che indagavano sul conto del dott. Lombardini, ha criticato i magistrati di Cagliari, oltretutto facendo i loro nomi e cognomi.
Occorre penetrare tutte le conseguenze derivanti da tale singolare situazione la quale si interseca anche con la situazione che si è venuta a creare negli uffici giudiziari di Cagliari nel corso degli anni. Si tratta di uno spaccato di realtà locale che è stato scolpito proprio dal “testamento morale” che il dott. Lombardini decise di consegnare al suo avvocato prima di togliersi la vita.
Il giudice Lombardini, in particolare ha ricordato di essere stato <<per 22 anni, da giudice istruttore, mi sono occupato in Sardegna di circa un centinaio di sequestri di persona, esperienza che non ha mai avuto nessun altro magistrato. […] Data la larghissima conoscenza acquisita dell’ambiente in cui i sequestri vengono ideati, si svolgono ed hanno attuazione, talvolta ho ricevuto pressanti richieste di consigli ed informazioni per sapere se un ostaggio, prigioniero da tanto tempo, fosse ancora in vita. In un caso furono gli allora capo della polizia, ministro dell’Interno e Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Anche il ministro Scotti mi chiese una mano e anche il capo della Polizia, Parisi. In un altro caso collaborai con il sostituto della locale direzione distrettuale antimafia, dott. Marchetti unitamente ad alti ufficiali dei Carabinieri e allo stesso avvocato della persona offesa>>.
In effetti, chi ha conosciuto il dott. Lombardini, può solo ricordarlo come magistrato di grandi capacità, di grande coraggio e dotato di grande spirito di sacrificio e senso dello Stato.
Tali sue doti, però, sono state male interpretate ed hanno creato, come spesso avviene in ambienti competitivi, gelosie e scatenato ambizioni.
E’ lo stesso dott. Lombardini a ricordare le invidie e gli intrighi che si sono potuti orchestrare alle sue spalle.
Si può ancora leggere nel testamento morale del giudice Lombardini, per tanta dedizione, <<Come ricompensa la Procura di Cagliari mi iscrisse nel registro degli indagati, e gli atti furono trasferiti alla Procura di Roma allora competente. Il relativo procedimento venne archiviato dal GIP del Tribunale di Roma, su conforme richiesta della Procura. Da allora c’è stata una serie di procedimenti a mio carico trasmessi dalla Procura di Cagliari prima a quella di Roma e, poi, a quella di Palermo, diventata nel frattempo competente. Tali procedimenti sono stati archiviati o sono in fase di archiviazione>>.
Quale la ragione di tanta solerzia investigativa?
E’ sempre il povero Lombardini a parlare: <<non è azzardato ipotizzare che a tutto ciò non sia estraneo il fatto che non fosse gradito il mio proposito di riprendere la mia precedente attività di lotta ai sequestri, concretatosi con la mia domanda al posto di Procuratore della Repubblica di Cagliari, che prevede anche la Direzione Distrettuale antimafia e che si occupa, in Sardegna, prevalentemente dei sequestri di persona essendo stato prescelto per tale carica altro magistrato, l’invio dei procedimenti a Palermo non è cessato. Il tutto in singolare coincidenza con il fatto che, per effetto della riforma del “Giudice unico” e conseguente riunione delle procure, il prossimo anno potrei trovarmi, essendo il magistrato più anziano, nella posizione di procuratore aggiunto della procura unificata di Cagliari. Ancora <<nel 1996 venne scatenata una campagna stampa (vedi LA NUOVA SARDEGNA del 16/6/96) nella quale mi si accusava di aver tentato di incassare 100 milioni per una questione relativa ad un assegno internazionale rivelatosi, alla fine, un pezzo di carta straccia, proprio a ridosso della mia presentazione della domanda a procuratore di Cagliari. La cosa finì in bolla di sapone ed il procedimento venne archiviato a Palermo (dopo che, nel frattempo, era stata effettuata la nomina a Procuratore).>>
Il giudice Lombardini, dunque, aveva anticipato, con una singolare quanto sinistra coincidenza, l’ennesima strumentalizzazione giudiziaria orchestrata ai suoi danni e sapientemente cadenzata.
Non è di interesse sapere chi e come tali strumentalizzazioni abbia realizzato, quanto sottolineare il fatto che l’iniziativa che ha portato alla incriminazione e alla condanna del sottoscritto si colora, in maniera indiscutibile, come iniziativa che ha assunto la chiara difesa del giudice LOMBARDINI ed il chiaro attacco non solo all’intera magistratura ma a quella parte della magistratura che, per tanti anni, si è opposta al giudice Lombardini.
Ecco perché, il processo per diffamazione, promosso dal dott. ALIQUO’, e celebrato a Cagliari è, in definitiva, il processo contro il giudice Lombardini a difesa di un certo ambiente giudiziario.
Del resto, che Lombardini fosse persona se non odiata quantomeno invisa ai colleghi del Tribunale di Cagliari non è affatto un mistero ed il sottoscritto crede che questa sarà una doverosa pista che, qualunque autorità che intenderà occuparsi dei fatti accaduti a Cagliari, non potrà mai omettere di seguire.
L’esistenza di rapporti non proprio idilliaci tra Lombardini ed i suoi colleghi cagliaritani è cosa talmente risaputa da essere perfino emersa anche a Palermo, nella inchiesta che quell’Autorità Giudiziaria sta conducendo, anche a carico del sottoscritto, per concorso in estorsione.
Il GUP presso quel Tribunale, al quale è stata indirizzata un’articolata richiesta di applicazione di misure cautelari, ha tra l’altro dovuto constatare che <<è qui necessario mettere in evidenza […] che tra Lombardini e molti suoi colleghi in generale del Tribunale di Cagliari non correva simpatia, anche nei confronti di taluno l’atteggiamento del Lombardini era improntato a disistima, certamente e addirittura disprezzo>>.
Ecco, dunque, che per tale tramite i giudici cagliaritani sono chiamati a decidere su fatti che li coinvolgono direttamente, perché, naturalmente, come avviene in tutti i processi di diffamazione, nei quali la prova della verità (o veridicità) del fatto è il primo tassello per l’affermazione della scriminante del diritto di cronaca, essi sono chiamati a decidere se il sottoscritto, accusato di aver criticato i giudici palermitani e non solo essi, per il modo di conduzione dell’inchiesta sul dott. LOMBARDINI, abbia o meno legittimamente esercitato il diritto di critica, se cioé sia lecito o meno dubitare dell’inchiesta condotta dalla procura siciliana e, in definitiva, se sia lecito o meno dubitare dell’operato degli stessi magistrati cagliaritani ai quali il dott. Lombardini aveva apertamente indirizzato le sue invettive.
5. Si deve, peraltro prendere atto che non solo nell’ambito dell’esercizio di un diritto costituzionalmente protetto, quale è e deve essere considerato il diritto alla manifestazione del pensiero, il sottoscritto si è trovato, nel difendere l’operato del dott. Lombardini a dover necessariamente criticare le modalità di conduzione dell’ufficio giudiziario di Cagliari, ma si deve anche prendere atto della particolare situazione che sussiste nell’ufficio giudiziario di quella città.
L’ambiente nel quale, infatti, il sottoscritto deve esercitare i suoi diritti fondamentali, dalla libertà di espressione del pensiero al diritto di difesa, sono oggi gravemente compromessi anche a cagione dei rapporti esistenti tra i vari magistrati di quell’ufficio giudiziario.
Ed invero:

  • Maria Cristina ORNANO, giudice del tribunale civile di Cagliari, risulta coniugata con l’avv. CARLO AUGUSTO MELIS;
  • Simona Lai, giudice della Pretura Penale di Cagliari, sorella dell’avv. Stefania LAI, risulta sposata con l’avv. FRANCO TULUI;
  • Grazia CORRADINI, già giudice di corte d’appello di Cagliari ed oggi presidente del Tribunale per i Minorenni, risulta essere coniugata con l’avv. GIUSEPPE PISANO;
  • Paolo DE ANGELIS, Sostituto Procuratore della Repubblica, è fratello dell’avv. LUCA DE ANGELIS, collega di studio dell’avv. SCHIRO’ (legale del Presidente della Giunta Sardegna on.le Federico PALOMBA vedi oltre), nonché marito della dott.ssa MARIA TERESA SPANU, pretore penale a Cagliari;
  • Alessandro PILI, Sostituto Procuratore della Repubblica, è coniugato con MARIA SECHI, giudice del Tribunale Civile di Cagliari;
  • Mauro MURA, Sostituto Procuratore della Repubblica, è coniugato con ANNA CAO, giudice del Tribunale Penale di Cagliari;
  • Carlo PIANA, Procuratore della Repubblica, è il padre di PAOLO PIANA, Sostituto Procuratore della Repubblica;
  • Paolo MASSIDDA, Giudice della Corte d’Appello di Cagliari, è padre di Giovanni MASSIDDA, giudice del Tribunale di Cagliari, e zio di Andrea MASSIDDA, Sostituto Procuratore della Repubblica;
  • Angelo PORCU, Presidente del Tribunale di Sorveglianza, è padre di Gaetano PORCU, Sostituto Procuratore della Repubblica;
  • Vincenzo AMATO, giudice del Tribunale di Cagliari, è fratello di Daniela AMATO, giudice del Tribunale Penale di Cagliari;
  • Leonardo BONSIGNORE, Giudice per le Indagini Preliminari di Cagliari, è coniugato con Lucia LA CORTE, giudice della corte d’Appello;
  • Marinella POLO, giudice del Tribunale per i Minorenni, è sposata con l’avvocato dell’INAIL, Enrico PLAISANT;
  • Massimo DEPLANO, giudice della Pretura, è coniugato con Rossella ATZENI, giudice dell’ex pretura;
  • Antonio ONNI, giudice della corte d’appello di Cagliari, è coniugato con Barbara PERASSO, giudice onorario;
  • Sergio DE NICOLA, giudice del Tribunale per i Minorenni, è sposato con Anna Rita FRAU, vice procuratore onorario.

Si tratta di una complessa rete di relazione tra magistrati e tra magistrati ed avvocati, che, al di là dei casi addirittura valutabili sotto il profilo della incompatibilità, rende i componenti dell’Ufficio Giudiziario di Cagliari tra loro legati da vincoli di solidarietà che nuocciono alla serenità della funzione. Tra l’altro, il caso è stato fatto scoppiare a livello giornalistico dall’inchiesta condotta da L’Unione Sarda.
A tal riguardo, non si può non ricordare che proprio nel processo che ha riguardato il sottoscritto, il Pubblico Ministero dott. Paolo DE ANGELIS è lo stesso magistrato che fu aperto nemico del giudice LOMBARDINI con il quale si scambiò plurime denunzie e che come se non bastasse, il presidente del collegio era il dott. LENER, il cui figlio, fino a poche settimane prima, faceva parte dello studio dell’avv. PIRASTU che difende il dott. ALIQUO’.
6. In tale contesto si situa anche un’altra particolare situazione che si collega all’esercizio di un’altra libertà fondamentale.
Il sottoscritto, infatti, nel luglio 1997 fondò una formazione politica denominata Nuovo Movimento che ha assunto, nel panorama politico locale, una posizione di contrasto nei confronti dell’allora giunta regionale guidata dall’on.le Federico PALOMBA esponente del P.D.S: ed ex magistrato del Tribunale di Cagliari.
Il sottoscritto ha duramente attaccato la giunta di sinistra guidata dall’on.le PALOMBA, denunziando il clientelismo al quale aveva ispirato le scelte di politica economica, emarginando le imprese che non fossero allineate con quelle idee politiche.
Tale critica, che ancora una volta costituisce esercizio di un diritto costituzionalmente protetto, il sottoscritto ha potuto esercitare dalle colonne del giornale (facente capo a società nelle quali ha talune partecipazioni), L’Unione Sarda.
L’Unione Sarda, peraltro, sempre nello svolgimento dell’attività giornalistica, per il tramite del suo direttore, aveva collegato un certo atteggiamento della magistratura di Cagliari, con l’atteggiamento politico assunto nei confronti del PDS.
Orbene, proprio tale quotidiano è divenuto l’oggetto di una serie di indagini condotte dalla Procura cagliaritana, indagini che hanno obbligato il sottoscritto a doversi spogliare completamente della proprietà del quotidiano.
Il tutto ha avuto inizio con l’apertura d’ufficio di una ispezione giudiziaria ex art. 2409 cod.civ. Che è stata condotta con il preciso intendimento di costringere il sottoscritto a cessare dall’esercizio dei suoi diritti costituzionalmente protetti.
I rami dell’azienda de L’Unione Sarda erano, infatti, stati fatti oggetto – in omaggio a principi di razionalizzazione aziendale universalmente riconosciuti – di un’operazione di spin off. Come praticato dalle principali società editoriali italiane si era proceduto a separare le varie attività concentrandole in autonome persone giuridiche.
Sin dall’inizio della procedura, gli amministratori giudiziari hanno indotto il sottoscritto, che al momento non riusciva a farsene una ragione, a procedere al riaccorpamento dei singoli rami d’azienda.
A sollecitare tale soluzione ci si era messo anche il magistrato che stava conducendo le indagini.
L’avv. DELOGU del foro di Cagliari, che assistette il sottoscritto, in questa fase iniziale dell’operazione quando ancora si stava trattando del modo per uscire dalla situazione, ebbe un colloquio con il pubblico ministero che attivò la procedura, il dott. PIANA, con il quale almeno a dire dell’avv. DELOGU (ma non vi sono elementi per dubitare di ciò) intercorrevano ottimi e risalenti rapporti di amicizia. Il magistrato in questione, in nome dell’amicizia con il legale, suggerì spassionatamente all’avv. DELOGU di consigliare al sottoscritto che sarebbe stata buona cosa riaccorpare i rami dell’azienda de L’Unione Sarda. Nello stesso contesto, il dott. PIANA disse all’avv. DELOGU che sarebbe stato sufficiente immettere nella società 2/3 miliardi, per chiudere la procedura.
In effetti, credendo al consiglio che il dott. PIANA, per il tramite dell’avv. DELOGU, gli aveva fatto pervenire, il sottoscritto attuò il riaccorpamento ma, a questo punto, anziché attenuarsi, la pressione esercitata su di lui è aumentata iniziando un autentico stillicidio.
Orbene, dopo che il sottoscritto, credendo di chiudere effettivamente ogni cosa, decise di seguire il consiglio che gli era stato formulato, l’impegno finanziario inizialmente stabilito in pochi miliardi, fu subito quantificato in misure via via superiori. In più fasi, i miliardi diventarono una decina, poi furono definitivamente quantificati, dopo successivi aggiustamenti verso l’alto che il sottoscritto si è sempre dichiarato disposto a sostenere, in 42 miliardi e 900 milioni di lire.
Il vero è che sin da dicembre 1998, e ciò 4/5 mesi prima del deposito della relazione, gli amministratori giudiziali, prima ancora di aver visto i documenti contabili, avevano anticipato che l’ammontare della ricapitalizzazione non era inferiore a 40 miliardi.
L’operazione, sembra ben congegnata per far si che il sottoscritto accettasse di riaccorpare i rami di azienda e, poi, restasse costretto, incalzato dalle successive richieste di ricapitalizzazione, a fargli cedere l’intero compendio.
Anzitutto, deve essere evocata una circostanza. Il pubblico ministero – il dott. PIANA – ed il Presidente del Tribunale di Cagliari – il dott. PISOTTI – erano stati visti a cena insieme in un noto ristorante locale (LO SCOGLIO) da un operatore televisivo di VIDEOLINA Srl il quale quella sera si trovava a cena per festeggiare una ricorrenza con una telecamera. Accortisi della inaspettata coincidenza, l’operatore fu dapprima “invitato” a non fare riprese che potessero coinvolgere il tavolo dei magistrati e all’uscita del locale fu fatto oggetto di “perquisizione” evidentemente perché non si voleva che quell’incontro potesse essere documentato.
Soprattutto, proprio al sorgere di tale iniziativa giudiziaria, il sottoscritto ebbe precise conferme del fatto che l’operazione 2409 era volta a sottrargli il giornale e le TV, ciò che avrebbe annullato, ovviamente, le ambizioni politiche dello scrivente.
Se tutto ciò è vero, si tratterebbe di un fatto di inaudita gravità e non solo per gli intuitivi risvolti sull’esercizio di quel potere giudiziario che non dovrebbe mai essere personalizzato o indirizzato al perseguimento di interessi diversi da quelli istituzionali, ciò che potrebbe essere valutato anche sotto altro e diverso profilo, ma perché L’Unione Sarda costituisce lo strumento attraverso il quale il sottoscritto ha esercitato i suoi diritti politici.
Non va dimenticato che in quello stesso torno di tempo si apriva la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale.
Tale chiave di lettura è rafforzata dal contenuto di un colloquio avuto dal sottoscritto con l’allora presidente del CDA de L’Unione Sarda, dott. Giorgio RIBOLINI, il quale gli riferì che il contenuto di un colloquio avuto con l’On.le Emanuele SANNA, leader dei DS isolani, il quale, a sua volta, gli confidò che ove il sottoscritto avesse ceduto la testata al gruppo da lui indicato i suoi guai giudiziari sarebbero cessati.
Si tratta di circostanze che sono significative non soltanto di quel collegamento tra magistratura e interessi politici, di cui si aveva avuto il sospetto, ma altresì dell’esistenza di un ambiente fortemente ostile allo scrivente perché dimostra che le iniziative giudiziarie che sono state assunte nei suoi confronti, avrebbero lo scopo di costringerlo a dismettere la testata cioé lo strumento attraverso il quale – lo si ribadisce – esercita i suoi diritti costituzionalmente protetti.
E tali rilievi si saldano con un dato obiettivo costituito dal fatto che tutte le operazioni, giudiziarie e non, sono avvenute in pieno periodo di campagna elettorale, allorquando cioé, il Nuovo Movimento si “lanciava” per la prima volta nella contesa politica. Il sottoscritto – è bene sottolinearlo – ha condotto la sua campagna elettorale sotto commissariamento ciò che ha comportato la sospensione imposta dai commissari, dei contratti di consulenza in essere con L’Unione Sarda e con le altre società del Gruppo.
Che la ragione della pressione possa essere individuata nella situazione locale che caratterizza l’ambiente giudiziario cagliaritano, può trovare conferma in alcuni accadimenti successivi.
Stante la pressione esercitata, il sottoscritto ha compreso di dover cedere L’Unione Sarda.
Il nuovo proprietario, come primo atto, ha posto in essere operazioni finanziarie che hanno – di fatto – comportato una distribuzione di liquidità per 15 m,iliardi, a dimostrazione quindi del fatto, ove ve ne fosse stato bisogno, che la misura della richiesta capitalizzazione era eccessiva, e la realizzazione di quella separazione di rami d’azienda editoriali. Dunque, una situazione simile, se non identica, a quella che aveva dato luogo alla procedura di commissariamento senza che succeda (giustamente) nulla!
La procedura ex art. 2409 cod.civ., dunque, instaurata allorquando il sottoscritto era interessato a L’Unione Sarda, è il segno di quella obliterata libertà di determinazione e la conseguenza dell’intendimento di piegare la sua scomoda resistenza e la voce del quotidiano a lui facente capo, secondo, peraltro quelle che sono state le clamorose confidenze a lui fatte pervenire dalle persone di cui si è detto sopra.
7. Si deve rilevare, a tale riguardo, che del particolare collegamento tra la situazione di contrapposizione tra gli interessi della sinistra del Governo locale e le successive iniziative giudiziarie, si può trovare segno in tali situazioni obiettive le quali trovano una loro spiegazione nel fatto che, come si rileva da quanto sin qui esposto, l’atteggiamento assunto dal sottoscritto nella vicenda che ha interessato il giudice LOMBARDINI si risolve in definitiva in un attacco violento alla magistratura accusata di collusioni politiche con il PDS.
A tale riguardo, si deve segnalare come il punto di incontro tra magistratura ed interessi politici (di sinistra), abbua possibilità di essere dimostrata per varie strade (a tale riguardo, si veda il libro di Gianni CIPRIANIGiudici contro, Editori riuniti, nel quale oltre ai nominativi dei giudici che si ritengono accomunati da una medesima ideologia di sinistra, vengono descritti i vari collegamenti tra detti magistrati) tra le quali si deve qui segnalare la seguente.
Il punto di incontro è dato proprio da La Nuova Sardegna la quale, oltre ad aver funto da cassa di risonanza per le iniziative giudiziarie adottate contro lo scrivente, è assistita, nei numerosi processi per diffamazione pendenti dinanzi al Tribunale di Cagliari, dall’avv. Michele SCHIRO’, “storicamente” appartenente ad ambienti politici comunisti e pidiessini e difensore (oltre che di un esponente della proprietà del giornale), altresì, dell’on.le Federico PALOMBA. Orbene, Michele SCHIRO’, da qualche anno ospita nel suo studio quale collega l’avvocato Luca DE ANGELIS fratello del citato Paolo DE ANGELIS.
8. A contribuire a rendere vieppiù incandescente la situazione, si deve richiamare la persistente campagna di stampa che su L’Unione Sarda il direttore ha scatenato. In data 27 aprile 1999 LIORI ha espressamente ricollegato tali anomali e singolari iniziative alla decisione del sottoscritto di partecipare con il suo movimento politico, alle elezioni regionali che si sono tenute nel giugno 1999 che si sono preannunziate da subito arroventate e che hanno visto le coalizioni di sinistra perdenti sottolineando, appunto, <<e come si può stare zitti davanti alle strane coincidenze tra magistratura e PDS? E per quale motivo gli stessi giudici che hanno attuato questa vendetta spietata contro L’Unione Sarda non indagano altre aziende>>.
In effetti, va ancora richiamato quanto in precedenza osservato e cioé che L’Unione Sarda, in questi anni ha svolto una serie di inchieste giornalistiche aventi ad oggetto iniziative economiche sponsorizzate dalla Regione che hanno comportato sperperi di denaro pubblico senza che nessuno, da magistrati a persone di governo, abbia mosso un dito.
Per converso, nello stesso periodo di tempo lo scrivente ha subito una costante campagna stampa condotta dall’altra testata giornalistica a diffusione regionale, La Nuova Sardegna, notoriamente allineata su ideologie di sinistra e condotta esclusivamente enfatizzando le sue “disavventure” giudiziarie.
Vi è stato un momento nel quale La Nuova Sardegna è riuscita ad anticipare i provvedimenti giudiziari adottati dalla Procura cagliaritana ed a farne oggetto di insistenti campagne di stampa tese a criminalizzare il sottoscritto.
Si riportano, a tale riguardo, due esempi.
La Nuova Sardegna, con assoluta anticipazione sui tempi,ha pubblicato la notizia secondo la quale la Procura della Repubblica ha aperto un procedimento penale nientemeno che per una pretesa e presunta gestione di una centrale clandestina per la intercettazione telefonica e ambientale.
Questa la dinamica dei fatti, per come ricostruita dalla stessa A.G. Cagliaritana a conclusione del processo penale di primo grado per il reato di diffamazione a mezzo stampa:
il 13 agosto 1998 il quotidiano La Nuova Sardegna pubblicava un articolo, a firma Mauro Lissia, nel quale si parlava genericamente della possibile esistenza di una centrale di ascolto clandestina di conversazioni telefoniche dalla quale sarebbero state intercettate comunicazioni della magistratura, dell’avvocatura e della polizia giudiziaria cagliaritane;
il 2 settembre 1998 comparve un nuovo articolo di Lissia nel quale si diceva che dalla Procura cagliaritana era filtrata la conferma sul coinvolgimento nell’inchiesta aperta dalla magistratura palermitana;
il 10 settembre 1998 la DIGOS di Cagliari fece una prima annotazione alla Procura cagliaritana con la quale informò l’ufficio giudiziario circa la notizia di presunte intercettazioni abusive fornita negli articoli di Lissia ed il 12 successivo quel reparto di polizia giudiziaria ricevette una prima delega di indagini da parte della Procura, alla quale la DIGOS invierà risposta in data 18 settembre.
Orbene, solo il 6 ottobre 1998 il pubblico ministero disponeva l’iscrizione del sottoscritto a RNR in ordine al reato di intercettazione abusiva.
La vicenda che più d’ogni altro denota quella commistione tra mass media e magistratura è, ancora una volta, quella che ha portato alla apertura di un procedimento ex art. 2409 cod.civ. Nei confronti della società che ha la titolarità dell’Unione Sarda. Anche in questo caso, l’iniziativa della Procura fu immediatamente pubblicizzata attraverso una serie di articoli nei quali si rappresentano fatti e circostanze, tra l’altro ai diretti interessati ancora del tutto sconosciuti, come, ad esempio, la pendenza del procedimento penale per il fallimento della ARBATAX 2000 ed il coinvolgimento, in questo, della persona del sottoscritto.
Nello stesso torno di tempo in cui si verificava l’altra singolare “fuga di notizie” dal palazzo di Giustizia, il 14 ottobre 1998 su La Nuova Sardegna veniva pubblicato un articolo a firma di Mauro LISSIA nel quale si anticipavano nuovi guai giudiziari per il Gruppo Editoriale facente capo al sottoscritto, dandoli come già accertati e come già avvenuta la notifica di una informazione di garanzia per il reato di false comunicazioni sociali.
In effetti, emerge dagli atti in possesso dello scrivente, che solo in data 9 febbraio 1999 veniva emesso un decreto di sequestro, con l’indicazione della sua equipollenza come informazione di garanzia ex art. 369 cod.proc.pen. Dal dott. Guido PANI, il quale conduce una inchiesta contro il sottoscritto per i reati di cui all’art. 4 L. 516/1982 e 2621 cod.civ., contestando una serie di fatture emesse dal medesimo nei confronti delle società VIDEOLINA S.p.a. e L’UNIONE SARDA S.p.a. ed EXOL S.p.a. aventi ad oggetto prestazioni di consulenza, collaborazione e studi.
Ancora una volta, dunque, La Nuova Sardegna dimostra un significativo collegamento con la Procura cagliaritana anche perché alla data sotto la quale era stata divulgata tale notizia, una notitia criminis oggettivamente e soggettivamente qualificata non esisteva.
9. Sempre a proposito di atteggiamenti di prevenzione, si devono ancora richiamare due episodi che sono significativi di un ambiente giudiziario che è a lui ostile.
Recentemente, il sottoscritto è stato sollecitato da due collaboratori di giustizia (o ex collaboratori) i quali gli chiedevano di poterlo incontrare perché avevano cose scottanti da riferirgli.
Lo scrivente, diffidando un po’ della situazione, li fece incontrare da un suo collaboratore. Uno dei due raccontò cose veramente “agghiaccianti” ed accettò di dirle davanti ad una telecamera. Dal racconto di questa persona è emerso che il sostituto procuratore Dott. MARCHETTI, il quale avrebbe tolto o fatto togliere la protezione al pentito, avrebbe organizzato un’operazione per incastrare il sottoscritto facendo coinvolgere in un sequestro di droga, persona vicinissima allo scrivente.
Il tutto – come detto – è videoregistrato e la cassetta è stata trasmessa all’A.G. (La quale possiede – perché fatta sequestrare dallo scrivente – anche la ricevuta di lire 10 milioni dallo stesso dati al confidente). Ma nulla risulta essere stato fatto.
Ancora, allo scrivente è stato riferito che la polizia giudiziaria – non si conosce a che titolo e su delega di chi – ha condotto una serie di “interviste” a persone vicine allo scrivente (amici, amici degli amici e rispettivi parenti). Nell’ambito di tale attività è stata contattata anche la Sig.na Alessandra MARONGIU la quale ha riferito al sottoscritto di aver vissuto come un’esperienza che difficilmente potrà dimenticare l’atto a cui è stata sottoposta. Il tono ed il tenore delle domande, infatti, le hanno ingenerato la sensazione che gli inquirenti la volessero “usare” come un’ARIOSTO.
10. Si deve qui rilevare che, la complessa situazione ambientale che si è realizzata presso il Tribunale di Cagliari, dimostra come si sia creata una situazione di grande sospetto nei suoi confronti. La sua presunzione di innocenza è, per l’insistenza delle campagne stampa condotte contro di lui sulla base di semplici sospetti giudiziari, fortemente pregiudicata.
Ne è una riprova, quanto accaduto di recente ad un altro magistrato dell’Ufficio giudiziario di Cagliari che ha la sventura di essere amico del sottoscritto.
Il CSM ha aperto un procedimento perché frequenta lo scrivente.
Si tratta di un fatto molto grave, perché il sottoscritto non gode di quell’autorità che appartiene a quello sparuto gruppo di cittadini che hanno la possibilità, solo scambiando segni di amicizia, di attrarre le persone nel proprio sodalizio criminoso. Lo scrivente è un imprenditore nel cui certificato dei carichi pendenti vi sono soltanto due condanne per reati di oltraggio (peraltro depenalizzati!) Ed attualmente è imputato per reati di opinione!
Orbene, l'<<incriminazione>> del giudice RILLA è il segno di una prevenzione che ormai circonda lo scrivente.
Soprattutto è rilevantissimo osservare come nel capo di incolpazione al giudice RILLA si possa leggere che la fonte della sua responsabilità derivi dal fatto che egli avrebbe dovuto conoscere della qualità di indagato del sottoscritto per gravi reati (ma quali?). E, come se ciò non bastasse, secondo il capo d’incolpazione la conoscenza il dott. RILLA l’avrebbe dovuta derivare da quanto riportato dai maggiori quotidiani locali e nazionali.
Analoga sorte è toccata anche all’Ill.mo sig. Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari, il dott. PINTUS, il quale ha subito, dinanzi al CSM, una dura censura, anch’egli, per aver assunto comportamenti di aperta critica nei confronti dell’A.G. palermitana e, non ultimo, per aver incontrato il “noto imprenditore Nicola GRAUSO indagato dalla procuta di Palermo”.
Insomma, quella campagna di stampa, martellante, insistente condotta con sapiente misurazione delle cadenze temporali nelle quali inserire lo scoop ha provocato un gravissimo pregiudizio per la posizione processuale del sottoscritto potendo egli essere additato come persona che non può godere dell’amicizia di un magistrato!!!
11. Si sta realizzando presso l’A.G. di Cagliari un’opera di emarginazione del sottoscritto che sta pregiudicando l’esercizio dei suoi diritti fondamentali da esercitarsi nella sede processuale.
L’effetto più immediato di tale opera di criminalizzazione condotta a carico del sottoscritto, infatti, ha comportato non solo un decremento di garanzie, da individuarsi soprattutto nella manifestazione di scarsa imparzialità nella conduzione delle iniziative giudiziarie assunte nei suoi confronti e, comunque, di quella necessaria apparenza di neutralità che, per dovere costituzionale, deve sempre caratterizzare l’autorità giudiziaria.
Il sottoscritto deve qui riferire dell’ultima situazione locale che assume livelli di gravità inaudita, e che è in grado di arrecare pregiudizio per l’esercizio dei suoi diritti.
In un’intervista apparsa su L’Unione Sarda del 13 settembre 1998 l’avv. Dello scrivente, il prof. Luigi CONCAS, ha dichiarato di aver subito pressioni perché abbandoni <<la difesa dell’editore Nicola GRAUSO>>. Secondo l’avv. CONCAS, in particolare, egli sarebbe stato attinto da pressioni da diversi ambienti, non di destra, ed in particolare da un imprenditore legato ad ambienti filogovernativi il quale, nel parlare a nome di un non ben specificato gruppo di amici, gli ha riferito che egli avrebbe fatto bene a prendere le distanze!!!

Per quanto precede
il sottoscritto come sopra generalizzato propone richiesta di remissione del processo penale n. 2219/98 RGNR + 2317/98 RGNR – 59/99 + 60/99 RG GIP pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari chiedendo, previa acquisizione, ai sensi dell’art. 48, comma 1, cod.proc.pen., delle seguenti informazioni:

  1. Richiesta audizione del Giudice RILLA, sui rapporti di conoscenza con il sottoscritto;
  2. Richiesta di audizione del Cons. PINTUS, sulle ragioni per le quali egli ebbe a prendere le distanze dall’inchiesta condotta dalla procura palermitana sul giudice Lombardini;
  3. Audizione del sottoscritto, sulle sue consapevolezze con riferimento al sequestro MELIS;
  4. Accertamento della data di iscrizione della notizia di reato relativamente alla asserita attività di intercettazione abusiva posta in essere dal sottoscritto;
  5. Accertamento della data di iscrizione della notizia di reato relativamente ai reati di falso in bilancio e fatture per operazioni inesistenti;
  6. Audizione dell’avv. DELOGU in ordine al contenuto dei suoi colloqui con il dott. PIANA;
  7. Audizione della sig.na Alessandra MARONGIU con riferimento al tipo di domande a lei rivolte dalla polizia giudiziaria che la interrogava sul conto del sottoscritto;
  8. Acquisizione delle dichiarazioni del dott. Giorgio RIBOLINI ed on.le SANNA in ordine alla circostanza per la quale se il sottoscritto avesse ceduto le società editoriali, dopo averle riaccorpate, i suoi problemi giudiziari sarebbero terminati;

la trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria di Palermo
Con osservanza: Nicola Grauso
Si allegano:

  1. Sentenza n° 326 pronunziata in data 26/6/99 dal Tribunale di Cagliari – II sezione penale;
  2. Dichiarazioni che il sottoscritto aveva rilasciato nel corso di una conferenza stampa e riprese da alcuni quotidiani il 12 agosto 1998;
  3. Atto di appello proposto avverso la sentenza 326 del 26/6/1999;
  4. Testo della lettera redatta dal Giudice LOMBARDINI poco prima della sua morte;
  5. Ordinanza emessa dal GUP di Palermo nel procedimento a carico di GRAUSO Nicola;
  6. Inchieste giornalistiche condotte da L’Unione Sarda con riferimento alle situazioni di clientelismo;
  7. Stralcio della trascrizione del colloquio avuto con il dott. RIBOLINI;
  8. Articolo apparso su L’Unione Sarda del 27 aprile 1999;
  9. Sentenza n° 309 emessa dal Tribunale di Cagliari – II sezione penale in data 21 giugno 1999;
  10. Decreto sequestro ed informazione garanzia per art. 2621 cod.civ. Ed art. 4 L. 516/82;
  11. Contestazione al giudice RILLA;
  12. Verbale del CSM relativo alle esternazioni del Cons. PINTUS;
  13. Articolo relativo alle pressioni subite dall’avv.prof. CONCAS.