RICHIESTA DI ASTENSIONE AI PM DI PALERMO

Ill.mo Sig.
Giancarlo Caselli
Proc della Repubblica
c/o Tribunale Penale
PALERMO
Ill-mo Sig.
Dott.Antonio Ingroia
Sost. Proc. della Repubblica
c/o Tribunale Penale
PALERMO
Ill.mo Sig.
Dott. Giovanni Di Leo
Sost. Proc della Repubblica
c/o Tribunale Penale
PALERMO
Gen.ma Sig.ra
Dott.ssa Lia Sava
Sost. Proc. Della Repubblica
c/o Tribunale Penale
PALERMO
Ill.mo Sig.
Procuratore Generale
Presso la Corte d’Appello
PALERMO
Ill.mo Sig.
Procuratore della Repubblica
c/o Tribunale Penale
CALTANISETTA
I sottoscritti Nicola Grauso , nato a Cagliari il 23.4 1949 e Antonio Angelo Liori, nato a Desulo l’1.4.64 entrambi domiciliati in Cagliari viale regina Elena 14 espongono:

Premesso che

Gli esponenti sono indagati di reato in relazione al proc. Pen. N. 232/98 RNR in fase di indagini preliminari presso la procura della repubblica del Tribunale Penale di Palermo (Caso Silvia Melis).
Le indagini furino seguite sin dall’invio oltre che dal dott. Caselli, anche dai sostituti dott. Aliquo’, Di Leo Sava e Ingroia.
Nel corso di indagini espletate a Cagliari nell’agosto 1998 uno dei coinputati Dott. LUIGI LOMBARDINI si suicidava.
Tale evento provocava vibrate reazioni da parte del Grauso e del Liori, tanto che quest’ultimo direttore dell’Unione Sarda, in svariati articoli pubblicati sul quotidiano attaccava vibratamente tali P.M.
Il Dott. Aliquo’, di recente abbandonava le indagini e immediatamente presentava una serie di querele contro gli esponenti, tanto che venivano aperti 3 procedimenti a Cagliari (in fase dibattimentale contro entrambi) e n. 2 a Monza in fase di indagini preliminari solo contro il Grauso e il suo difensore Prof. Avv. Luigi Concas.
Con atto di citazione notificato il 23.4.99 tutti i p.m. suddetti ad eccezione del dott. Aliquo’, convenivano in giudizio l’Unione Sarda e il Liori chiedendo un risarcimento danni di L.700.000.000 cadauno.
Il tutto era riferito alla pubblicazione di un articolo in cui, dopo il suicidio del dott. Lombardini il Liori attaccava i p.m.
Come è notorio il Grauso è azionista di maggioranza della Fondazione, che detiene le azioni de L’Unione Sarda s.p.a.
Tutto ciò premesso i sottoscritti

Chiedono

Che il dott. Caselli, il dott. Di Leo, il Dott, Ingroia e la dott.ssa Sava, ai sensi dell’art.52 1° C.P.P. so astengano dallo svolgere le funzioni di P.M. nel procedimento penale di cui sopra

M O T I V I

La sussistenza delle gravi ragioni di convenienza che debbano indurre i p.m. ad accogliere l’istanza non ha necessità di particolari chiarimenti.
In realtà, tali ragioni di convenienza sono quelle delineate dall’art. 36 cpp con riferimento all’estensione dei giudici. Infatti, la lett. H dell’art.36 cpp parla di “altre gravi ragioni di convenienza” con ciò intendo che quello enunciato alle lett da a) a g) dello stesso articolo rientrano in tale novero concettuale.
Ora che almeno una delle parti (Liori) debba ritenersi in astratto “debitore” dei p.m. è in re ipsa, per effetto della notifica del menzionato atto di citazione.
Ma, nella sostanza, dato il rapporto intercorrente tra l’Unione Sarda e il Grauso, anche quest’ultimo deve ritenersi colpito dall’azione risarcitoria proposta dai p.m.
Ma, al di là di ciò, la situazione di aperta conflittualità venutasi a creare tra i p.m. e gli esponenti, – come si desume anche dalle azioni proposte dal dott. Aliquò, che pure da lungo periodo ha partecipato alla direzione delle indagini – integra il requisito di “inimicizia grave” previsto dalla lett.d dell’art.36 cpp. Ora c’è da chiedersi con che serenità e spirito di obbiettività, i detti p.m. possano svolgere le indagini nei confronti di indagati dai quali tanto si sono sentiti offesi nella dignità e nel decoro da avere agito giudizialmente contro se stessi.
È veramente incredibile che i p.m. non abbiano ritenuto di astenersi senza sollecitazioni esterne!
A riprova dell’atteggiamento di intolleranza, faziosità e mancanza di obbiettività – tutto ciò a voler essere benevoli che ha caratterizzato l’atteggiamento dei p.m. verso gli indagati v’è l’ultimo ed eclatante episodio sortito or ora alla cronaca.
I p.m., certamente nella seconda decade di maggio, a indagini preliminari concluse, incredibilmente hanno chiesto al GIP l’emissione di un ordine di custodia cautelare nei confronti degli esponenti.
Il GIP – è ciò non è senza significato – ha respinto l’istanza.
Il fatto gravissimo è che esiste una perfetta sincronia tra tale richiesta e la situazione in cui versavano gli esponenti.
In primis, gli stessi sono candidati il Grauso alle elezioni regionali sarde e il Liori a quelle regionali ed Europee.
C’è da chiedersi, quindi, per quale ragione a indagini concluse, si ritenga di avanzare tale richiesta in periodo elettorale.
Di certo presentare l’istanza il 14/6 non avrebbe provocato alcun riverbero negativo sull’eventuale applicazione del provvedimento restrittivo, di cui gli esponenti non potevano avere conoscenza.
Quindi, non pare azzardato, ritenere che tutto ciò rientri nell’ottica strumentale di “punire” gli indagati per i loro attacchi ai p.m.!
In secundis, per il 27.5.99 era fissata l’Assemblea dei Soci de l’Unione Sarda, che in base a quanto disposto dagli Amministratori Giudiziari nominati dal Tribunale di Cagliari nel corso del procedimento ex art. 2409 cc avviato dalla locale Procura, avrebbe dovuto, a pena di messa in liquidazione dalla società, ricapitalizzarla con il versamento di L.42.000.000.000.
Ora, va da se che se il GIP, il 19.5.99, avesse emesso l’ordinanza cautelare, l’esponente, si sarebbe trovato nell’impossibilità di reperire le risorse finanziarie per procedere a tale ricapitalizzazione, con conseguente liquidazione della società.
Di ciò i p.m. palermitani erano e sono perfettamente consapevoli.
Da qui a ritenere che la richiesta di misura cautelare, più che un atto dovuto, costituisca lo strumento attuativo della grave inimicizia che il detti p.m. nutrono verso gli esponenti il passo ò breve.
A questo punto, poiché l’interesse superiore della giustizia è quello di ricercare la verità e non già di punire gli indagati per avere “diffamato” o “ingiuriato” i p.m., ci pare che gli interessati debbano fare un breve ma approfondito esame di coscienza e adottare quei comportamenti dovuti che serietà e correttezza gli avrebbero dovuto imporre già da tempo.
Gli esponenti, naturalmente, si riservano, ove ciò non accada, di esporre il fatto nelle sedi competenti per valutare se lo stesso integri ipotesi di reato.

Lì 28.06.1999 Nicola Grauso Antonio Angelo Liori