PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO
N. 14596/00 R.G.N.R.
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale
di Palermo
IL PUBBLICO MINISTERO
Visti gli atti del procedimento suindicato nei confronti di:
1. PIANA Carlo, nato a La Maddalena il 18.07.1934;
2. PISOTTI Gian Giacomo, nato a Sassari il 18.01.1943;
3. PANI Guido, nato a Cagliari il 14.05.1960;
4. MELONI Ricardo, nato a Padria (SS) il 3.04.1937;
5. FARRIS Luigi, nato a Calasetta il 28.11.1948;
6. DESSI’ Giancarlo, nato a Cagliari l’8.02.1962;
7. ZUNCHEDDU Sergio , nato a Brucei (CA) il 4.06.1952;
8. IGNOTI;
9. GRAUSO Nicola, nato a Cagliari il 23.04.1949;
10. TAORMINA Carlo, nato a Roma il 16.12.1940.
sottoposti ad indagini
I PRIMI SETTE
A) ex artt. 110, 323 c.p.
per avere, in concorso tra loro, il PANI, quale sostituto procuratore della Repubblica di Cagliari, il PIANA quale Procuratore della Repubblica di Cagliari, il PISOTTI quale Presidente di Sezione del Tribunale di Cagliari, il MELONI, il FARRIS, il DESSI’ quali amministratori giudiziari nominati dal Tribunale con decreto del 17 dicembre 1998, avviato condotto e definito, nello svolgimento delle loro rispettive funzioni, la procedura prevista dall’art. 2409 del codice civile nei confronti de ‘L’Unione Sarda spa’ facente capo a Nicola GRAUSO, in violazione di legge e omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio, – e così intenzionalmente, al fine cioè di favorire gli interessi riconducibili ai partiti politici di sinistra-, arrecato un danno ingiusto allo stesso GRAUSO (il quale era costretto a riversare nella società cespiti patrimoniali di ingente valore e nell’avere, poi, dovuto cedere le azioni de ‘l’Unione Sarda’) e procurato altresì un ingiusto vantaggio patrimoniale a ZUNCHEDDU Sergio (il quale diveniva così dapprima socio e poi unico titolare della predetta società).
In Cagliari, nel 1998/1999GLI IGNOTI (MAGISTRATI SARDI)
B) ex art. 81 cpv, 326 c.p.,
per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso posto in essere anche n tempi diversi, in violazione dei loro doveri inerenti l’esercizio della loro funzione giurisdizionale, rivelato a giornalisti de ‘La Nuova Sardegna’ e de ‘L’Espresso’, notizie – riguardanti procedimenti, sia penali che civili, instaurati nei confronti di GRAUSO Nicola o di società a questi riconducibili- che dovevano rimanere segrete, e comunque per averne agevolato la conoscenza.
Denunciato a Palermo il 31 luglio 2000.
IL GRAUSO
C) ex art. 81, 368 c.p.
per avere, con denuncia sporta innanzi la Procura della Repubblica di Palermo in data 31 luglio 2000, incolpato, pur sapendoli innocenti, del delitto di cui al capo A) i predetti Guido PANI, Carlo PIANA, Gian Giacomo PISOTTI, Riccardo MELONI, Luigi FARRIS, Giancarlo DESSI’, Sergio ZUNCHEDDU.
In Palermo il 31 luglio 2000
D) ex artt. 81 cpv, 595 c.p., 13 L. 1948/47
per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi, offeso la reputazione del dott. Gian Giacomo PISOTTI, giudice presso il Tribunale di Cagliari, – sia nel corso di interviste pubblicata da ‘La Nuova Sardegna’ e ‘L’Unione Sarda’ in data 8 novembre 2000, sia nel corso di una conferenza stampa divulgata in data 7 novembre 2000 dall’emittente televisiva Videolina- accusandolo, sostanzialmente e implicitamente, di comportamenti illegittimi posti in essere in occasione della procedura ex art. 2409 codice civile svolta nei confronti de ‘L’Unione Sarda spa’.
In Cagliari, il 7 e 8 novembre 2000
IL TAORMINA
E) ex artt. 595 c.p., 13 L. 1948/47
per avere offeso la reputazione del dott. Gian Giacomo PISOTTI, giudice presso il Tribunale di Cagliari, – nel corso di un’intervista pubblicata su ‘La Nuova Sardegna’ il 4 novembre 2000- , accusandolo, sostanzialmente e implicitamente, di comportamenti illegittimi posti in essere in occasione della procedura ex art. 2409 codice civile svolta nei confronti de ‘L’Unione Sarda’.
In Cagliari, il 4 novembre 2000
OSSERVA
I) LO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI
Il 21 febbraio 2000, il dott. Nicola GRAUSO, all’epoca proprietario del gruppo editoriale comprendente il quotidiano ‘L’Unione Sarda’ e la rete televisiva ‘Videolina’, si presentava spontaneamente innanzi al Procuratore della Repubblica di Cagliari, riferendo di essere venuto a conoscenza del fatto che, in epoca antecedente alla cessione delle sue suddette proprietà, si era avviato un disegno criminoso volto a sottrargli illecitamente la titolarità della sua azienda.
In particolare, il denunciante riferiva di avere appreso, in due distinte occasioni, sia da Giorgio RIBOLINI (amministratore de ‘L’Unione Sarda’) sia da CAMPONOVO Paolo (titolare di un’impresa di distribuzione dei giornali operante in campo nazionale), che SANNA Emanuele, responsabile regionale sardo del PDS, aveva proposto di acquistare il giornale e la rete televisiva del GRAUSO garantendo, in cambio, la cessazione dei suoi problemi giudiziari.
Poiché da tale esposto poteva ipotizzarsi astrattamente la responsabilità di magistrati del distretto di Cagliari – che, appunto, si sarebbero prestati a definire i procedimenti, penali e civili, pendenti sul GRAUSO in senso favorevole a quest’ultimo -, o comunque il millantato credito del SANNA verso quei magistrati, la Procura di Cagliari, ai sensi dell’art. 11 c.p.p., trasmetteva gli atti a questo Ufficio che, quindi, iscriveva il fascicolo n. 1875/2000 Mod. 45 e al fine di ottenere maggiori chiarimenti sulla denuncia, invitava il GRAUSO, per il giorno 23 giugno 2000, a comparire come persona informata sui fatti.
Tuttavia il denunciante rappresentando di rivestire la qualità di indagato di reato connesso, si avvaleva della facoltà di non rispondere e chiedeva di posticipare l’atto istruttorio ad altra data e alla presenza del suo legale di fiducia, Avv. Carlo Taormina.
Il 31 luglio 2000, dunque, il GRAUSO, veniva interrogato con l’assistenza del suo difensore e in tale sede, a maggiore chiarimento dei fatti, depositava una prima articolata memoria in cui, sostanzialmente, evidenziava che, da quando si era schierato sia contro il governo regionale della Sardegna sia contro “una certa magistratura”, si erano verificati una pluralità di avvenimenti che, da una lettura complessiva, lasciavano trapelare la sussistenza di un disegno criminoso –riconducibile agli esponenti politici del PDS, sorretti dalla stampa vicina a tale partito, e da appartenenti agli ambienti giudiziari cagliaritani- finalizzato a neutralizzare il GRAUSO e le sue iniziative economiche e politiche.
In seguito, il denunciante depositava diverse altre memorie a chiarimento e ad integrazione delle sue iniziali denunce (cfr. memorie del 8 agosto 2000, 27 settembre 2000, 24 ottobre 2000, 7 dicembre 2000, 5 gennaio 2001, 9 gennaio 2001, 11 gennaio 2001, 15 gennaio 2001, 22 febbraio 2002,27 giugno 2001).
Sulla base di tali esposti veniva iscritto, in data 4 ottobre 2000, procedimento a carico degli odierni indagati PIANA, PANI e PISOTTI e per i reati suindicati.
Successivamente, in seguito al contenuto di ulteriori memorie presentate dal GRAUSO, il procedimento veniva iscritto anche a carico del dr. DESSALVI Carlo. Tuttavia, poiché all’esito delle indagini, i fatti denunciati a suo carico si rivelavano sconnessi da quelli per cui qui si procede, tale posizione, previo stralcio, finiva per costituire oggetto di separato procedimento.
Più tardi, venivano altresì iscritti nel R.G.N.R. anche i tre amministratori giudiziari nominati dal Tribunale di Cagliari nel corso della procedura ex art. 2409 cod. civ. avviata nei confronti de ‘l’Unione Sarda spa’, e cioè MELONI Riccardo, FARRIS Luigi e DESSI’ Giancarlo, nonché il nuovo acquirente della società medesima, ZUNCHEDDU Sergio.
D’altra parte, il 14 novembre 2000 il dott. PISOTTI sporgeva denuncia per il delitto di calunnia, contro il GRAUSO dando così luogo all’iscrizione del presente procedimento anche dello steso denunciante GRAUSO Nicola.
Inoltre, lo stesso magistrato, in data 31 gennaio 2001, con riferimento a talune interviste rilasciate dallo stesso GRAUSO e dal suo difensore, avv. Carlo TAORMINA e riguardanti i fatti qui oggetto di indagine, sporgeva querela contro i predetti per il delitto di diffamazione con il mezzo della stampa, dando così luogo all’apertura del procedimento n. 2712/01 poi riunito al presente.
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Al fine di vagliare la fondatezza delle suddette denunce, questo Ufficio procedeva all’acquisizione di copiosa documentazione (oltre quella depositata dallo stesso GRAUSO); faceva trascrivere il contenuto di registrazioni realizzate e prodotte dallo stesso denunciante; sentiva diverse persone informate sui fatti (e in particolare: il 10.11.2000 DELOGU Mariano; il 24.05.2001 SANNA Emanuele; il 24.05.2001 CAMPONOVO Paolo; il 24.05.2001 RIBOLINI Giorgio; il 14.06.2001 ANDRETTA Biagio; il 26.06.2001 DESSI’ Giancarlo; il 28.06.2001 RACUGNO Gabriele; il 19.11.2001 PIAT Armanda; il 03.12.2001 FLORIS Emilio; il 17.01.2002 GRAUSO Olivia, l’8.11.2002 GHIRRA Giancarlo e GRANDESSO Silvestri Corrado, il 20.11.2002 ALTIERI Enrico); interrogava, in data 28.06.2001, il dott. PANI Guido, e, procedeva al confronto, in data 1.03.2002, tra i suddetti DELOGU e RACUGNO e, in data 25.03.2002, tra i suddetti SANNA, RIBOLINI e CAMPONOVO.
Ancora, il ROS di Cagliari, su delega di questo Ufficio, svolgeva numerosi accertamenti (cfr. note del 12.12.2000, 12.01.2001, 5.05.2001, 3.12.2001, 16.01.2001. 28.01.2002) nel cui ambito sentiva altre persone informate sui fatti (in particolare: il 28.11.2000 PISANO Nicoletta; il 28.11.2000 MANCONI Alessandro; il 29.11.2000 FLORIS Emilio; il 29.11.2000 ZUNCHEDDU Sergio; il 5.12.2000 e 11.12.2000 MURGIA Giampaolo, il 13.12.2000 CAMPONOVO Paolo; il 2.04.2001 SERRA Benito; il 4.04.2001 TERESI Giuliana; il 4.04.2001 MASALA Donatella; il 05.04.2001 SANNA Letizia; il 10.04.2001 CORDA Bruno; il 28.11.2001 FANTOLA Carlo Ignazio; il 29.11.2001 MELONI Riccardo; il 30.11.2000 e 30.11.2001 PIRRI Gavino; il 30.11.2001 CAMPANA Paolo; il 18.12.2001 CRESPI Roberto; il 16.01.2002 DESSY Giovanni, il 28.01.2002 LISSIA Mauro).
II) I FATTI OGGETTO DELLE DENUNCE DI NICOLA GRAUSO
Come si è anticipato, il denunciante, dott. Nicola GRAUSO, ha depositato numerose memorie dalla cui lettura complessiva è possibile offrire una ricostruzione organica della complessa vicenda rappresentata dall’editore.
L’esponente, in particolare, ha riferito di essere stato ‘oggetto di attenzione da parte della magistratura cagliaritana e degli organismi politici locali che hanno recentemente su di lui scaricato una pioggia di iniziative giudiziarie (di) inusitata severità’. Invero, la magistratura ‘ha assunto una serie di iniziative .. singolarmente coincidenti con quelle invocate a gran voce da uomini politici locali dell’area della sinistra’ (cfr. memoria del 31 luglio 2000).
A) Ciò, secondo il GRAUSO, si verificava in concomitanza e in ragione di quattro diversi accadimenti che si ponevano come antefatti delle successive e più gravi vicende:
1) la particolare situazione in cui versano gli uffici giudiziari cagliaritani;
2) la fondazione da parte sua di un nuovo movimento politico su posizione opposte a quelle dei partiti di centro sinistra;
3) la vicenda Lombardini;
4) 4) la vicenda Arbatax.
B) A causa di tali fatti, secondo il GRAUSO, cominciava a delinearsi nei suoi confronti un clima di particolare avversità da parte della magistratura, ben appoggiata dalla stampa di sinistra, che si manifestava attraverso:
1) l’apertura di numerosi procedimenti per diffamazione a mezzo stampa a carico dello stesso GRAUSO e di LIORI Antonangelo, direttore de ‘L’Unione Sarda’, spesso conclusi con condanne eccessive e con una singolare celerità;
2) una sorta di “interazione” sistematica fra uffici giudiziari e organi di stampa; in sostanza, secondo la prospettazione del GRAUSO, accadeva a volte che taluni giornali a lui contrapposti davano luogo, con i loro articoli, all’apertura di procedimenti penali in suo danno; altre volte, invece, si rendevano responsabili di “fughe di notizie”, evidentemente favorite dai pubblici ufficiali detentori del segreto investigativo, relativi a procedimenti, civili o penali, già pendenti a carico dell’editore;
3) un generalizzato “accanimento giudiziario” deducibile, da un lato, dall’omissione di qualunque indagine su fatti denunciati dall’esponente o dal suo giornale L’Unione Sarda e, al contrario, dallo svolgimento di indebiti accertamenti, per procedimenti inesistenti o creati ad hoc, in danno dello stesso GRAUSO o di soggetti a lui vicini, come la sua amica Alessandra MARONGIU e il direttore LIORI.
C) In siffatto contesto ostile, e a fronte anche delle serie difficoltà economiche arrecate a ‘L’Unione Sarda spa’ dai politici regionali di sinistra nella gestione della vicenda Arbatax, aveva luogo l’evento che, più di ogni altro, danneggiava il GRAUSO.
Invero, la magistratura cagliaritana, servendosi dell’istituto giuridico previsto dall’art. 2409 del codice civile, aveva dapprima disposto il ‘commissariamento’ del ‘L’Unione Sarda’; poi, nel corso della procedura, aveva costretto l’editore, al fine di garantire il risanamento economico dell’impresa, a versare l’ingente somma di denaro di 42 miliardi di lire nelle casse sociali e ad acquisire nuovamente i rami di azienda prima ceduti ad altre società minori; così, una volta che l’azienda si era riconsolidata mentre il GRAUSO, era ormai economicamente stremato, egli, di fatto, era stato obbligato ad alienare a terzi il suo giornale.
In tal modo, quindi, non solo gli era stato arrecato un grave danno economico ma, soprattutto, era stato dolosamente privato del principale strumento con cui si manifestava il suo impegno civico e politico di segno contrario rispetto a quello della maggioranza governativa regionale.
Tale finalità ultima, secondo il denunciante, emergeva da numerose circostanze e cioè:
il tentativo, poi non riuscito, posto in essere in concomitanza con la nascita del procedimento ex art. 2409 codice civile, da parte di esponenti regionali del PDS di acquistare, per poche lire, il suo giornale garantendogli in cambio la cessazione ‘dei suoi guai giudiziari’; e ciò in corrispondenza con l’intenzione manifestata da alcuni giudici di volergli sottrarre ‘L’Unione Sarda’;
l’illegittimità della procedura stessa sia per l’an che per il quomodo;
le ostilità manifestate nei suoi confronti dai magistrati che avevano preso parte alla procedura;
la mala fede degli amministratori giudiziari;
l’intervento continuo e denigratorio della stampa di sinistra di pari passo con le “fughe di notizie” favorite dai magistrati;
la condotta assunta dal nuovo acquirente del giornale, Giorgio ZUNCHEDDU, il quale dopo avere acquistato una quota di minoranza de ‘L’Unione Sarda’, facendosi forte dell’appoggio della magistratura, aveva finito per costringere il GRAUSO a cedergli tutte le sue quote.
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Queste sono dunque in sintesi le vicende oggetto di approfondimento investigativo di cui, qui di seguito, ci si occuperà.
Deve però premettersi che, per quanto, secondo l’impostazione del denunciante, la vicenda in questione possa acquisire una certa valenza probatoria penale se ed in quanto esaminata unitariamente, non ci si può tuttavia esimere dall’analisi di ciascuno dei singoli episodi, separatamente considerati.
E ciò al fine, innanzitutto, di vagliare la veridicità di ciascuna delle circostanze denunciate e, poi, in caso positivo, di apprezzare se già ognuna di esse possa singolarmente integrare una fattispecie di reato, salvo poi a riconsiderarle, all’interno di un’ottica complessiva e unitaria dei fatti, come eventualmente sintomatiche di quel più vasto e complesso disegno criminoso rappresentato dall’esponente).
II A) GLI ANTEFATTI
Come si è detto, il GRAUSO ha indicato gli avvenimenti principali che, secondo la sua impostazione, hanno generato e consentito quel clima di avversità nei suoi confronti.
Pertanto, al fine di dimostrare come il progetto di annientarlo portato avanti dai suoi avversari politici avesse potuto attecchire e evolversi nell’ambito della magistratura cagliaritana globalmente considerata, il GRAUSO ha, innanzitutto, illustrato il peculiare contesto in cui si sono verificate le numerose vicende di cui si dirà.
1) Ha così premesso la ‘singolare situazione nella quale si trovano ad operare gli uffici cagliaritani’ in cui numerosi magistrati sono legati tra loro o con avvocati da vincoli di parentela o di coniugio. Siffatti rapporti, invero, ‘ non solo nuocciono alla serenità della funzione giudiziaria.. ma..possono avere agevolato la realizzazione della manovre che ci si appresta a descrivere’, sicché la tesi sposata in mala fede da un singolo magistrato ha potuto trovare automatica conferma nelle decisioni degli altri.
2) Il GRAUSO ha poi evidenziato la sua iniziativa, avviata nel luglio 1997, di fondare un nuovo movimento politico ‘il Nuovo Movimento’ e di candidarsi alle elezioni regionali del 1999 ‘in contrapposizione con gli schieramenti di sinistra fino a quel momento al governo della Sardegna’.
3) Si è poi sottolineata la posizione di estrema critica da lui assunta nei confronti della magistratura cagliaritana e palermitana soprattutto con riferimento alla vicenda del sequestro MELIS e con la sua tenace difesa del giudice LOMBARDINI suicidatosi l’11 agosto 1998.
Anzi, il coinvolgimento, dal lato passivo, dei giudici palermitani negli attacchi del GRAUSO, ha maggiormente acuito – secondo l’esponente – l’ostilità verso l’editore dei giudici cagliaritani e ha ulteriormente sottomesso il potere giurisdizionale ai partiti di sinistra. Invero, secondo la prospettazione del GRAUSO, i magistrati di Cagliari risentono in modo particolare degli orientamenti di quelli di Palermo i quali, ai sensi dell’art. 11 c.p.p., sono competenti a giudicare i procedimenti riguardanti i primi, mentre, a loro volta, all’epoca dei fatti, i secondi subivano l’influenza della corrente politica riconducibile all’on.le Luciano VIOLANTE, strettamente legato all’allora Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. CASELLI (peraltro, è da rilevare che non sono prospettati negli esposti del GRAUSO fatti tali da configurare, sia pure astrattamente, ipotesi di responsabilità a carico o in danno di magistrati del Distretto di Palermo e da richiedere quindi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, salvo che per un aspetto del tutto particolare di cui si dirà).
4) Ancora, si è fatto riferimento alla ‘vicenda Arbatax’.
In particolare, il GRAUSO ha raccontato che era sua intenzione rilanciare la ‘Nuova Cartiera di Arbatax’ e la collegata società di forestazione ‘Marsilva’ che versavano in gravi condizioni economiche tant’è che la prima era sottoposta ad amministrazione straordinaria mentre la seconda era già stata dichiarata fallita.
A tal fine la Regione Sardegna, stimolata in tal senso dallo stesso GRAUSO, aveva dato in affitto la predetta cartiera alla società ‘Arbatax 2000’ costituita all’uopo da ‘L’Unione Sarda spa’, con l’impegno altresì da parte della Regione, contenuto in una bozza di programma, di concedere alla affittuaria anche diverse agevolazioni finanziarie nonché la possibilità di divenire proprietaria dei due suddetti compendi aziendali.
Quando però la ‘Arbatax 2000’ aveva cominciato ad attivarsi per l’acquisizione della ‘Marsilva’, si era avviata contemporaneamente una campagna giornalistica di denigrazione, portata avanti dal quotidiano ‘La Nuova Sardegna’ e dal periodico ‘L’Espresso’ che, con toni scandalistici, avevano accusato di turbativa d’asta il GRAUSO ‘la cui criminalizzazione determinò la Regione a mutare atteggiamento revocando, nella sostanza, i promessi finanziamenti’.
Pertanto, il GRAUSO, per difendere le proprie ragioni, aveva pubblicamente denunciato la Giunta regionale, presieduta da Federico PALOMBA ‘esponente del PDS, ex magistrato e legato agli ambienti giudiziari cagliaritani anche per il fatto che presso lo studio legale (dell’avv. SCHIRO’) che difende lui e la gran parte dei personaggi legati al PDS, lavora quale avvocato il fratello del pubblico ministero che ha chiesto la condanna in gran parte dei processi contro il sottoscritto, e cioè, il dott. Paolo DE ANGELIS, magistrato, come se non bastasse, che fu aperto nemico del giudice LOMBARDINI’.
Questa circostanza, quindi, aveva ancor più inasprito i magistrati cagliaritani, già risentiti per la vicenda LOMBARDINI.
Nel suo esposto, quindi, il denunciante ha chiesto a questo Ufficio di accertare l’eventuale violazione di legge da parte della Regione posta in essere al fine di danneggiare le sue aziende.
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Passando ora alla valutazione di questa prima parte delle accuse del GRAUSO, non può innanzitutto condividersi aprioristicamente che l’ambiente giudiziario cagliaritano, abbia prodotto, almeno nei limiti della vicenda che ci occupa, una ‘uniformità’ di giudizi negativi per l’esponente proprio in ragione dei rapporti di parentela o coniugio evidenziati dal GRAUSO.
Infatti, a parte la possibile situazione di incompatibilità di sede ai sensi degli artt. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario per cui questo Ufficio ha trasmesso copia degli atti al CSM (che peraltro ha in passato avuto modo di pronunciarsi su molti di tali casi, cfr. allegati all’interrogatorio del dott. PANI), deve subito evidenziarsi che i numerosi rapporti di parentela e affinità sussistenti nel distretto di Cagliari, riguardano per la gran parte magistrati estranei alle vicende del GRAUSO, mentre con riferimento agli odierni indagati è stato segnalato il legame di filiazione tra il Procuratore della Repubblica Carlo PIANA e il sostituto Paolo PIANA il quale, ultimo, però, non risulta che abbia mai attivamente contribuito alle vicende lamentate dal denunciante.
Inoltre, il fatto che il dott. Vincenzo AMATO, giudice che ha preso parte alla procedura ex art.2409 cod. civ., è il fratello della dott.ssa Daniela AMATO, giudice presso il Tribunale penale di Cagliari, non pare assumere alcuna rilevanza.
Circa poi gli altri “antefatti”, non può certo escludersi, e anzi appare probabile, che la fondazione del ‘Nuovo Movimento’ abbia potuto in qualche modo preoccupare gli avversari politici del GRAUSO e ciò soprattutto per il fatto che questi era altresì l’editore di uno dei quotidiani più diffusi in Sardegna. Né può escludersi che le interviste rilasciate dal GRAUSO contro i magistrati in occasione del sequestro di Silvia MELIS e del connesso suicidio del giudice LOMBARDINI, abbiano potuto irritare i destinatari di quegli attacchi che, anzi, in taluni casi, hanno sporto querela contro di lui.
Tuttavia queste argomentazioni, sebbene possano costituire lo “sfondo” in cui collocare i successivi accadimenti, di per sé considerate si rivelano probatoriamente neutre.
Infatti, non vi è alcuna prova che, all’epoca della nascita del ‘Nuovo Movimento’, vi fosse un preciso legame e, soprattutto, un preciso ‘accordo’ tra esponenti del PDS ed esponenti della magistratura.
Né emerge in alcun modo che le pubbliche accuse del GRAUSO contro i giudici, cagliaritani e palermitani, per la vicenda MELIS- LOMBARDINI abbiano potuto indurre coloro che si sentivano offesi, al di là della reazione manifestata nelle forme previste dall’ordinamento giuridico attraverso lo strumento della querela, a distorcere l’esercizio della funzione giurisdizionale al fine di perseguire disegni vendicativi in danno dell’editore.
Né alcun significativo elemento di giudizio si può desumere dalla circostanza, indicata dal GRAUSO, nelle sue dichiarazioni dell’appartenenza dei magistrati cagliaritani ad una determinata “corrente” dell’Associazione Nazionale Magistrati o, più genericamente, ad un’”area” culturale e ideologica vicina ai partiti della sinistra politica.
Inoltre, del tutto priva di prova è la tesi prospettata dal GRAUSO di una “sottomissione ideologica” dei magistrati di Cagliari al P.D.S. e in particolare all’on. Luciano Violante, rafforzata dal timore verso i magistrati di Palermo, competenti ex art. 11 c.p.p., anch’essi vicini a quel partito e in particolare a quell’esponente politico.
In ogni caso, nel nostro ordinamento, è del tutto lecita l’espressione di orientamenti culturali e ideologici mentre, di converso, possono essere oggetto di valutazione anche in sede penale le specifiche condotte poste in essere anche nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
Pure per la vicenda Arbatax deve pervenirsi alle medesime conclusioni.
Come si è accennato, l’esponente adombra una violazione di legge nella condotta degli appartenenti alla Giunta regionale sarda che dopo avere stipulato ‘un accordo di programma con il Gruppo’ del GRAUSO poi, in una seduta successiva, lo trasformavano in un ‘documento di intenti a beneficio di chiunque’.
Deve quindi subito sottolinearsi che la vicenda Arbatax, secondo la stessa impostazione del denunciante, non fu pilotata in alcun modo dalla magistratura che è rimasta estranea al lamentato stravolgimento di quegli accordi, e che l’eventuale abuso d’ufficio posto in essere da quei politici regionali è rimasto soggettivamente circoscritto alla Giunta regionale con conseguente insussistenza di qualunque concorso, anche solo morale, da parte dei magistrati sardi nell’adozione di quei provvedimenti amministrativi e, quindi, con conseguente incompetenza del Tribunale di Palermo a giudicare sulla vicenda Arbatax (che peraltro ha formato oggetto di approfonditi accertamenti da parte dell’Autorità giudiziaria di Lanusei in sede civile e di quella di Cagliari in sede penale, definite da quest’ultima con provvedimenti di archiviazione ampiamente motivati ed acquisiti agli atti. (cfr. allegati alla richiesta ex art. 2409 cod. civ.).
Né maggior rilievo può avere in questa sede l’ulteriore prospettazioni del GRAUSO secondo cui i magistrati del Distretto di Cagliari avrebbero maturato ragioni di risentimento nei suoi confronti in seguito alle critiche da lui formulate nei confronti del Presidente della Regione PALOMBA, ben collegato agli ambienti giudiziari.
Infatti, la circostanza che tale vicenda abbia potuto contribuire a inasprire i magistrati che poi ebbero modo di occuparsi delle traversie giudiziarie del GRAUSO, non solo non integra alcuna delle ipotesi di connessione atte a determinare lo spostamento di competenza per territorio ai sensi degli artt. 11,12 e 16 del c.p.p., ma, in ogni caso, non appare sufficientemente dimostrata.
Invero, in primo luogo, il fatto che il PALOMBA fosse un ex magistrato non significa di per sé , e in assenza di altri elementi, che l’intera magistratura, per mero spirito di appartenenza ad una categoria, abbia maturato risentimento contro i singoli avversari di un singolo magistrato o ex magistrato e che, per di più, abbia tramutato tali risentimenti nell’adozione di provvedimenti illegittimi o comunque con finalità persecutorie.
In secondo luogo, il legame sussistente tra il dott. Paolo DE ANGELIS e il PALOMBA (costituto dal fatto che l’avv. Luca DE ANGELIS, fratello del magistrato, lavora presso lo studio dell’avv. SCHIRO’ difensore del PALOMBA), proprio perché indiretto e sfumato, non appare indicativo di possibili strumentalizzazioni di quel P.M. ad opera, nientemeno, che dei clienti ‘pidiessini’ di un avvocato nel cui studio esercita il di lui fratello.
Del resto il dott. DE ANGELIS non ha affatto preso parte alla vicenda centrale denunciata dal GRAUSO, cioè il commissariamento de ‘L’Unione Sarda’, né comunque il GRAUSO lo ha mai accusato di condotte illegali limitandosi soltanto ad evidenziare, come meglio si dirà, che quel P.M., nemico del LOMBARDINI, aveva sostenuto l’accusa in taluni processi per diffamazione instaurati a carico dell’editore.
Ma, soprattutto, tale più che vago collegamento tra la magistratura e la Giunta Regionale, non lascia nemmeno emergere che i due eventuali diversi risentimenti, quello dei politici e quello dei magistrati, abbiano finito per incontrarsi e convergere nella progettazione di un preciso disegno di neutralizzazione del GRAUSO.
In conclusione, ciò che si vuole evidenziare è che, sebbene le predette circostanze possano rimanere sullo sfondo al fine di dimostrare che vi potesse essere un clima di generale ostilità verso il GRAUSO, i singoli episodi analizzati non hanno autonoma rilevanza penale.
II B) IL GENERALIZZATO CLIMA DI AVVERSITA’ DELLA MAGISTRATURA NEI CONFRONTI DEL GRAUSO
Il denunciante ha inoltre riferito che, oramai, dopo le già esposte vicende, si era creato, in suo danno, un clima di particolare avversità da parte della magistratura cagliaritana, peraltro, fomentato e comunque sostenuto dalla stampa riconducibile ai partiti politici di sinistra, rilevabile da diverse circostanze .
B1) I processi per diffamazione
Nicola GRAUSO, in primo luogo, si è lamentato sia dell’avvio di numerosi procedimenti per diffamazione a suo carico e a carico di LIORI Antonangelo, direttore del quotidiano ‘L’Unione Sarda’, sia delle modalità con cui tali processi si erano svolti e conclusi.
1) In particolare, il LIORI era stato iscritto per ben 114 volte nel registro degli indagati e, per di più, sempre per tale reato, aveva riportato pesanti condanne per 10 anni complessivi di pena detentiva quando, invece, la stessa norma sanzionatoria della condotta, l’art. 595 c.p., si esprime in termini molto meno severi, addirittura prevedendo la multa in alternativa alla reclusione.
Orbene, circa tale peculiare trattamento del LIORI deve innanzitutto premettersi che, come peraltro riconosciuto dallo stesso denunciante, le iscrizioni di procedimenti penali per diffamazione a mezzo stampa, secondo l’id quod plerumque accidit, sono di certo più numerosi per i direttori di giornali maggiormente esposti, in ragione della loro attività quotidiana, a siffatta eventualità e, soprattutto, che l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. è per il P.M. doverosa tutte le volte che viene sporta una querela da parte di chi si sia sentito offeso nell’onore e nel prestigio da un articolo di stampa.
D’altra parte, come si apprende dalla sentenza di condanna del 23.06 1999 di cui si dirà più avanti, il LIORI, nel periodo in questione aveva riportato soltanto due condanne definitive, peraltro alla sola pena della multa.
Inoltre, non può non evidenziarsi che, in generale, non risultano, né comunque sono state lamentate, violazioni di legge, atte a integrare l’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 323 c.p., da parte dei giudici che hanno pronunciato le sentenze in danno del direttore de ‘L’Unione Sarda’ che, dunque, per quanto severe o non condivisibili, sono state emesse legittimamente nell’esercizio del potere/dovere attinente alla funzione giurisdizionale.
2) Inoltre, il GRAUSO ha lamentato di avere subito egli stesso diversi procedimenti per diffamazione e, in particolare, di essere stato condannato, insieme al LIORI, per tale delitto posto in essere in danno del dott. Vittorio ALIQUÒ, all’epoca Procuratore aggiunto presso la Procura di Palermo, per una intervista rilasciata dallo stesso GRAUSO e pubblicata da ‘L’Unione Sarda’ avente ad oggetto il suicidio del giudice LOMBARDINI, avvenuto subito dopo un interrogatorio condotto anche dal suddetto magistrato.
E, a tale proposito, il denunciante ha evidenziato la peculiarità di quella condanna rappresentando che entrambi gli imputati erano stati condannati alla pena spropositata di circa due anni di reclusione e senza sospensione condizionale della pena; che il LIORI, nei giorni dell’intervista, si trovava in Austria e dunque non poteva essere ritenuto responsabile di quel delitto; che tutti gli altri giornali che avevano pubblicato quella stessa intervista erano rimasti impuniti.
Inoltre, l’intero procedimento era durato, sempre secondo l’esponente, a partire dalla sua iscrizione fino alla sentenza di condanna di primo grado, appena 48 giorni mentre, di norma, procedimenti similari hanno una durata di circa 5 anni. Sicché, a parere del GRAUSO, la ragione di ‘tale inconsueta efficienza debba essere ricercata in quell’atteggiamento di risposta che la Magistratura ha inteso dare per il fatto che il sottoscritto, nell’esercizio dei suoi diritti di libertà, ha deciso di porsi in contrapposizione con la Procura cagliaritana..(..)La corsia preferenziale accordata alla iniziativa del dott. ALIQUÒ sembra essere tutt’altro che casuale se la si inquadra nell’atteggiamento di autodifesa che la magistratura cagliaritana sta ponendo in essere per fare scontare al sottoscritto l’esercizio del diritto di critica..’.
Ancora, il GRAUSO ha sottolineato che l’accusa era rappresentata dal P.M. dott. DE ANGELIS, nemico del LOMBARDINI, e che il Presidente del Collegio giudicante era il dott. LENER il cui figlio faceva parte dello studio PIRASTU che difendeva il dott. ALIQUÒ.
Ora, va subito precisato che questa vicenda verrà qui presa in esame solo sotto il profilo prospettato dal GRAUSO che essa sia indicativa di un clima di avversità nei suoi confronti da parte della magistratura di Cagliari (e peraltro si tratta di magistrati diversi da quelli indagati nel presente procedimento). Non verrà invece considerata l’eventuale configurabilità di fattispecie penalmente rilevanti: una tale eventualità, per il vero, non è stata neanche prospettata dal GRAUSO e – comunque – copia degli atti è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Caltanissetta per le eventuali valutazioni di competenza ex art. 11 c.p.p..
Orbene, anche per il procedimento relativo alla diffamazione posta in essere in danno del dott. ALIQUÒ, non può non riconoscersi che la sentenza di condanna (cfr. sentenza n. 326 del 23 giugno 1999, acquisita agli atti) è ampiamente motivata in ogni sua parte sì da non lasciare emergere ex se né violazioni di legge né, comunque, pretestuosità di sorta, tanto da essere stata confermata anche in grado di appello.
Pertanto, ci si limita qui ad evidenziare che, nella sentenza in questione, è pure chiaramente argomentata la scelta e la quantificazione della pena e la mancata concessione della sospensione condizionale di cui, peraltro, il GRAUSO non poteva beneficiare avendone già goduto in precedenza e in quanto le pene inflitte superavano complessivamente il limite dei due anni. E, anche la circostanza che, al momento del fatto, il LIORI si trovasse in Austria ha pure costituito l’oggetto di approfondite e ben condivisibili riflessioni da parte del Collegio a cui non può non rinviarsi.
Né significativo può apparire il fatto che per gli altri giornali che avevano riportato la medesima intervista del GRAUSO non si è aperto alcun procedimento in quanto, evidentemente, la parte offesa aveva sporto querela solo nei confronti del GRAUSO e del direttore de ‘L’Unione Sarda’ e che, pertanto, per gli altri possibili responsabili l’azione penale era improcedibile (e peraltro di competenza – con tutta evidenza – di altri uffici giudiziari).
Ma anche la celerità con cui quel processo è stato celebrato non appare in alcun modo rilevante. Invero, deve innanzitutto ricordarsi che la querela è stata sporta l’11 novembre 1998, con successiva iscrizione nel R.G.N.R. in data 23 novembre 1998, con avvio del dibattimento, peraltro nella forma del giudizio immediato, il 20 aprile 1999 e con pronuncia della sentenza in data 23 giugno 1999. E’ dunque evidente che tra l’acquisizione della notizia di reato e l’emissione della sentenza sono decorsi circa sette mesi, e non solo 48 giorni come affermato nell’esposto del GRAUSO, termine questo che appare più che adeguato, e non certo sbrigativo, per la trattazione di procedimenti che, avendo ad oggetto il reato di diffamazione, di per sé non sono particolarmente complessi e per di più sono celebrati nelle forme di cui agli art. 453 e ss del c.p.p. .
Vi è anche da aggiungere che secondo le vigenti circolari del CSM, i procedimenti in qualunque modo riguardanti magistrati devono essere definiti con particolare sollecitudine.
Infine, deve pure rilevarsi che, accanto alla legittimità formale dell’esercizio della funzione giurisdizionale, non è nemmeno emersa la mancanza di serenità da parte dei magistrati chiamati ad occuparsi della vicenda (e che, giova ripetere, sono diversi da quelli indagati nel presente procedimento).
Invero, non risulta che il P.M., dott. DE ANGELIS, fosse nemico del dott. LOMBARDINI e, in ogni caso, appare arduo asserire che il magistrato avesse inteso esprimere la sua avversità contro l’ormai defunto collega, sostenendo l’accusa, che appare finora processualmente corretta -né ciò è stato posto in dubbio-, nei confronti di uno dei propugnatori del magistrato suicida.
Circa il dott. LENER, Presidente del Collegio giudicante, si è accertato che suo figlio ha svolto le funzioni di mero praticante avvocato presso lo studio dell’avv. PIRASTU (difensore della parte offesa) e che, peraltro, come risulta dalle verifiche del ROS, in data 28 aprile 1999 (e cioè appena una settimana dopo l’inizio in data 20.4.99, del dibattimento a carico del GRAUSO), aveva lasciato quello studio legale. Pertanto, in assenza di altri significativi elementi, non può ritenersi per ciò solo che il dott. LENER sia stato influenzato -e, quindi, abbia a sua volta influenzato gli altri due giudici a latere,- dal labile e oramai esaurito rapporto professionale sussistente tra suo figlio e il difensore della parte offesa.
Peraltro, quello stesso Collegio solo due giorni prima dalla sentenza del 23 giugno 1999 aveva pronunciato altra condanna certamente molto più benevola per il GRAUSO e ciò, a riprova, della serenità di quei magistrati (cfr. all.9 alla memoria del 31.7.2000).
B2) L’accanimento giudiziario
Il GRAUSO ha ravvisato altresì una sorta di accanimento giudiziario che aveva dato luogo all’arbitraria apertura di procedimenti penali tanto nei suoi confronti che a carico di soggetti a lui vicini e, di converso, all’altrettanto arbitraria omessa apertura di procedimenti per i fatti denunciati dallo stesso GRAUSO.
A tale proposito, quindi, ha indicato alcune vicende.
1) Il citato Antonangelo LIORI era stato iscritto nel registro degli indagati per il delitto di favoreggiamento personale nell’ambito della nota vicenda relativa al sequestro di persona di Silvia MELIS, e ciò in assenza di qualunque elemento di prova e sol perché si era schierato, con i suoi articoli di stampa, in difesa del GRAUSO (cfr. memoria 31.07.2000).
Deve però subito evidenziarsi che si è accertato che non esiste alcuna iscrizione in tal senso a carico del LIORI e che, dunque, il rilievo del GRAUSO – frutto, evidentemente, di cattiva informazione – non appare meritevole di considerazione.
2) Ancora, ‘in pieno periodo elettorale, la P.G., non si conosce a che titolo e su delega di chi’ aveva sentito un’amica del GRAUSO, Alessandra MARIONGIU, la quale ha così ‘vissuto un’esperienza che difficilmente potrà dimenticare. Il tono e il tenore delle domande, infatti, le hanno provocato la sensazione che gli inquirenti la volessero usare come una ARIOSTO’ (cfr. memoria 31.07.200).
Anche questo ulteriore rilievo del GRAUSO si è rivelato infondato essendosi invece accertato, indipendentemente dalle sensazioni provate dalla MARIONGIU nel corso dell’attività istruttoria, che ella è stata sentita dalla P.G., su delega del P.M., quale persona informata sui fatti nell’ambito di uno specifico procedimento penale relativo al sequestro di Silvia MELIS atteso che i suoi numeri telefonici risultavano da alcuni tabulati acquisiti nel corso delle indagini.
3) Inoltre, il GRAUSO si è lamentato di avere prodotto all’A.G. cagliaritana una videocassetta contenente le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia che accusavano un Sostituto della Procura di Cagliari, il dott. Mario MARCHETTI, di diversi illeciti, tra cui quello di avere architettato una sorta di sequestro di droga al fine di ‘incastrare’ il denunciante, ‘ma nulla risulta essere stato fatto’.
Pure a tale riguardo deve rilevarsi che la circostanza indicata dal GRAUSO si è rivelata infondata in quanto la Procura di Cagliari, proprio perché la videocassetta conteneva accuse contro un magistrato sardo, ha trasmesso tempestivamente gli atti a questo Ufficio dando luogo all’iscrizione del procedimento penale n. 2314/99 NR, già definito, e ad altri accertamenti preliminari tuttora in corso (iscritti al nr. 108/01, 6335/01 Mod. 45).
4) Il denunciante ha altresì esposto che il P.M. Guido PANI (lo stesso che aveva presentato l’istanza ex 2409 codice civile), aveva indebitamente iscritto un procedimento penale nei suoi confronti per il delitto di false comunicazioni sociali e per reati finanziari (cfr. memoria 31.07.2000).
Invero, secondo l’esponente, il magistrato dapprima aveva arbitrariamente preteso un’informativa dalla P.G. al di fuori del disposto di cui all’art. 326 c.p.p. e poi, nonostante la G.d.F. gli avesse evidenziato espressamente che non erano emerse notizie di reato, egli aveva proceduto egualmente a iscrivere il GRAUSO nel registro degli indagati in assenza, quindi, di una notitia criminis.
La vicenda in questione, che peraltro rileva anche sotto altri profili di cui si dirà, è stata ricostruita, sia attraverso l’acquisizione degli atti sia con l’audizione del P.M. PANI e dell’allora Comandante del NRPT di Cagliari, Col. Biagio ANDRETTA, nei termini seguenti.
Il 19 ottobre 1998, il dott. PANI, nell’ambito del procedimento n. 1353/98 Volontaria Giurisdizione (relativo alla procedura ex art. 2409 codice civile, avviata nei confronti de ‘L’Unione Sarda spa’), scriveva al Comandante del NRPT che ‘facendo seguito a un recente colloquio con la S.V. concernente i risultati di una verifica fiscale operata dal Nucleo della Polizia Tributaria a carico della VIDEOLINA (ndr: rete televisiva appartenente al GRAUSO) e poiché i fatti accertati nel corso della stessa potrebbero avere rilevanza ai fini della procedura ex art. 2409 codice civile nei confronti della società UNIONE SARDA,…. oltre che per altri profili connessi ad ulteriori vicende che coinvolgono il dottore GRAUSO, prego trasmettere copia del verbale di verifica e del processo verbale di constatazione a carico della VIDEOLINA, nonché degli atti compiuti in occasione di tutti i controlli incrociati o comunque conseguenti, svolti in seguito e in relazione alla verifica.
A seguito di questa nota, la G.d.F. trasmetteva, in data 31 ottobre 1998, copia dei verbali di verifica e constatazione redatti nei confronti di ‘Videolina’ nell’agosto 1998, nonché di verbali di constatazione redatti in occasione di controlli incrociati svolti nei confronti de ‘L’Unione Sarda’ e dello stesso dottor Nicola GRAUSO in data 13 ottobre 1998.
Poi, il 17 novembre 1998, la G.d.F. inviava un’informativa in cui, dopo avere evidenziato che ‘così come concordato nel recente incontro con la S.V., si riportano qui di seguito alcuni elementi e notizie circa le società, le attività imprenditoriali e professionali riferibili al dottor Nicola GRAUSO,…’ concludeva affermando che ‘…I dati obiettivi ai rapporti sopra descritti non sembrano configurare situazioni di irregolarità e quantomeno devono essere definiti formalmente corretti. Pur tuttavia, anche alla luce del colloquio con la S.V., gli stessi elementi possono essere suscettibili di un migliore approfondimento da operare nell’ambito di una visione strategica delle indagini sotto l’alta direzione di codesto ufficio. Il coacervo di rapporti, fra il dottor GRAUSO e le società più volte menzionate potrebbe essere così inquadrato nella vicenda giudiziaria che come è dato apprendere dagli organi di informazione sembra riguardare la nota testata giornalistica UNIONE SARDA. Operazioni societarie di natura straordinaria quali quella relativa alla cessione del pacchetto azionario di controllo di VIDEOLINA S.p.A. da parte di UNIONE SARDA S.p.A., potrebbero essere meglio analizzate con i necessari strumenti investigativi sotto il profilo della congruità, vista soprattutto l’ingente plusvalenza di cui ha beneficiato la società cedente. Inoltre l’accennata posizione debitoria della UNIONE SARDA S.p.A. verso VIDEOLINA S.p.A. e GRAUSO, potrebbe, sempre con adeguate metodologie di indagine, essere meglio ricostruita anche nel merito. Infine la posizione del dottor GRAUSO e dei soggetti a lui riferibili potrebbe essere valutata alla luce della disciplina impartita dalla L. 250 del 1990 che pone precise condizioni per accedere alle provvidenze concesse all’Editoria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si rimane in attesa di disposizioni’.
Con provvedimento del 5 febbraio 1999 a firma del dott. PANI, in cui si faceva espresso riferimento alla suddetta verifica fiscale, ai bilanci de ‘L’Unione Sarda’ e all’informativa del 17 novembre 1998, venivano iscritti GRAUSO Nicola e CAMPANA Paolo come persone sottoposte a indagine per i reati di cui agli artt. 2621 codice civile e 4 L. 516/1982, dando luogo all’apertura del procedimento penale n. 254/1999 NR.
Poi, sulla base di tale iscrizione, con decreto del successivo 9 febbraio 1998, il P.M. disponeva il sequestro di documentazione nei confronti del GRAUSO.
Il Col. ANDRETTA Biagio, allora Comandante del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Cagliari, sentito da questo Ufficio come persona informata sui fatti, ha spiegato che il suo ufficio, secondo i compiti istituzionali, aveva effettuato una verifica fiscale sulla VIDEOLINA i cui esiti non erano stati trasmessi in Procura in quanto non erano emerse notizie di reato.
Successivamente egli aveva incontrato il Procuratore della Repubblica dott. PIANA e il Sostituto dott. PANI i quali gli avevano chiesto la trasmissione degli atti della verifica fiscale suddetta mostrandosene interessati per via di altri accertamenti in corso sul GRAUSO sul cui preciso contenuto, però, non lo avevano informato. I due magistrati, quindi, avevano auspicato anche che si procedesse ad un’ulteriore verifica fiscale pure nei confronti de ‘L’Unione Sarda’, attività questa che però si rivelava gravosa per la G.d.F. che, pertanto, si era poi limitata ad eseguire soltanto i controlli incrociati sul giornale.
Egli, quindi, avendo ricevuto la formale richiesta del 19 ottobre 1998 a firma del dott. PANI, aveva risposto dapprima con la suddetta nota del 31 ottobre e poi con l’informativa del 17 novembre in cui, appunto, evidenziava che, dagli accertamenti eseguiti in sede amministrativa, non erano emerse notizie di reato ma che se la Procura, in base a diverse altre acquisizioni a sua disposizione, avesse voluto disporre ulteriori e più mirati accertamenti, la Guardia di Finanza era disponibile ad eseguirli.
Dopo questa nota, non aveva ricevuto alcuna delega di indagini né aveva poi avuto modo di apprendere alcunché (anche in merito alle ragioni che avevano condotto all’iscrizione di GRAUSO nel registro degli indagati nel febbraio 1999) in quanto era stato trasferito ad altra sede il successivo 6 marzo 1999.
A sua volta, il dott. PANI, nel corso del suo interrogatorio, ha spiegato che:
…la cosa avvenne in questi termini. Noi avevamo -dico noi come Procura, io insieme al Procuratore- in corso già in quel momento la procedura del 2409.
Qualcuno della Guardia di Finanza che collaborava con noi anche nel 2409, … (io sinceramente non ricordo la persona, certamente non il Colonnello ANDRETTA .. ma qualcun altro che invece lavorava con noi, sempre del Nucleo di Polizia Tributaria e in particolare della I Sezione …. cioè il Tenente Colonnello CALZA o il Capitano GIOVANNELLI o il Maresciallo ROGNA o il Maresciallo (inc.) insomma, risulterà dagli atti) …. mi disse che era stata fatta una verifica fiscale a VIDEOLINA.
Io sicuramente verificai se …l’esito di questa verifica fosse stato mandato in Procura come spesso succede e così non era stato ..
E allora mi interessava vederlo sia per profili di tipo strettamente civilistico per il 2409 e anche per possibilità di profili anche perché adesso non ricordo….e quindi feci questa richiesta che è … stata fatta… nell’ambito del procedimento… 2409.
Devo dire che questa richiesta, per quello che poi è successo, creò, non so per quale motivo, grande allarme all’interno della Guardia di Finanza, forse perché pensavano che ci fosse in questa nostra richiesta un qualche rimprovero per non averla mandata, ..…
Il controllo incrociato a carico di GRAUSO Nicola è del 13 ottobre, … non era stato fatto diciamo così a seguito di quella verifica a VIDEOLINA.., insomma il controllo incrociato in quella data è frutto verosimilmente di questi incontri ..
E poi, niente, sulla base di questi dati, per carità, l’opinione della Guardia di Finanza la prendiamo in considerazione ma fino a prova contraria il Pubblico Ministero ha qualche autonomia di valutare .., ma erano bilanci che avevo io, che aveva la Procura cioè sostanzialmente io feci copia dei bilanci che già avevo nel 2409, erano cose che avevo diciamo così indipendentemente dalla verifica di VIDEOLINA..
Orbene, dalla suesposta ricostruzione emerge l’infondatezza dei rilievi mossi dall’esponente.
Infatti, con riferimento alla lamentata indebita acquisizione della notitia criminis, si evidenzia che il dott. PANI, nella sua delega del 19 ottobre 1998, lungi dal ricercare abusivamente una notizia di reato a carico del GRAUSO, ha semplicemente inteso approfondire e arricchire gli elementi già acquisiti nel corso del procedimento ex art. 2409 cod. civ. nel cui ambito, peraltro, di certo rilevava la situazione fiscale della ‘Videolina’.
Egli ha quindi agito nell’adempimento del suo dovere e secondo le sue convinzioni insindacabili in questa sede in mancanza di sicuri elementi indizianti ed anzi in concreto del tutto assenti dato che – nella pendenza del procedimento ex art. 2409 cod. civ. – appariva utile l’acquisizione di qualunque elemento rilevante sulla situazione patrimoniale dell’Unione Sarda s.p.a.
Ma anche a volere opinare diversamente, rimane fermo il disposto di cui all’art. 330 c.p.p. secondo cui il P.M. può liberamente ‘prendere notizia di reato di propria iniziativa’ senza essere vincolato all’attività di polizia giudiziaria. Anzi, proprio perché il P.M. rappresenta una parte, sia pure pubblica, del processo accusatorio, la sua eventuale parzialità, che può manifestarsi in comportamenti ispirati ad una conflittualità eccessiva o ad un presunto accanimento, rimane estranea alla possibile turbativa al corretto esercizio della giurisdizione, essendo poi rimesse al giudice le attività dirette alla formazione della prova (cfr. Cass. 6743/96; 1125/98).
Inoltre, con riferimento all’asserita indebita iscrizione del GRAUSO nel registro degli indagati in assenza di una notitia criminis, deve dirsi che la decisione del P.M., maturata in seguito all’analisi congiunta degli atti già a sua disposizione nell’ambito di altri procedimenti e della verifica fiscale della ‘Videolina’ con i relativi controlli incrociati su ‘L’Unione Sarda’, appare del tutto legittima.
Secondo la costante giurisprudenza, infatti, l’apprezzamento circa la sussistenza di elementi indizianti a carico di un determinato soggetto, rientra nell’esclusiva valutazione discrezionale del P.M. ed è sottratto in ordine all’an e al quomodo al sindacato del giudice, (cfr. Cass. 16/00); ferma restando la configurabilità di responsabilità disciplinari o penali, ma solo in ordine al P.M. negligente che ometta o ritardi ingiustificatamente l’iscrizione (così ritardando il decorso dei termini per le indagini preliminari).
Non può dunque configurarsi – in mancanza di univoci elementi indizianti di segno contrario – una responsabilità penale del P.M. in relazione all’inizio di un procedimento penale sulla base di una valutazione degli atti già acquisiti, magari opinabile ma di certo non palesemente avulsa da qualsiasi parametro logico e normativo.
Del resto, deve qui ricordarsi che il sequestro di documentazione, disposto nei confronti del GRAUSO in data 9 marzo 1999, e cioè a distanza di 4 giorni dall’iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. e in virtù di tale iscrizione, veniva confermato del Tribunale di Cagliari, sezione del Riesame, con provvedimento in data 1 marzo 1999, e ciò proprio in quanto i beni sequestrati sono stati qualificati dal Giudice ‘corpo del reato o cose pertinenti al reato’, aggiungendo anche, a fronte di analoghe eccezioni sollevate già da allora dalla difesa del GRAUSO, che ‘d’altro canto ricorre il “fumus” della sussistenza dei reati per cui è stato disposto il sequestro’.
B3) La campagna di stampa ‘circolare’
Il GRAUSO, ha ancora evidenziato che il quotidiano ‘La Nuova Sardegna’, in concorrenza con ‘L’Unione Sarda’ e di ispirazione pidiessina, aveva avviato contro lui una sfavorevole campagna stampa che, stranamente e puntualmente, o anticipava le iniziative che sarebbero state assunte in futuro nei suoi confronti dalla magistratura cagliaritana o, comunque, pubblicava, ‘con tempestività che rasenta l’incredibile’, circostanze relative a procedimenti già instaurati contro il GRAUSO prima ancora che lo stesso interessato ne avesse ricevuto formale comunicazione, dando così luogo a fughe di notizie per cui, però, non veniva aperto alcun procedimento penale: ‘quelle iniziative (de La Nuova Sardegna) si sono coordinate, con … la magistratura, a mò di movimento circolare che unisce e continuamente si alimenta dalla divulgazione di notizie e la apertura delle inchieste di tal che ciò che viene pubblicato sotto forma di denunzia anticipa attività giudiziarie che puntualmente vengono poste in essere nei confronti dello scrivente’.
Prima, però, di analizzare i singoli episodi riferiti dal GRAUSO, deve premettersi che è certamente vero che la Procura della Repubblica di Cagliari ha aperto due procedimenti penali a carico del GRAUSO in base a notizie di stampa pubblicate da ‘La Nuova Sardegna’. Ma ciò è accaduto in seguito a precise segnalazioni della DIGOS di Cagliari che ha formalmente trasmesso quegli articoli alla competente Procura. E, anzi, quest’ultima, in base a tali note, inizialmente si è limitata a iscrivere gli atti al mod. 45 (n. 1304/98 e 2225/99), atti che solo successivamente, e cioè dopo l’approfondimento di quelle segnalazioni, sono stati iscritti al mod. 21 rispettivamente ai n.1740/98 e 2492/00 NR.
Deve altresì premettersi che, come emerge dalla nota della Procura della Repubblica di Cagliari del 23 novembre 2001, sono stati aperti diversi procedimenti relativi a notizie pubblicate da ‘La Nuova Sardegna’ (ad es. i nn. 45/97 I, 1458/98 I, 1763/98 I), anche in seguito a denuncie sporte dallo stesso LIORI (ad es. il n. 374/98 I ) e che Mario LISSIA, direttore de ‘La Nuova Sardegna’, è stato più volte indagato da quella Procura.
Inoltre, va aggiunto che quest’ultimo, sentito dal ROS su delega di questo Ufficio, ha escluso categoricamente di avere ricevuto confidenze dagli ambienti giudiziari (che non avrebbe motivo di tutelare visti i diversi procedimenti penali aperti nei suoi confronti).
Ciò posto, possono analizzarsi le vicende specifiche che il GRAUSO ha segnalato a sostegno della sua ricostruzione.
1) Il denunciante ha evidenziato che le notizie in ordine alle querele per diffamazione sporte contro di lui, presso la Procura di Cagliari, dal dott. Vittorio ALIQUÒ, all’epoca Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo, ‘furono pubblicate su La Nuova Sardegna prima ancora che qualsiasi iniziativa fosse stata assunta dalla magistratura cagliaritana’.
Deve qui sottolinearsi che, secondo la nota del ROS di Cagliari del 28 gennaio 2001, risulta che sia stata pubblicata da ‘La Nuova Sardegna’ soltanto la notizia circa la promulgazione della sentenza di condanna pronunciata in pubblica udienza.
Ma, comunque si siano svolti i fatti, proprio la circostanza che il procedimento è stato iscritto su istanza della parte offesa, che non è tenuta ad alcuna forma di segreto, rende improbabile che la notizia sulla presentazione della querela e sui suoi contenuti sia stata diffusa dagli uffici giudiziari cagliaritani, e comunque fa venir meno la certezza che solo persone appartenenti a quegli uffici ne fossero a conoscenza e potessero quindi – essi solo – divulgarla.
2) Il GRAUSO ha pure evidenziato che la vicenda, poi sfociata nell’apertura di un procedimento penale contro di lui e relativa all’illegittima creazione di una sorta di centrale di intercettazioni telefoniche, era stata pubblicata dalla stampa prima ancora che la P.G. avesse presentato la sua informativa all’A.G. e, dunque, prima ancora che lo stesso GRAUSO fosse iscritto nel registro degli indagati.
Anzi, a sostegno dell’assunto, il denunciante ha riportato nella sua memoria del 31.07.2000 un brano della citata sentenza del 21 giugno 1999 per evidenziare che anche la stessa A.G. cagliaritana aveva incidentalmente ricostruito la vicenda in termini di anticipazione dei tempi da parte della stampa rispetto alle iniziative delle Forze dell’Ordine e della Magistratura.
In realtà, come già si è accennato, dall’analisi degli atti del relativo procedimento, il n. 1740/98 NR, è emerso che era stata la DIGOS di Cagliari a inviare, quale notizia di reato, la copia di un articolo comparso su ‘La Nuova Sardegna’ riguardante l’esistenza della centrale telefonica clandestina e che, pertanto, in seguito all’invio di tali atti, si era dapprima iscritto il procedimento 1304/1998 Mod. 45 per poi procedere, successivamente, all’iscrizione del GRAUSO nel registro ex art. 335 c.p.p. ex art. 617 c.p.
Come è quindi evidente, attesa la legittima iniziativa della P.G. in base alle notizie acquisite attraverso la stampa, non può pensarsi né ad una fuga di notizie, atteso che l’iscrizione del procedimento è successiva all’articolo e trova il suo input proprio nell’articolo stesso, né comunque ad un sottile accordo tra stampa di sinistra e magistrati i quali, anzi, solo in epoca successiva rispetto alla trasmissione della nota della DIGOS iscrissero il GRAUSO quale indagato.
Del resto, la sentenza citata dal denunciante a sostegno del suo assunto, a ben guardare dice tutt’altro e, infatti, alla pag. 11 si legge : ‘GRAUSO ha addirittura teorizzato che.. la Procura.. avrebbe utilizzato il giornalista LISSIA per iniziare un’indagine ..secondo un ..consolidato.. schema procedimentale: ci si sarebbe accordati per fare diffondere la notizia falsa dal predetto giornalista di un’indagine in corso sulle intercettazioni abusive e sulla base di tale notizia si sarebbe davvero aperto un’indagine.
Tale affermazione appare più il frutto della fantasia dell’imputato che il risultato di riscontri obiettivi’.
Non è inutile aggiungere che dagli atti del procedimento acquisiti in copia è risultato anche:
– che il LISSIA aveva pubblicato il suo articolo basandosi su notizie di stampa relative a perquisizioni eseguite dai Carabinieri in tutta Italia;
– che la Procura di Cagliari aveva trasmesso a tutte le Procure interessate copia di un esposto con cui GRAUSO aveva dedotto, a propria difesa, che tutti i giornali d’Italia hanno apparecchiature “scanner” idonee a captare le conversazioni fatte con i telefoni cellulari;
– che nel corso delle indagini è stata espletata consulenza tecnica che ha accertato che il GRAUSO era in possesso di apparecchiature idonee ad eseguire intercettazioni.
E si può pure aggiungere che dalla documentazione allegata alla memoria del dr. PANI in data 12.11.01 risulta che, al termine delle indagini preliminari, il GRAUSO è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 617 c.p., mentre i suoi coimputati CUGUSI Claudio e BUSIA Giovanni sono stati condannati, in sede di giudizio abbreviato, alla pena di anno uno di reclusione (sentenza del G.U.P. di Cagliari in data 7.6.2001).
Infine, deve rilevarsi che, comunque, i titolari delle indagini avevano poi sporto denuncia per l’indebita pubblicazione da parte dell’ANSA di taluni atti di quello stesso procedimento N. 1740/98 NR, dando così luogo all’iscrizione del procedimento 750/99 I, poi trasmesso alla Procura della Repubblica di Palermo ex art. 11 cpp.
3) Inoltre, il GRAUSO ha anche denunciato il fatto che ‘La Nuova Sardegna’ aveva pubblicato la notizia della pendenza del procedimento penale iscritto a carico del denunciante per il fallimento della ‘Arbatax 2000’ e ciò senza che l’indagato ne fosse ancora venuto a conoscenza.
Orbene, gli articoli de ‘La Nuova Sardegna’ che si riferiscono alle irregolarità accertate nel fallimento della ‘Arbatax 2000’ sono quelli del 14 e 15 ottobre 1998 il cui argomento principale è rappresentato dalla clamorosa apertura del procedimento ex art. 2409 cod. civ. nei confronti de ‘L’Unione Sarda’ e nel cui contesto si accenna anche a tutte le altre traversie riguardanti le società del GRAUSO.
Va qui precisato che, come meglio si vedrà più avanti, tali articoli sono successivi al deposito e alla relativa divulgazione alle parti del ricorso presentato in data 3 ottobre 1998 dalla Procura della Repubblica ex art. 2409 cod. civ. la cui notifica agli interessati doveva avvenire, come da decreto del Tribunale, non oltre il 10 ottobre successivo. Inoltre, il suddetto ricorso della Procura non solo faceva esplicito riferimento al fallimento della ‘Arbatax 2000’, ma conteneva, in allegato, la relazione dei curatori.
E’ allora evidente che le notizie pubblicate da ‘La Nuova Sardegna’ sul predetto fallimento erano già state ampiamente divulgate alle parti e, oramai, erano uscite dal controllo della Procura e dello stesso Tribunale.
4) Il GRAUSO ha anche denunciato che quello stesso articolo de ‘La Nuova Sardegna’ del 14 ottobre 1998 aveva riportato altresì la notizia della pendenza di un procedimento (e cioè il n. 254/1999 NR di cui si è prima trattato) per false comunicazioni sociali ed emissione di fatture inesistenti nel cui ambito, secondo l’articolo, era già stata notificata la relativa informazione di garanzia. In tal caso, secondo il GRAUSO, non si è tanto in presenza di una “fuga di notizie” ma dell’anticipazione da parte della stampa dell’esistenza di un procedimento penale non ancora iscritto ma che sarà avviato soltanto dopo. Infatti, come già si è detto, il P.M. dott. PANI, solo a distanza di 5 giorni dall’articolo, e cioè in data 19 ottobre 1999 avrebbe chiesto un’informativa alla G.d.F. mentre avrebbe inviato l’informazione di garanzia al GRAUSO solo il 9 febbraio 1999 contestualmente ad un decreto di sequestro.
Orbene, si è già detto della legittimità della condotta del P.M. che prima aveva richiesto la trasmissione degli atti al NRPT e poi aveva iscritto il GRAUSO e CAMPANA Paolo nel registro ex art. 335 c.p.p.
Rimane ora da chiedersi se sia stato proprio l’articolo comparso su ‘La Nuova Sardegna’ a dar luogo all’avvio di quel procedimento secondo quel ‘movimento circolare’ lamentato dal denunciante, e se comunque, si sia verificata una fuga di notizie.
Si è prima visto che in epoca antecedente alla nota del dott. Pani del 19 ottobre 1998, vi era stato già un incontro tra il Comandante del NRPT e la Procura in cui era stata sollecitata la trasmissione degli atti concernenti la verifica fiscale ‘Videolina’ nonché lo svolgimento di analoghi accertamenti verso ‘L’Unione Sarda’, iniziativa questa, sfociata solo nel febbraio 1999 all’iscrizione del procedimento n. 254/99 NR.
Ora, per quanto non sia stato possibile stabilire la data esatta di questo incontro, certamente lo si può collocare in epoca antecedente al 14 ottobre 1998, giorno di pubblicazione dell’articolo in esame. Invero, la verifica fiscale nei confronti della ‘Videolina’ è stata espletata in data 26 agosto 1998, mentre il controllo incrociato nei confronti de ‘L’Unione Sarda’ è avvenuto in data 13 ottobre 1998 proprio in seguito all’incontro predetto (cfr. dichiarazioni di ANDRETTA e PANI).
Allora, poiché le iniziative della Procura e della Guardia di Finanza hanno dato luogo all’apertura del procedimento è precedente all’articolo di stampa, mentre l’iscrizione è successiva di circa 4 mesi all’articolo medesimo, deve escludersi che vi sia una qualsiasi connessione tra la notizia pubblicata da ‘La Nuova Sardegna’ e l’avvio del procedimento penale n. 254/99 NR.
Contemporaneamente, può escludersi la configurabilità dei reati di cui agli art. 326 e/o 684 c.p., atteso che la notizia non si riferisce ad una iscrizione già avvenuta ma ad una iscrizione che avverrà.
Nonostante le suddette argomentazioni, apparirebbe comunque a dir poco singolare il fatto che ‘La Nuova Sardegna’ abbia potuto pubblicare in data 14 ottobre 1998 un articolo che, per un verso, già dimostrava di conoscere le prime e riservate iniziative intraprese dalla Procura della Repubblica, e per un altro, anticipava ciò che il P.M. avrebbe compiuto solo molto tempo dopo.
Ma, a ben guardare, l’anomala circostanza denunciata è soltanto il frutto di una illusione ottica.
Per una migliore comprensione dei fatti, va innanzitutto riportato un brano dell’articolo in esame: ‘Nuovi guai giudiziari per il gruppo editoriale GRAUSO: l’amministratore delegato delL’Unione Sarda e di Videolina, Paolo CAMPANA, ha ricevuto un avviso di garanzia in cui viene ipotizzato il reato di false comunicazioni e illegali ripartizioni di utili, riferiti a operazioni a operazioni commerciali inesistenti con la società PEPCO … L’avviso gli è stato notificato ieri ed è firmato dal sostituto procuratore della Repubblica Guido Pani. Campana ha già nominato il difensore: è l’avvocato Luigi Concas……’
E’ già evidente, quindi, che l’articolo non può riferirsi al contenuto di quel procedimento, sia perché si riferisce ai rapporti con la società ‘Pepco’ mentre gli illeciti oggetto del fascicolo n. 254/99 NR riguardano i rapporti con la società ‘Exol’, sia perché, in assenza dell’iscrizione, il CAMPANA non avrebbe potuto nominare un legale di fiducia, sia perché il procedimento n. 254/99 NR riguardava oltre al CAMPANA anche lo stesso GRAUSO, notizia questa che di certo non sarebbe stata omessa da ‘La Nuova Sardegna’.
Del resto, come già si evince dagli allegati all’interrogatorio del dott. PANI, in effetti, due giorni prima dell’articolo, era stato notificato un avviso di garanzia al CAMPANA ma ciò sembrava essersi verificato, appunto, nell’ambito di ben altro procedimento. Poi, chieste delucidazioni al riguardo alla Procura della Repubblica di Cagliari, si apprendeva, dalla nota del 24 luglio 2002, che, realmente, il 12 ottobre 1998 ‘venne notificata a CAMPANA Paolo, in occasione di un provvedimento di sequestro presso ‘l’Unione Sarda’, un’informazione di garanzia per i reati di cui agli artt. 4 L.516/82 e 2621 cod. civ. nell’ambito del procedimento penale 1810/98 R.G.N.R’ e che parte di tali atti furono altresì utilizzati nel fascicolo ex art. 2409 cod. civ. .
E’ quindi palese che l’articolo del 14 ottobre 1998 de ‘La Nuova Sardegna’ si riferisce ad un procedimento diverso da quello che dovrà ancora essere iscritto.
Ma è altrettanto chiaro che la pubblicazione delle notizie relative a quest’altro procedimento N.1810/98 R.G.N.R. (e non anche N. 254/99 R.G.N.R.) non può comunque rappresentare una fuga di notizie. Invero, non solo, come si è visto, vi era stata la notifica dell’informazione di garanzia, sicché la conoscenza dell’esistenza di quel procedimento si era estesa all’indagato e al suo difensore, ma già nel ricorso della Procura della Repubblica di Cagliari ex art. 2409 cod. civ, all’epoca notificato alle parti e ben noto alla stampa, si accennava anche al predetto procedimento (‘L’Unione Sarda ha ottenuto ripetute forniture di rilevanti quantitativi di carta per giornale mediante operazioni ..triangolari (Arbatax 2000/ Pepco sas/ L’Unione Sarda’ spa) assolutamente ingiustificate, con conseguenti forti dubbi (la Guardia di Finanza ha effettuato in tal senso una comunicazione di notizia di reato) in ordine all’emissione e ricezione di fatture relative ad operazioni inesistenti, alla sussistenza di falsità nelle scritture contabili, al possibile coinvolgimento in fatti di bancarotta (..ascrivibili in primo luogo agli amministratori della fallita Arbatx 2000 ma con il consapevole concorso della capogruppo ‘L’Unione Sarda’ in persona degli amministratori).. (…) Gli elementi di cui sopra appaiono ..tanto più fondati.. ove si consideri che l’amministratore delegato (e cioè il CAMPANA, ndr)’ e il presidente del consiglio di amministrazione.. sono da tempo sottoposti a indagini (si vedano allegati inviti a comparire) per fatti, almeno in parte, analoghi..’).
II C) IL “COMMISSARIAMENTO” DE ‘L’UNIONE SARDA’
La vicenda che, secondo l’impostazione del dott. Nicola GRAUSO, rappresenta il momento centrale attraverso cui si è estrinsecato e, soprattutto, si è realizzato il progetto -facente capo all’alleanza tra magistrati sardi, esponenti regionali del PDS e organi di stampa vicini alla sinistra- rivolto a sottrargli l’importante quotidiano al fine neutralizzarlo economicamente e politicamente, è costituita dal procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 2409 cod. civ., all’esito del quale egli cedette tutte le azioni de ‘l’Unione Sarda’ spa a ZUNCHEDDU Sergio.
Prima di esaminare i singoli aspetti di tale procedimento, è necessario prendere in considerazione quello che, secondo la prospettazione del GRAUSO, è l’elemento decisivo di questa “lettura” degli avvenimenti e cioè le confidenze da lui ricevute (nel corso di conversazioni registrate all’insaputa dei suoi interlocutori) da CAMPONOVO Paolo, RIBOLINI Giorgio e FLORIS Emilio in ordine alla piena volontà di alcuni magistrati cagliaritani di aiutare gli esponenti regionali del P.D.S. a sottrargli il controllo de ‘l’Unione Sarda’.
Poiché naturalmente una tale circostanza, se provata, avrebbe valore decisivo anche in questa sede, appare opportuno esaminare le risultanze delle indagini a questo proposito prima di prendere in considerazione gli altri aspetti della complessa vicenda che, all’esito della procedura ex art. 2409 cod. civ., ha determinato il passaggio della società da Nicola GRAUSO a Sergio ZUNCHEDDU.
C1) La proposta di acquisto del PDS e le “confidenze” di Ribolini, Camponovo e Floris
Innanzitutto, il GRAUSO si è lamentato del tentativo, poi non riuscito -posto in essere, in concomitanza con la nascita del procedimento ex art. 2409 cod. civ., da parte di esponenti regionali del PDS di acquistare, per poche lire, il suo giornale garantendogli in cambio la cessazione ‘dei suoi guai giudiziari’.
Il GRAUSO ha poi aggiunto che le informazioni da lui avute su questo fatto (di cui subito si dirà) coincidevano con le precise confidenze da lui ricevute da parte di FLORIS Emilio il quale gli aveva riferito di avere appreso che era intenzione della magistratura sottrarre ‘L’Unione Sarda’ al suo titolare.
Ancora, egli a sostegno dell’assunto, con nota difensiva dell’8 ottobre 2002, trasmetteva a questo Ufficio i verbali della testimonianza resa, nel corso del dibattimento instaurato con il GRAUSO stesso ex art. 617 c.p. (n. 1740/98 NR PM, e n. 3317/01 Trib), da GRANDESSO SILVESTRI Corrado e GHIRRA Giancarlo, emergerebbe, a dire dell’esponente, che già ancor prima dell’avvio della procedura ex art. 2409 cod. civ., i due erano a conoscenza della ‘imminente e, comunque possibile vendita, perfino coatta del giornale’ e dunque avevano ‘consapevolezza procedimento entra di ‘eventi che si sarebbero verificati in tempi successivi’.In particolare, come anticipato nella prima denuncia del 21 febbraio 2000 sporta innanzi al dott. Carlo Piana, Procuratore della Repubblica di Cagliari, il GRAUSO, nella memoria del 31 luglio 2000, ha ribadito che ‘proprio al sorgere di tale iniziativa giudiziaria, il sottoscritto ebbe precisi messaggi in ordine al fatto che l’operazione 2409 era volta a sottrargli il giornale e le TV, ciò che avrebbe annullato, ovviamente, le ambizioni politiche ed economiche dello scrivente.
Tale chiave di lettura è rafforzata dal contenuto di un colloquio avuto dal sottoscritto con l’allora presidente del CDA de ‘L’Unione Sarda’, dott. Giorgio RIBOLINI, ed il principale distributore di carta stampata della Sardegna, il dott. CAMPONOVO, i quali gli riferirono il contenuto di un colloquio avuto con l’on.le Emanuele SANNA, leader dei DS isolani, il quale a sua volta gli confidò che, ove il sottoscritto avesse ceduto la testata al gruppo da lui indicato, i suoi guai giudiziari sarebbero cessati’.
Tali due diversi colloqui con il RIBOLINI e il CAMPONOVO venivano registrati dallo stesso GRAUSO all’insaputa dei suoi interlocutori e le relative audiocassette sono state prodotte agli atti e, indi, successivamente trascritte.Deve qui subito chiarirsi, anche ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie denunciata, che, come meglio chiarito dal dott. Nicola GRAUSO nel corso del suo interrogatorio del 31.07.2000, la proposta del SANNA non ebbe modo di influire in alcun modo sulle sue determinazioni circa la sorte del suo giornale in quanto egli ebbe contezza di quella vicenda solo dopo che, aveva già alienato ‘L’Unione Sarda’ allo ZUNCHEDDU.
La vicenda rimane però egualmente significativa soprattutto al fine di verificare la sussistenza di quel disegno di impossessamento del giornale in capo agli esponenti regionali del PDS e, in caso positivo, per accertare se realmente la magistratura cagliaritana avesse manifestato la disponibilità a concludere positivamente per il GRAUSO i vari procedimenti che lo riguardavano al fine di agevolare il SANNA nell’acquisto de ‘L’Unione Sarda’ altrimenti non realizzabile.
Essa è stata perciò oggetto di approfonditi accertamenti.
A chiarimento delle dichiarazioni rese dal GRAUSO e delle registrazioni da questi prodotte, sono stati sentiti da questo Ufficio i tre protagonisti della vicenda, SANNA Emanuele, CAMPONOVO Paolo, RIBOLINI Giorgio.
In particolare, SANNA Emanuele, sentito in data 24 maggio 2001 ha spiegato che il P.D.S., di cui era segretario regionale, aveva subito numerosi attacchi dai mass media facenti capo al GRAUSO e che pertanto un gruppo di imprenditori di sinistra si era determinato a creare un nuovo giornale che potesse contrastare il monopolio dell’informazione esercitato di fatto da L’Unione Sarda’ che era il quotidiano più venduto in Sardegna.
Tramite un amico, Angelo TROMBONI, aveva avuto modo di conoscere Paolo CAMPONOVO, imprenditore inserito nel settore della distribuzione dei giornali, al quale, al fine di ottenere qualche consiglio, aveva illustrato il suo progetto.
Il CAMPONOVO, a sua volta, avendo avuto sentore di una possibile vendita dell’’Unione Sarda’, gli aveva prospettato la possibilità di acquistare il giornale del GRAUSO anziché dar vita ex novo ad un altro quotidiano e aveva pertanto organizzato un secondo incontro cui avrebbe dovuto partecipare anche RIBOLINI Giorgio, presidente del C.d.A di quel quotidiano, il quale avrebbe certamente potuto offrire maggiori ragguagli sulle prospettive de ‘L’Unione Sarda’ .
Nel corso di questo nuovo incontro, quindi, il RIBOLINI aveva rappresentato al SANNA che, almeno nell’immediatezza, il giornale non sarebbe stato venduto e, di conseguenza, la discussione, rimasta comunque sul vago, era stata troncata.
Il SANNA, pertanto, ha sottolineato che, nonostante vi fosse un forte interesse politico all’acquisto del giornale e si volesse approfittare della crisi economica de ‘L’Unione Sarda’, non aveva affatto quantificato una proposta di acquisto né, ancor meno, aveva promesso alcunché sui guai giudiziari del GRAUSO tanto più che, peraltro, non intratteneva rapporti personali con i magistrati sardi (e, in particolare, con quelli sottoposti a indagini in questo procedimento). E, a tale ultimo proposito, ha spiegato che, tutt’al più, in quella circostanza aveva potuto affermare che, siccome il GRAUSO con il suo giornale era solito attaccare la magistratura, se lo avesse venduto avrebbe posto fine, naturalmente, alle tensioni con gli ambienti giudiziari .
In particolare, il SANNA ha affermato:
(…) ripeto, io ho avuto un incontro con CAMPONOVO e RIBOLINI,.. organizzato dal CAMPONOVO,(…) … Nel corso di questa chiacchierata io ho sicuramente parlato di questa cosa ma non avevo né titolo, né come dire, mandato per incaricare qualcuno di trattare l’acquisto delL’Unione SARDA.
….. Sapevo che quel gruppo era fortemente interessato ad acquistare il giornale e quindi quando me ne hanno parlato dell’ipotesi che GRAUSO stesse effettivamente per vendere anche dopo le Elezioni regionali ho detto: va bene sentite, vedete, ma non avevano nessun mandato da parte mia perché trattassero con GRAUSO la vendita del giornale.
…. che io abbia potuto fare una considerazione dicendo: se vende il giornale forse disarmato di questi mezzi, in qualche modo non finiranno, si attenueranno le sue grane giudiziarie, questo non lo escludo, non escludo di averlo detto, ma collegare questo al fatto che io potessi o che sia intervenuto sulla Magistratura sui Magistrati, questo mi sembra francamente una cosa ridicola’.
A sua volta, CAMPONOVO Paolo, sentito in data 24 maggio 2001, pur confermando sostanzialmente gli accadimenti riferiti dal SANNA, ha fornito però una versione parzialmente diversa circa il contenuto di quell’incontro.
Invero, ha ricordato che, tempo prima, il SANNA, quale portavoce di un gruppo di imprenditori interessati all’acquisto de ‘L’Unione Sarda’, aveva evidenziato sia di avere la disponibilità di qualche miliardo per l’acquisto del giornale e sia che si sarebbe accollato, ma fisiologicamente, anche le controversie giudiziarie collegate al bene oggetto di trasferimento.
In particolare, ha riferito:
‘SANNA….disse che (…)se mi potevo fare promotore di un’eventuale offerta, disponibilità di offerta di acquisto nei confronti del dottor GRAUSO.
(Gli) chiesi un appuntamento (al GRAUSO), gli riferii esattamente che una persona, un esponente importante di un gruppo locale(…)era interessato ad un’eventualità del genere.
Lui chiese: ma di quanto parliamo? Io dissi alcuni miliardi perché reputavo, sicuramente, che era l’offerta, la disponibilità di quei signori che avevano voglia di fondare un quotidiano.
Parlo con SANNA, un mese dopo, venti giorni dopo arrivai a parlare con GRAUSO e vabbè vengano allo scoperto.
(..) Io ho riferito all’Onorevole SANNA la disponibilità di GRAUSO……e lì si è… per quanto ne so io, si è chiuso tutto. (..)
Ricordo, che l’Onorevole SANNA disse: ovviamente noi, di tutte le grane, … tutti i guai de L’UNIONE, dice, noi ci facevamo carico nell’acquisto, disse, di quello che sono le difficoltà giudiziarie del giornale, le rileviamo in toto. (..)….nel senso unico che le grane giudiziarie che facevano capo al giornale, venivano assorbite dalla nuova cordata. …l’unica realtà che io posso confermare è che l’Onorevole SANNA disse: per quello che attiene qualunque tipo di problema giudiziario che fa capo a quello che compriamo, … ce ne facciamo carico, il nostro gruppo se ne farà carico. Basta. (…)
P.M.: …perché in quel passaggio che le ho poc’anzi letto diceva: ‘sembra che la sua cosa giudiziaria non debba avere conseguenze serie…’
CAMPONOVO: No, …parliamo solo di acquisto di una società con tutto quello che ne consegue e loro avrebbero, credo, pagato “n” soldi puliti, fine della trattativa.
Anche RIBOLINI Giorgio, sentito in data 24 maggio 2001 ha confermato l’incontro ma, a sua volta, ha fornito un’ulteriore versione sulle proposte avanzate dal SANNA.
Ha infatti raccontato che, nell’autunno 1998, quando già correva la voce di una possibile vendita del giornale per via dei suoi problemi finanziari, il SANNA, nel corso della riunione organizzata dal CAMPONOVO, gli aveva a chiare note chiesto di rappresentare al GRAUSO che vi era un gruppo di imprenditori disposti ad acquistare il giornale (e non anche la rete televisiva) sborsando ‘qualche miliardo’ da meglio quantificare in seguito e che, se avesse acconsentito ad alienare ‘L’Unione Sarda’ sarebbero cessati i suoi ‘problemi giudiziari ed economici’.
Egli quindi, aveva riferito la proposta del SANNA al GRAUSO il quale ultimo, sulle prime, non aveva nemmeno voluto approfondire l’argomento sostenendo che già un gruppo facente capo al ‘Corriere della Sera’ gli aveva proposto la somma di lire 160 miliardi come corrispettivo per l’alienazione del suo giornale.
Il RIBOLINI ha aggiunto che, a distanza di circa 4 mesi da tale discussione, il GRAUSO gli aveva chiesto ulteriori ragguagli su quella proposta e, soprattutto, circa il soggetto da cui la stessa provenisse e, pertanto, lui gli aveva riferito più chiaramente che cosa il SANNA aveva offerto anche con riferimento alla cessazione dei guai giudiziari (discussione questa registrata dal GRAUSO).
A specifica domanda, il RIBOLINI ha chiarito che il SANNA non aveva chiarito in che modo e in che senso tali guai sarebbero cessati, ma, in seguito alla contestazione di alcuni passi della registrazione effettuata dal GRAUSO, ha ammesso che egli aveva interpretato l’offerta del SANNA nel senso di un impegno di natura illecita di intercedere presso la magistratura.
In particolare, ha dichiarato:
‘ Arrivo lì, c’era Paolo CAMPONOVO… dopo qualche minuto arriva Emanuele SANNA (…) e poi in effetti fa una proposta, (…) dice: intanto noi… , insomma il gruppo, mi ha incaricato di fare questo non è interessato a tutto il patrimonio diciamo del gruppo GRAUSO, interessa solamente la parte giornale.
Se la cosa è interessante, eccetera, praticamente qualche miliardo da verificare, poi vediamo quali erano eventualmente le modalità, praticamente si… avrà la garanzia, diciamo così, di porre fine a tutti i suoi problemi giudiziario ed economico, economico e giudiziario insomma,. (..)
Naturalmente se la cosa interessa lei gli chiederà a lui chi era il suo Notaio di fiducia, eccetera, si incontrerà con un avvocato che rappresenterà diciamo effettivamente la proprietà o il possibile compratore e si metteranno d’accordo su qualche miliardo, quello che ci sarà diciamo da fare e dopodiché si conclude l’affare. …Quindi ho detto: va bene, io vi farò sapere una risposta.
(…) ….SANNA, … ha detto che avrebbe avuto la garanzia che sarebbero finiti i suoi problemi di carattere giudiziario ed economico, questo sicuramente l’ha detto.
In seguito alla lettura della trascrizione della registrazione ha così proseguito:
P.M: . GRAUSO le chiede: “Ma lui fu esplicito, si riferisce a SANNA, Ma lui fu esplicito dicendo che sarebbero finiti i problemi con la Magistratura?”
Lei risponde: “Sì, diciamo esplicito in maniera abbastanza politica, sai poi: a buon intenditor poche parole nel senso che tutti i problemi che ci sono in atto chiaramente verrebbero a svuotarsi, ecco, questo è il concetto insomma”.
RIBOLINI: Sì. (..)era un’opinione diciamo, un pensiero più che altro, non è che fosse la certezza perché come potevo sapere in quale modo lui avrebbe realizzato questo….…se lui parla che finiscono… parla di garanzie, di fine dei processi, dei problemi di tipo giudiziario ed economico, e beh, posso immaginare una cosa di questo genere, però diventa una interpretazione …(…)
In sostanza, mentre il SANNA ha escluso di avere mai quantificato, anche se in via del tutto generica, una proposta di acquisto e di avere accennato in alcun modo alle grane giudiziarie del giornale (né nel senso di intercessione presso la magistratura, né nel senso di accollo fisiologico delle controversie del giornale di cui asseriva di non avere trattato l’acquisto), il CAMPONOVO, invece, ha riferito che il SANNA aveva manifestato la disponibilità a sborsare qualche miliardo per l’acquisto del giornale ed ad accollarsi fisiologicamente le vertenze de ‘L’Unione Sarda’, mentre il RIBOLINI a quest’ultima versione ha aggiunto che la cessazione dei guai giudiziari era stata da lui intesa in termini di illiceità.
Per tale ragione, in data 25 marzo 2002, si è proceduto al confronto tra i tre interessati il cui contenuto, sebbene in sintesi, appare opportuno riportare testualmente.
In particolare, dopo la lettura delle dichiarazioni rese dal SANNA e dal RIBOLINI , il confronto così si è articolato:
P.M.: Dottore SANNA c’è stata questa quantificazione?
SANNA:
Io penso che ricordi male o che confonda due cose il signor CAMPONOVO.
Io ho incontrato il signor CAMPONOVO alcuni mesi prima …perché .. sono andato a parlare non dell’acquisto de L’UNIONE SARDA sono andato a parlare della nascita di un nuovo giornale. (…) in quella circostanza… i miliardi di cui si parlava, i pochi miliardi perché L’UNIONE SARDA costava ben di più,…. è chiaro che non potevamo parlare o mettere sul tavolo pochi miliardi per comprare L’UNIONE SARDA, stavamo parlando della nascita di un nuovo giornale. Lei (CAMPONOVO) in quella circostanza mi ha detto: io penso invece che date le difficoltà che sta attraversando il gruppo editoriale, probabilmente in maniera del tutto riservata io posso anche verificare qual è l’ipotesi di vendita de L’UNIONE SARDA (..) ma il riferimento ai miliardi di cui si è parlato era riferito esclusivamente alla nascita di un nuovo giornale, non c’entrava nulla con (inc.)
… tra l’altro ricorderà il signor CAMPONOVO che quando lei mi ha proposto di verificare con GRAUSO io mi sono anche forse un momentino messo a ridere, nel senso, è del tutto evidente che se (…)c’è un’ipotesi di acquisto de L’UNIONE SARDA di qualche gruppo imprenditoriale editoriale che sia in qualche modo vicino al Centro Sinistra, al mio Partito ma quello vende a chiunque tranne che a noi! Tant’è che lei mi ha sempre garantito: io farò delle verifiche di carattere molto riservato, molto prudente,
CAMPONOVO:
Io primo non sono interessato né a comprare, né a vendere giornali da chicchessia, non me ne importa proprio niente, né di Partiti, né di non Partiti, ho fatto una cortesia a un comune amico che dice: se nasce un nuovo quotidiano puoi dare una mano? E’ da lì che è nata la cosa ma non ho io detto che c’era L’UNIONE SARDA in vendita, né me lo sogno, (..)
Qualcuno mi ha chiesto se potevo sentire il dottor GRAUSO per farlo. Io non mi sarei mai…
SANNA:
Scusi, io sarei venuto da lei a dirle di andare dal dottor GRAUSO?…Lei si è proposto di andare a verificare, io sono venuto a parlare di un giornale nuovo che doveva nascere!
CAMPONOVO: Quello è vero ma da lì si è spostato l’asse su un’altra cosa!
(..No, ma no che lei ha pensato di vendere, ma lei quando io sono venuto a parlare del nuovo giornale lei mi ha detto: io ho rapporti tali col dottor GRAUSO e con amici del dottor GRAUSO, un collaboratore del dottor GRAUSO per cui posso vedere anziché fare…
CAMPONOVO:
Ma su richiesta, non su offerta, io non mi offro di far vendere niente a nessuno.
P.M.:
Rimane allo stato poco chiaro com’è che il gruppo che diceva lei aveva pochi miliardi per fondare un nuovo giornale potesse essere interessato ugualmente a comprare…
SANNA:
No, distinguiamo,… c’erano diverse iniziative in corso in quel periodo, una era l’iniziativa che si proponeva di far nascere un quotidiano locale con imprenditori sardi e con associazioni di… cooperative…Allo stesso tempo però c’erano gruppi imprenditoriali anche più qualificati gruppi editoriali nazionali che erano interessati all’acquisto de L’UNIONE SARDA perché era noto che la situazione finanziaria ed economica de L’UNIONE SARDA era molto difficile. Il passaggio nel quale secondo me il signor CAMPONOVO insomma, son passati 3 anni, per carità quindi può darsi che vi sia qualche lacuna nel ricordo di tutti, il passaggio dal giornale locale all’acquisto de L’UNIONE SARDA è avvenuto chiacchierando tra amici…
CAMPONOVO:
Sì, sì.
SANNA:
Nel colloquio col dottor RIBOLINI io ho sicuramente parlato anche concretamente del fatto che c’erano, non vi ho parlato di quali gruppi editoriali ma vi ho sicuramente detto che c’erano grossi gruppi nazionali interessati all’acquisto de L’UNIONE SARDA ma non si parlava più di pochi miliardi, si parlava sicur…
P.M.:
Sì, comunque volevo rilevare che nel suo interrogatorio… nel suo verbale di sommarie informazioni del 24 maggio 2001, lei ha parlato di un unico gruppo di imprenditori che inizialmente erano interessati a fondare il giornale e poi essendo insorta la possibilità di acquistare L’UNIONE SARDA allora avete indirizzato l’interesse anche su quest’altro (inc.)…qua non si parla di due gruppi di persone completamente diversi.
SANNA:
No, no, si sbaglia, può darsi che io nella chiacchierata che abbiamo fatto, rivediamola, abbia come dire, focalizzato le mie risposte su un aspetto ma non era quel gruppo locale ma ho detto che c’era… naturalmente se GRAUSO vendeva il giornale, se passava in altre mani, se passava nelle mani del gruppo RCS o l’Espresso – Repubblica, il problema emergenza informazione per noi Sardegna, finiva, …
Dopo la lettura delle precedenti dichiarazioni del RIBOLINI, il confronto è così proseguito:
RIBOLINI:
Sì, sì, confermo quello che ho detto, dicendo pure che è vero che c’erano altri gruppi interessati, che questo discorso fatto con GRAUSO è accaduto dopo tanti mesi dall’incontro, in maniera abbastanza fortuita…
(…)Sicuramente l’Onorevole SANNA dava la sensazione di essere (inc.) ..diciamo incaricato per lo meno di questa operazione, forse non lo so (inc.) quale circostanza, però nella sostanza questo è stato detto, poi ripeto, cosa significhi garanzia, beh questo è un discorso che chiaramente deve essere esplicitato successivamente ecco. Quindi dico è vero che c’erano altri gruppi interessati, tanto è vero che a questa osservazione e GRAUSO dice: sì, c’ho il Corriere della Sera (inc.) fine, è finito lì il discorso. Avevo anche detto, naturalmente riferito, che riguardava solo il giornale come ho sentito prima e non il resto del…(..)
SANNA:
Non ho nulla da aggiungere (..)sono soltanto esterrefatto…
…le cose credo, credo, adesso forse incomincio a capire meglio anche perché ci fu l’insistenza di incontrare il dottor RIBOLINI che io non ho cercato, non avevo nessuna intenzione di incontrare. Il dottor RIBOLINI era un collaboratore diretto del dottor GRAUSO…
(..) escludo assolutamente per quanto sia passato tanto tempo, la mia memoria non è così labile che io abbia potuto dire che si davano garanzie di soluzioni dei problemi giudiziari del dottor GRAUSO. Ho detto quello che ho ripetuto in tutte le sedi, pubbliche, politiche, istituzionali e cioè che l’attacco sistematico e quotidiano di GRAUSO ai giornalisti, alla politica, ai Magistrati, alla procura di Cagliari, probabilmente con il passare di mano del giornale avrebbe forse attenuato anche in generale i suoi guai giudiziari, sicuramente non potevo affacciare altre ipotesi di soluzione di problemi giudiziari nella maniera più assoluta.
CAMPONOVO:
quando gli dissi (a GRAUSO) che c’era l’ipotesi che un gruppo si interessasse all’acquisto del suo giornale, per quanto mi attiene io capii, compresi che solo le difficoltà giudiziarie della società, non della persona, quello io ho capito, i pochi miliardi erano miliardi eccedenti i debiti…
RIBOLINI:
Tanto che chi ha comprato L’UNIONE SARDA si è caricato anche tutte le grane, appunto…
CAMPONOVO:
Non si può,…, nemmeno il Ministro di Grazia e Giustizia può fare…(..) Secondo me un’azienda può avere 100 miliardi di debiti, quindi per 102 miliardi, quella cosa lì, due te li do e 100 mi prendo il debito, quella è la prassi.
P.M.:
Quindi i guai giudiziari, i guai giudiziari di cui lei ha sentito parlare l’Onorevole SANNA erano inerenti all’accollo…
CAMPONOVO:
Inerenti… dall’Onorevole SANNA secondo me sono relativi all’insieme delle difficoltà che L’UNIONE aveva, che le aveva notoriamente…
P.M.:
Comunque dico, lei ha sentito questo discorso dei guai giudiziari nel senso che ora ha spiegato?
CAMPONOVO:
Sì in questo senso, solo in questo senso.
SANNA:
(..)I guai giudiziari del gruppo GRAUSO, del gruppo L’UNIONE SARDA, VIDEOLINA e quant’altro, erano di natura molto diversa perché c’erano i guai giudiziari che riguardavano le vicende del dottore (inc.) del dottore (inc.) gli scontri con la Procura etc., e poi c’erano i guai giudiziari amministrativi volgarmente che riguardavano ARBATAX, VIDEOLINA, la Cartiera, le cose, cioè ora io mi assumo che nel corso di quella chiacchierata abbia detto e anche questo l’ho ripetuto mille volte, è chiaro che se il giornale viene comprato da un grosso gruppo editoriale e cambia padrone e passa di mano, chi prende questo giornale si dovrà assumere anche delle grane e dovranno risolvere tutte le grane perché come noi sappiamo tra il giornale, ARBATAX 2000 (inc.) saranno state tutte le commissioni, le connessioni (inc.) che noi sappiamo; tant’è che l’editore ZUNCHEDDU ha comprato L’UNIONE SARDA pochi mesi dopo come sappiamo e credo, almeno io so, so perché l’ho letto, perché l’ho sentito (inc.) che me l’hanno riferito, che si è accollato anche le eventuali grane giudiziarie collegate alle vicende di ARBATAX (inc.) ma queste sono cose di natura assolutamente diversa rispetto al resto, GRAUSO invece sostiene, l’ha messo in un sito Internet che c’era a Cagliari una cupola politico giudiziaria che ha determinato tutte le sue sfortune imprenditoriali, che c’era una cupola politica e che la Magistratura cagliaritana si muoveva su ordine di questa cupola politica. Io non solo non conosco nessun Magistrato e non ho (inc.) ma quella è una materia completamente diversa, noi non abbiamo né parlato, né io potevo adombrare la possibilità che quel tipo di guai giudiziari potessero risolvere se GRAUSO vendeva ad imprenditori che si proponevano (inc.) e quindi mi sembra adesso dalla sua deposizione, risulti una ipotesi di questo genere.
RIBOLINI:
Dalla mia deposizione? In quella riunione i guai che c’erano, erano i guai generali, tutti i guai ed era chiaro, io stesso dissi: certo, se a un certo punto ci fosse la vendita del giornale (inc.) diciamo che si svuoterebbe il contenuto di tutto l’insieme delle cose che stavano succedendo. Quindi il problema (inc.) ha fatto lei questa considerazione siamo tutti dei comuni cittadini, ma quello che lei pensava di dire dicendo quello che ha detto, però, io a questo punto quello che ha detto è quello che io ho dichiarato e ripeto che però senza sapere che cosa potesse significare garanzia e quali interventi si potessero fare, di che tipo e verso chi, etc., ricordo però adesso che (inc.) si parlava di gruppo romano, ecco, a proposito di gruppi editoriali (inc.) per cui io escludevo già a priori Il Corriere della Sera, che invece sapevo che aveva fatto delle avance, si era parlato di un gruppo romano; quindi poi il significato vero: io ho detto questo mentre intendevo dire una cosa (inc.) questo non lo posso io interpretare e l’ho detto. Però io quello che ho sentito e che quindi ho riferito quasi sperando che dicesse di sì, tanto per essere chiari, è che per me le cose stavano andando male però ognuno poi è libero di fare quello che vuole con i propri denari insomma. Questa è quella… la considerazione che volevo fare.
Come si vede, all’esito del confronto l’ipotesi che originariamente era stata prospettata dall’esponente (cioè la proposta di SANNA di acquistare il giornale per pochi miliardi a fronte di un valore reale di gran lunga superiore, ma garantendo in cambio l’esito favorevole dei procedimenti penali e civili a carico del GRAUSO) non ha trovato conferma. E, invero, mentre il SANNA ha finito con l’affermare che la quantificazione di pochi miliardi riguardava la nascita di un giornale locale e non l’acquisto de ‘L’Unione Sarda’, così come l’accenno alla cessazione dei guai giudiziari del GRAUSO riguardava l’accollo dei debiti da parte del compratore e il fisiologico venir meno dei motivi di tensione attorno alle vicende del giornale, il CAMPONOVO non ha comunque confermato l’ipotesi accusatoria, e, a sua volta, il RIBOLINI alla fine ha dichiarato di avere soltanto interpretato nei termini prima riferiti le affermazioni del SANNA.
Tuttavia, la vicenda non appare di certo cristallina essendo quantomeno sospetto già il fatto che i tre mai, prima del confronto, avevano accennato alla nascita del giornale locale come ipotesi diversa dell’acquisto de ‘L’Unione Sarda’, così come poco rassicurante appare la circostanza che tanto il CAMPONOVO che il RIBOLINI, nel corso delle sommarie informazioni, si erano determinati a riferire in maniera più approfondita le dichiarazioni apprese dal SANNA solo in seguito alla contestazione delle registrazioni prodotte dal GRAUSO; e anzi il CAMPONOVO aveva detto al GRAUSO, in una conversazione pure registrata dell’editore, che avrebbe negato le confidenze fattegli in precedenza.
Ma soprattutto poco convincenti appaiono le dichiarazioni rese dal SANNA sia in sede di sommarie informazioni che di confronto.
Infatti, se è vero che egli era il portavoce di piccoli imprenditori locali interessati a fondare un piccolo giornale locale, non è ben chiaro per quale ragione ebbe allora a scomodare tanto il CAMPONOVO che il RIBOLINI, inseriti nel circuito della grande stampa, né come, con tale nascente “giornalino”, si potesse raggiungere la finalità sottostante alla sua fondazione e cioè l’abbattimento della supremazia de ‘L’Unione Sarda’.
Inoltre, le dichiarazioni del SANNA si sono rivelate, a dir poco, incoerenti circa la circostanza della cessazione dei guai giudiziari del GRAUSO. Invero, in sede di sommarie informazioni, egli ha sostenuto che, al massimo, aveva potuto banalmente affermare che l’editore, liberandosi del suo principale strumento di attacco alla magistratura, non avrebbe più avuto i mezzi che gli creavano inimicizie. Poi in sede di confronto, a fronte delle diverse versioni del RIBOLINI e del CAMPONOVO, ha ammesso invece che aveva accennato al fisiologico accollo delle pendenze de ‘L’Unione Sarda’ da parte del nuovo possibile acquirente.
Ciò nonostante, deve ritenersi che questa vicenda, sebbene significativa del clima politico e degli interessi contrapposti gravitanti intorno a ‘L’Unione Sarda’, non è comunque collegabile de plano alla procedura ex art. 2409 cod. civ. e, quindi, alle condotte assunte dalla magistratura.
Innanzitutto, infatti, si è visto come, attraverso il confronto, le tre versioni hanno finito per trovare taluni punti di accordo ma che, tuttavia, non è stato possibile ricostruire il fondamentale punto di partenza della questione e cioè quali siano state effettivamente le reali intenzioni e le reali offerte del SANNA.
In secondo luogo non è dato comprendere, nella ricostruzione dei tempi, se la proposta del SANNA abbia preceduto o seguito l’avvio della procedura ex art. 2409 cod. civ.. Invero, mentre emerge dalle dichiarazioni rese da SANNA, CAMPONOVO e RIBOLINI che l’incontro è avvenuto nell’autunno del 98 nessuno ha saputo specificare se quella procedura (avviata con ricorso del 3 ottobre 1998) fosse comunque già iniziata.
Non si può quindi escludere che proprio l’inizio di quella procedura aveva aggravato la situazione economica de ‘L’Unione Sarda’ sicché il SANNA e coloro che egli rappresentava avevano inteso approfittare proprio di tale situazione per cercare di acquisire il giornale per una somma irrisoria, con conseguente sfruttamento di vicende giudiziarie che seguivano autonomamente il loro corso.
Ma anche se le cose si sono svolte diversamente, cioè nel senso che la procedura abbia preso avvio solo dopo la proposta del SANNA, la situazione non muta.
Invero, l’avvio del procedimento ex art. 2409 cod. civ., non può comunque interpretarsi, nemmeno per la stessa prospettazione del denunciante, come la risposta della magistratura al diniego del GRAUSO di cedere ‘L’Unione Sarda’ alle condizioni del SANNA.
Si è visto infatti come sia la proposta del SANNA che il racconto di tale proposta al GRAUSO, in epoca in cui questi non aveva ancora ceduto il suo giornale, era avvenuta in termini del tutto generici né ancor meno l’editore era stato posto, seppure velatamente, nell’alternativa di cedere il suo giornale o di subire ulteriori procedimenti.
In ogni caso, ed è ciò che qui più rileva, non sono comunque emersi né accordi né comunque collegamenti di altro genere, siano soltanto di parentela o amicizia, tra il SANNA e i, peraltro diversi e numerosi, magistrati che presero parte, a vario titolo, alla vicenda ex art. 2409 cod. civ..
In conclusione, da un lato resta incerto quale sia stato il reale tenore e significato delle proposte formulate dal SANNA data la contraddittorietà delle dichiarazioni del CAMPONOVO (in particolare tra quelle registrate dal GRAUSO e quelle rese a questo Ufficio) e dato il ridimensionamento delle accuse di RIBOLINI (che parla di una sua ‘interpretazione’ delle parole del parlamentare, anche se è evidente che egli è tuttora convinto di avere ben compreso il ‘messaggio’ che esse contenevano).
Dall’altro lato, anche se si dovesse, per ipotesi, ritenere che il SANNA avesse cercato di approfittare della difficile situazione del GRAUSO dicendosi in grado di porre termine ai suoi guai giudiziari, non è stato acquisito, nel corso delle indagini, alcun elemento indicativo di un suo accordo illecito con qualcuno dei magistrati di Cagliari, cosicché non è possibile escludere che il SANNA abbia vantato collusioni o capacità di condizionamento in realtà inesistenti.
*****
A tale ultimo riguardo non si è rivelata significativa la circostanza, esposta nella memoria depositata il 24 ottobre 2000, secondo cui FLORIS Emilio aveva confidato allo stesso GRAUSO, nel corso di un colloquio registrato dal denunciante all’insaputa del suo interlocutore e la cui cassetta veniva prodotta agli atti, di avere appreso nell’estate del ’98 (dunque poco prima della procedura ex art. 2409 cod. civ.) dalla giornalista Nicoletta PISANU che era intenzione di alcuni giudici sottrargli la disponibilità de ‘L’Unione Sarda’ .
Va qui premesso, infatti, che, in base a tale segnalazione, il FLORIS è stato sentito dal ROS di Cagliari il 29 novembre 2000 e qui ha escluso di avere mai ricevuto quel tipo di confidenze dalla PISANU e, ancor meno, di averne parlato con il GRAUSO in siffatti termini essendosi semmai limitato a meri commenti politici con l’editore.
Tale versione dei fatti, però, contrasta con la registrazione prodotta dal GRAUSO, da cui emerge che l’editore e il suo interlocutore cercavano di datare nel tempo l’epoca della confidenza, del tenore rappresentato dal denunciante, resa dalla PISANU:
GRAUSO A proposito di questo ti volevo chiedere.
FLORIS: Anche di questo abbiamo parlato.
GRAUSO: Ma della Magistratura o della…
FLORIS: Della Magistratura, della necessità di cambiare e del fatto che alcuni stanno cominciando anche…
GRAUSO: Come ti ricordi tu che il giorno in cui mi hai detto: attento ti volevano prendere il Giornale era estate ’98 e non ’97?
FLORIS: No, potrebbe essere ‘97… mi ricordo per certo che era prima del ’99, adesso non mi ricordo se era il ’98 o il ’97.
GRAUSO: comunque era sicuramente dopo Silvia MELIS, era dopo Silvia MELIS perché c’erano già, se no che senso avrebbe dirmi: attento che…
FLORIS: Silvia MELIS, dammi la data di Silvia MELIS.
GRAUSO: Silvia MELIS è novembre ’97, se non ci fosse stata Silvia MELIS non aveva nessun senso dirmi: attento che ti vogliono portar via il Giornale, perché è vero che c’era il PDS comunque sul piede di guerra ma la Magistratura si è scatenata dopo Silvia MELIS.
FLORIS: Sì, beh, alla lunga direi che è dopo, alla lunga direi che è dopo.
GRAUSO: Io però non te lo volevo chiedere perché quando con Nicoletta parlo di questo argomento, mi accorgo che va subito in chiusura perché ha paura che la incasini, quindi…
FLORIS: Ma tu chiedi…
GRAUSO: Perché tu l’altro giorno sei stato immediato nel dire che era estate ’98.
FLORIS: Mi pare l’estate ’98.
GRAUSO: Ma sei stato così immediato che dico, ma come fa a ricordarsi?
FLORIS: No perché te l’ho… mi ricordo che era prima che noi ci lasciassimo…
GRAUSO: Ah beh, giusto.
FLORIS: …che io faccio questi riferimenti che cioè gennaio, il gennaio ’99, hai capito? Era grosso modo quel periodo là. Forse era sicuramente all’inizio dell’estate ’97 o ’98, non era ancora estate piena perché poi sono stato con lei,, sono tornato della… mi stavi dicendo, scusa… (…)
FLORIS: No, il messaggio me l’ha raccontato… ti ricordi che eravamo a cena a casa sua.
GRAUSO: …non penso… sì ma sto ricostruendo se questa (inc.) e avrebbe dovuto iniziare a giugno doveva fare una certa trasmissione…
FLORIS: Esatto… (..).
FLORIS: E questo era ‘98 dici tu?
GRAUSO: Sì.
GRAUSO: Ti ricordi la cena con Nicoletta mi hai detto attento che ti vogliono portar via il Giornale, tu mi hai detto: sì, era estate ‘98, eri stato molto immediato come… io mi ricordo che lei mi aveva parlato di (inc.) in un rapporto quello con Nicoletta, intellettuale molto forte che si è sviluppato immediatamente… etc.
FLORIS: Comunque il periodo era quello.
GRAUSO: …ogni tanto mi si confidava, mi diceva queste cose qui e io infatti gli avevo chiesto: ma chi te lo dice, DE ANGELIS o MURA perché lei continuava… ogni tanto sentiva entrambi e lei mi diceva: no anzi guarda, ti sbagli perché con MURA vi conosceste e andaste anche d’accordo, io ho detto, vabbè, andammo anche d’accordo, però adesso di concerto col PDS mi vogliono far perdere il Giornale!
FLORIS: Sì nei fatti, noi mi ricordo che agosto ‘98 si suicidò LOMBARDINI, vero?
GRAUSO: Sì.
FLORIS: Io ero con lei in barca, cioè eravamo alla MOTOMAR con lei… stavo mollando la cima per partire e quando ho ricevuto la notizia… (…). …ho riormeggiato e sono ritornato a casa.
GRAUSO: Ma… e la cena nostra è avvenuta prima o dopo?
FLORIS: Sto collegando adesso, capito? E’ avvenuta prima.
GRAUSO: Probabilmente è stato forse ‘97.
FLORIS: No… aspetta, no, (inc.) agosto ‘98, sequestro MELIS quando è stato?
GRAUSO: ‘97. E’ finito novembre ‘97.
FLORIS: E allora forse è stato ‘97…
GRAUSO: Sì, ma che senso avrebbe, cioè che senso aveva che la Magistratura volesse portarmi via il Giornale nel novembre… nell’estate ‘97 prima che mi fossi infilato nel sequestro MELIS?
FLORIS: PALOMA? Il discorso di PALOMA
GRAUSO: Sì, anche questo è vero, anche perché tu dici DE ANGELIS che era il fratello…
FLORIS: si è… non può essere dopo il suicidio di LOMBARDINI, non mi ricordo di una cena dopo il suicidio LOMBARDINI, non mi ricordo, per me è prima.
FLORIS: E no, stavo facendo un calcolo se fosse stato prima o dopo quella proposta di lavoro, hai capito, questo stavo valutando per avere un maggiore riferimento temporale perché se è prima allora non c’è dubbio che stiamo parlando del ‘97, se invece è dopo, stiamo parlando del ‘98.
GRAUSO: E io cosa le avevo risposto, ma che, come mai, stai esagerando, non ci riesco…
FLORIS: Sì però lei gli aveva detto: tu non è così, non… ti ha saldamente in mano (inc.)
GRAUSO: Chi immaginava una giostra del genere.
In relazione a tale discrasia il FLORIS è stato risentito da questo Ufficio in data 9 dicembre 2001 e qui gli si è contestato il contenuto della predetta registrazione. Egli quindi ha affermato che :
…Per quanto riguarda la questione del Giornale può essere un fatto collegato all’attività politica ed esattamente al periodo in cui lui fece una sceneggiata .. nella sala stampa di PALOMBA. Da allora, chiaramente, lui che era sempre stato filo-governativo, cominciava ad andare contro il Governo(..)
Per quanto riguarda le … affermazioni circa movimenti contro di lui da parte della Magistratura, non credo che ci siano mai stati riferimenti precisi ..
Io sono andato da lui per dirgli (inc.) politica, cioè ci servivano numeri in Consiglio Regionale. Parlando di queste cose poi veniva fuori con argomenti di questo genere, con, mi pare, un atteggiamento che sicuramente, non è che posso sapere se stesse recitando, ma di tipo paranoico, di tipo ripetitivo e lì era per togliermi via dalle cose, stu ’97, ’98, molte volte non capivo neanche di cosa stesse parlando.(…) come vede l’imprecisione è dovuta al fatto che io non so (…)a quale tipo di discorso volesse fare riferimento in maniera precisa e a quale cena.
(…) Probabilmente quello che dico: ti vogliono prendere il Giornale, come ti vogliono far male, ecco; è un discorso legato al momento in cui lui ha cambiato file, fila politica…(…)Quando lui ha cambiato sostegno da una maggioranza verso un attacco alla stessa maggioranza è chiaro che c’è molta gente che ce l’ha con lui, contro di lui; il PDS, c’era PALOMBA, c’erano un pochino tutti che ce l’avevano con lui.
(…) Se mi dice: ti volevano prendere il Giornale, io a quella frase, posso dare, siccome non sono a conoscenza di nessun fatto preciso, posso dare la stessa importanza: ti voglion far male, è la stessa cosa, se uno ha il Giornale, allora…
… l’unico dato certo che ho io è che non sapendo di che cosa si riferiva, a che cosa si riferisse il suo discorso, ….che per me ce l’avevano contro di lui in senso lato, politicamente contro di lui; che ce l’avesse la Magistratura non lo so, non credo che ce l’avesse la Magistratura, non ci sono discorsi miei riferentisi a Magistratura, (…)
(…) Il ricordo preciso di questo argomento non ce l’ho perché per me non era importante allora, l’importante era ciò che ci riguardava il versante politico, punto, il resto, penso o durante un caffè o durante una chiacchiera o durante l’altra, non era il versante da cui… perché era la sua paranoia quella, l’idea che qualcuno gli volesse portare via il Giornale.
(…) il PALOMBA, il Magistrato forse vicino a PALOMBA, che i Magistrati forse fossero molto vicini al PDS, questa è un’accezione comune per cui praticamente quando uno offende PALOMBA, (..) Se io ho un Giornale.. e attacco la politica, attacco certi ambienti vicini alla Magistratura, Nel caso specifico chi era? MURA, per esempio, PALOMBA che è un ex Magistrato, no, mi pare che queste cose dovrebbero essere oramai di accezione comune.(..) DE ANGELIS non c’entra nulla con la vicenda, per esempio. Io ritengo che chi registra sa quello che voleva dire, chi parla, essendo libero, non sapendo che lui stesse registrando…
(..) quando dico: ti vogliono fare male, significa che chi affronta o chi si pone contro il Governo di PALOMBA, ripeto ex Magistrato, che si pone contro al PDS, non può aspettarsi da loro opere di bene;
(ciò) .. Sicuramente era solo una mia idea. Nicoletta PISANO, al tempo, era la donna che stava con me, per cui ogni tanto si parlava di queste cose (…) il fatto intuitivo è una cosa, il fatto di avere prove o certezze di quello che stava avvenendo è tutt’altra cosa. L’intuizione che si fa del… che attacca un certo versante politico può avere delle ripercussioni su tutto il campo ad esso collegato è un fatto, la certezza assolutamente non esiste.(…)
sempre su livello di intuizione…ce l’aveva tutta Cagliari l’idea, non è che ce l’avesse Nicoletta PISANO o Emilio FLORIS, eh! Ce l’aveva tutta Cagliari.
(..) PALOMBA era un ex Magistrato…(..) e se io me la prendo contro una persona, con una persona che rappresenta la Magistratura è chiaro che i colleghi della Magistratura un minimo di solidarietà l’avranno.
Ora, sebbene il discorso del FLORIS possa non apparire del tutto convincente, deve però osservarsi che anche la giornalista PISANU, sentita dal ROS, ha smentito di avere ricevuto notizie da parte di magistrati circa disegni rivolti a sottrarre al GRAUSO ‘L’Unione Sarda’.
Ma per completare l’esame delle risultanze delle indagini, deve aggiungersi che nell’ambito del citato procedimento N. 2314/99 NR (relativo ai ‘pentiti’ che accusavano il dott. MARCHETTI), era stata acquisita la trascrizione di una registrazione (anch’essa effettuata dal GRAUSO), poi confluita in copia nel presente procedimento, di un colloquio intercorso l’editore e la giornalista in cui quest’ultima, seppure stimolata dall’interlocutore a riferire le presunte confidenze ricevute dai magistrati intenzionati a portargli via il giornale, escludeva fermamente di avere appreso alcunché in merito.
Si riporta qui di seguito qualche passo della conversazione:
NICOLA: ..quando ti dicevano ‘ti porteremo via ‘L’Unione Sarda’, le intenzioni c’erano ed erano reali…. Non mi dirai mai se era stato DE ANGELIS o MURA a dirti ‘ti porteranno via il giornale’.
NICOLETTA: No, no assolutamente, ma stai scherzando, tra l’altro io non mi ricordo manco di avertelo detto questo.
NICOLA: Sì, me lo hai detto.
NICOLETTA: io manco me lo ricordo, però comunque, sicuramente un magistrato non viene a dire a me, giornalista, una cosa del genere..
(…)
NICOLA: mi dispiace averti creato un certo imbarazzo, prima.. Ho fatto tutto un ragionamento adesso, ho detto: ‘ha il sospetto che sia intercettato e crede che stia registrando’.. . prima quando ti ho parlato della storia ‘ti porteremo via ‘L’Unione Sarda’.
NICOLETTA: ma Niki, ma perché? Ma io queste cose non le penso, ..fai di queste cose tu?
NICOLA: le faccio se servono, ..no perché ho visto che hai negato di avermi detto una cosa..
NICOLETTA: Non è che ho negato.., io non mi ricordo di averti detto che era stato un magistrato a dire una cosa del genere…E’ stato detto, ma sicuramente parlando tra colleghi..Cioè è una cosa gravissima quella che stai dicendo, allucinante..’
Ne consegue, quindi, che in assenza di conferme da parte sia del FLORIS che della PISANU, le cui tesi finiscono per coincidere, non può individuarsi alcun disegno illecito da parte della magistratura e, comunque, attribuibile a qualche preciso magistrato e, comunque ancora, ricollegabile alla proposta formulata dal SANNA.
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Anche le citate testimonianze rese da GRANDESSO SILVETRI Corrado e GHIRRA Giancarlo, entrambi giornalisti presso ‘L’Unione Sarda’, appaiono probatoriamente irrilevanti.
Invero, dalla lettura dei verbali dibattimentali prodotti dallo stesso GRAUSO, si deduce soltanto che, -durante una conversazione telefonica, avvenuta in periodo antecedente al commissariamento de ‘L’Unione Sarda’-, i due predetti giornalisti (il GHIRRA, all’epoca, era anche consigliere regionale del PDS) avevano accennato alla possibilità dell’alienazione del giornale da parte dell’editore.
In particolare, come emerge dal verbale di udienza del 20 maggio 2002, il GRANDESSO così ricostruiva quella telefonata: ‘….vivevamo un periodo abbastanza movimentato…All’interno di questa chiacchierata il GHIRRA mi disse più volte “L’unica speranza è vendere il giornale” e io gli risposi: “Non lo può vendere perché ..è la sua clava,.. se perde il giornale non ha più quegli strumenti di pressione …’.
A sua volta il GHIRRA, sempre nella medesima udienza e con riferimento alla predetta telefonata, riferiva: ‘si era parlato dell’ipotesi che il Corriere della Sera avesse interesse a L’Unione e che quindi il giornale potesse essere venduto, un’ipotesi che circolava negli ambienti politici e giornalistici, come altre voci…. Erano questi i temi che discutevamo, e poi della speranza soggettiva che ci potesse essere un vero gruppo editoriale che potesse occuparsi del giornale’.
I due giornalisti, sentiti anche da questo Ufficio, entrambi in data 8 novembre 2002, hanno qui maggiormente chiarito la vicenda.
Il GRANDESSO ha così dichiarato: “Confermo quanto dichiarato avanti al Tribunale di Cagliari all’udienza del 20 maggio 2002 circa la discussione intrattenuta con Giancarlo GHIRRA nel marzo-aprile 1998.
Chiarisco meglio che l’accenno alla vendita de ‘l’Unione Sarda’ riguardava semplicemente un nostro auspicio, da giornalisti, in quanto ritenevamo che ciò potesse salvare il giornale dal suo degrado.
Non ho mai appreso di congiure o pressioni di sorta da parte di chicchessia volte a costringere il GRAUSO a cedere ‘l’Unione Sarda’”.
Il GHIRRA, a sua volta, ha sostenuto: ‘Confermo che nel marzo-aprile 1998, come dichiarato avanti al Tribunale di Cagliari all’udienza del 20 maggio 2002, ho parlato con il mio collega GRANDESSO di una possibile vendita de ‘l’Unione Sarda’. Ciò perché era notorio che, in quel momento, il gruppo Rizzoli aveva ventilato la possibilità di acquistare quel giornale, fatto questo che ritenevo auspicabile ai fini della ripresa del giornale stesso.
Non ho mai appreso di congiure o pressioni di sorta da parte di chicchessia volte a costringere il GRAUSO a cedere ‘l’Unione Sarda’.”
Come è evidente, quindi, oggetto della conversazione tra i due giornalisti era la mera possibilità che ‘l’Unione Sarda’ fosse oggetto di alienazione, possibilità questa che era auspicata dagli interlocutori non contenti della gestione del giornale, mentre non appare ravvisabile alcun collegamento tra tale generica discussione e la predetta proposta di acquisto del SANNA (che peraltro, nella specie non agiva nell’interesse del Corriere della Sera, invece indicato dal GHIRRA come il potenziale acquirente) e, ancor meno, con le successive iniziative assunte dalla magistratura cagliaritana con la procedura di cui all’art. 2409 cod. civ.
C2 La procedura ex art. 2409 cod. civ
Come già si è detto, lo svolgimento e la conclusione della procedura ex art. 2409 cod. civ. è il punto centrale della denunzia di Nicola GRAUSO ed è quindi opportuno esaminare dettagliatamente i vari momenti del procedimento e le singole accuse formulate dall’editore.
In particolare, la Procura di Cagliari, con ricorso in data 3 ottobre 1998 a firma del Procuratore dr. PIANA e del Sostituto dr. PANI, ritenuto che vi fosse “il fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori” dell’UNIONE SARDA S.p.a., chiedeva al Tribunale di “ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società e adottare, considerata la gravità del caso i provvedimenti idonei ad impedire nuove irregolarità, ad eliminare quelle passate o comunque ad eliderne o attenuare le conseguenze”.
A giudizio dell’Ufficio del Pubblico Ministero il “fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori” si basava su un triplice ordini di ragioni:
a) le gravi irregolarità nella fornitura e nel pagamento di carta per il giornale da parte della ARBATAX 2000 S.p.A., società facente parte di un “gruppo” riconducibile alla stessa UNIONE SARDA s.p.a. e già dichiarata fallita. Le irregolarità emergevano dalla relazione ex art. 33 Legge Fall. dei curatori del fallimento e da indagini della Guardia di Finanza, che aveva trasmesso al P.M. una comunicazione di notizia di reato, ed erano tali da ingenerare “forti dubbi in ordine alla emissione e ricezione di fatture per operazioni inesistenti, alla sussistenza di falsità nelle scritture contabili, al possibile coinvolgimento in fatti di bancarotta (per distrazione ovvero mediante pagamenti preferenziali ascrivibili, in primo luogo, agli amministratori della fallita ARBATAX 2000, ma con il consapevole concorso della “capogruppo UNIONE SARDA in persona degli amministratori)”. E, a questo proposito, il P.M. rilevava anche che tanto il presidente che l’amministratore delegato della società editoriale erano già indagati per altri episodi di emissione ed utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
b) il trasferimento nella notte del 25 luglio 1997, cioè poche ore dopo la dichiarazione di fallimento della ARBATAX 2000 s.p.a., “senza autorizzazione degli organi del fallimento ed anzi a loro totale insaputa”, della documentazione contabile della società fallita ad altri locali dati alla stessa in locazione da LIORI Antonangelo.
Anche questo fatto “connesso certamente con la connivenza, se non per volontà prioritaria, dei responsabili della società capogruppo”, rappresentava, secondo il P.M., “una grave scorrettezza degli amministratori dell’impresa editoriale nei confronti del fallimento ARBATAX 2000”;
c) le operazioni di ristrutturazione dell’azienda “assolutamente sospette ed aventi conseguenze sconcertanti sul patrimonio (e quindi sulla garanzia per i creditori) e sulle redazioni dell’ultimo bilancio chiuso al 31.12.1997”.
Queste operazioni, (definite anche con il termine di “spin off”), consistettero, in estrema sintesi, nella cessione a due società di recentissima costituzione, e facenti indirettamente capo al dr. Nicola GRAUSO, azionista di controllo – a sua volta – della stessa UNIONE SARDA S.p.a., di due rami di azienda della società editoriale, comprensivi di una serie di attività e di passività sociali:
1) la testata giornalistica “L’Unione Sarda” fu venduta il 27.11.1997 alla “GENERAL ASSET s.r.l.”, con capitale sociale di £.20.000.0000, controllato da una società estera con sede in Lussemburgo, anch’essa riconducibile al GRAUSO. Il prezzo di cessione era di £.103.466.434, ma comprendeva anche l’accollo di debiti dell’UNIONE SARDA verso terzi per ben £.39.100 milioni;
2) il Centro Stampa di proprietà aziendale, venduta il 3.7.98 alla GENERAL PRESS s.r.l., società con caratteristiche analoghe alla GENERAL ASSET s.r.l. e anch’essa controllata indirettamente dal GRAUSO, per un prezzo di £.311.091.600 comprensivo dell’accollo di debiti dell’UNIONE SARDA verso terzi per ben £.21.700 milioni.
Contestualmente i due rami di azienda, esclusi i debiti, venivano concessi in affitto dalle due società acquirenti all’UNIONE SARDA, per un canone annuo, rispettivamente, di £.7.050 milioni e di £.4.500 milioni.
Questa operazione, secondo le società interessate, aveva per l’UNIONE SARDA s.p.a. tre effetti fondamentali : 1) emersione di plusvalenze effettive ma fino a quel momento inespresse per £.61.300 milioni (pari al prezzo, comprensivo dell’accollo dei debiti, pattuito con le società acquirenti); 2) eliminazione dallo stato patrimoniale dei debiti trasferiti alle società cessionarie dei rami di azienda per un totale di £.61.100 milioni; 3) iscrizione del medesimo importo dei debiti ceduti (non più nello stato patrimoniale, ma) nei conti d’ordine per effetto della responsabilità del cessionario prevista dall’’rt. 2560 cod. civ. in caso di inadempimento dell’acquirente dato che i creditori non avevano consentito alla cessione.
La Procura della Repubblica, premesso di avere avuto conoscenza di queste operazioni di ristrutturazione da notizie pubblicate dalla stampa locale e nazionale, dalle visure camerali e da alcune indagini espletate nell’ambito di altro procedimento penale, formulava severe critiche all’operato degli amministratori de ‘l’Unione Sarda s.p.a’.
In particolare il P.M. esprimeva il convincimento che le due società acquirenti fossero “società di comodo”, sotto l’assoluto ed esclusivo controllo dello stesso GRAUSO (circostanza questa in realtà assolutamente incontestabile e incontestata) e che “l’operazione complessiva abbia carattere fraudolento” dato che “produce la fuoriuscita di una parte fondamentale del patrimonio della società editoriale e dunque una notevolissima diminuzione della garanzia per i creditori”, tanto più preoccupante a seguito delle gravi perdite subite da ‘l’Unione Sarda’ negli anni precedenti in occasione di alcuni investimenti nell’Est Europeo (Polonia) e di quelle prevedibili in relazione al fallimento della ‘Arbatax 2000’.
Nella sostanza, osservava ancora il P.M., ‘l’Unione Sarda spa’, “senza aver ottenuto alcun reale introito elimina dal bilancio (almeno ai fini della determinazione degli utili o delle perdite di esercizio in quanto la pendenza è stata inserita nel bilancio ’97 nei conti di ordine) debiti per quasi 40 miliardi di lire. Ma poiché – non avendovi il Credito Industriale Sardo consentito – la società alienante non è stata liberata dal detto debito per circa 37 miliardi di lire nei confronti dell’Istituto di Credito, da un lato la situazione debitoria rimane sostanzialmente immutata e dall’altro la garanzia per i creditori (almeno quelli chirografari) risulta venuta meno perché l’UNIONE SARDA si è privata di buona parte dei suoi beni. In sostanza, attraverso un artificio ed utilizzando una società, la GENERAL ASSET che per le caratteristiche già ricordate, appare assolutamente non in grado di prestare alcuna seria garanzia (osservazioni analoghe venivano poi ripetute per la GENERAL PRESS s.r.l., n.d.r.) si evitano le pesanti conseguenze che sarebbero derivate dalla chiusura del bilancio con perdite di tale entità, oltre un terzo del capitale sociale ovvero al di sotto del minimo legale, da comportare l’adozione delle misure di “salvataggio” di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ.”.
In conclusione, il P.M. esprimeva il convincimento che “le suddette operazioni esaminate e valutate nel loro complesso appaiono sintomatiche di una gestione sociale in contrasto con gli interessi della stessa persona giuridica e dei terzi. Con una serie di artifizi, l’UNIONE SARDA è stata spogliata di gran parte dei suoi beni, con la conseguenza che, in tal modo viene meno la garanzia dei creditori”.
Sulla richiesta del Pubblico Ministero il Tribunale decideva, dopo aver sentito le parti interessate e avere acquisito le memorie e le documentazioni da loro prodotte, con decreto in data 17 dicembre 1998, dopo che all’udienza del 15 dicembre il P.M. aveva chiesto che si procedesse all’immediata nomina di un amministratore giudiziario, insistendo solo in subordine perché fosse disposta l’ispezione dell’amministrazione della società.
Il Tribunale riteneva “pienamente acquisita l’esistenza di gravissime irregolarità nell’amministrazione della società, situazioni che – da un lato – rende non necessari ulteriori accertamenti sulla gestione, in particolare attraverso l’ordine di ispezione inizialmente sollecitato dal P.M., e – dall’altro – impone l’immediata adozione dei provvedimenti finali e, più specificamente, la nomina di un amministratore” (fg. 9, decreto cit.).
In primo luogo il Tribunale evidenziava che “la situazione economica e patrimoniale de L’UNIONE SARDA s.p.a., quanto meno nel corso del 1997, è stata caratterizzata in modo incontrovertibile da un serissimo disavanzo tra le voci attive e quelle passive, dovuto all’ingente esposizione debitoria, soprattutto nei confronti del sistema creditizio” (fg.11, decreto cit.)
Ed anzi, il Collegio faceva rilevare che “la situazione denunziata dal P.M. è stata più volte riconosciuta nel corso del procedimento, almeno in modo indiretto, dalla società, oltre che dagli amministratori e dai sindaci intervenuti” (fg.11) e che in particolare ‘l’Unione Sarda’ aveva essa stessa, di fatto, qualificato le due vendite dei cespiti aziendali alla ‘General Asset s.r.l.’ e alla ‘General Press s.r.l.’ come “operazioni di c.d. finanza straordinaria….volte a fronteggiare esigenze di razionalizzazione della situazione finanziaria” poste in essere per la “necessità di ridimensionamento delle esposizioni debitorie”, la prima addirittura compiuta di fronte ad una condizione “di perdita integrale del capitale sociale… che avrebbe imposto l’azzeramento e la ricostituzione del capitale”.
Il risultato di esercizio al 31.12.97, sempre sulla base del parere richiamato (e prodotto da ‘l’Unione Sarda’, n.d.r.) “in mancanza degli effetti dell’operazione di trasferimento del ramo di azienda” avrebbe dovuto quindi evidenziare una perdita superiore al capitale sociale “che avrebbe reso obbligati gli interventi di cui all’art. 2447 cod. civ.” (fg. 12, decreto cit.).
Il Tribunale passava quindi ad esaminare i due contratti stipulati da ‘l’Unione Sarda s.p.a.’ con la ‘General Asset s.r.l.’ e con la ‘General Press s.r.l.’ la cui ricostruzione nei termini di fatto sopra sintetizzati non è sostanzialmente oggetto di controversia.
Il Collegio giungeva in proposito alla conclusione che quei contratti non potevano essere qualificati come cessione di ramo di azienda in senso proprio e che “il reale significato dell’operazione (era) l’approntamento di un artificio negoziale e contabile per mascherare, attraverso il richiamo incongruo alla disciplina dell’art. 2560 cod. civ. relativa ai debiti dell’azienda ceduti in caso di suo trasferimento, la perseguita violazione delle regole di formazione del bilancio, con l’occultamento della qualità reale di debitore principale e, quindi, dell’entità complessiva dell’esposizione debitoria da indicare al passivo, secondo quanto previsto dall’art. 2424, terzo comma cod. civ.” (fg. 17).
Anzi il decreto del Tribunale andava oltre aggiungendo, sia pure “soltanto per ragioni per completezza”, che anche se la fattispecie in questione potesse essere qualificata come trasferimento di ramo di azienda in senso proprio, “la società alienante non potrebbe legittimamente procedere, in sede di redazione del bilancio, così come risulta aver proceduto L’UNIONE SARDA s.p.a.”.
Sulla base, infatti, di una articolata disamina delle norme che regolano la redazione del bilancio e della ritenuta insufficienza dei proventi dell’affitto della testata e del centro stampa “anche se corrisposti interamente per tutte la durata del rapporto” ad estinguere i debiti ceduti (fg. 21, decreto cit.), il Tribunale ribadiva che “lo stato patrimoniale ed il conto economico hanno potuto evidenziare un utile di £. 295.456.688 (al 31.12.97, n.r.d.) proprio attraverso l’artifizio denunziato che si è concretizzato nell’occultamento, se non altro dei debiti indicati, mentre avrebbe dovuto evidenziare una perdita di esercizio reale superiore a 39 miliardi di lire” (fg. 22, decreto citato).
E poiché la perdita era tale da azzerare integralmente il capitale sociale e da rendere necessari i provvedimenti stabiliti dall’art. 2447 cod. civ., che invece non erano stati adottati dagli amministratori, era “necessaria l’immediata adozione dei provvedimenti atti ad eliminare le gravissime irregolarità poste in essere, vale a dire la prosecuzione dell’attività di fronte all’operare di una causa di liquidazione, e ciò indipendentemente dalle considerevoli anomalie riguardanti le ulteriori vicende oggetto della vicenda” e relative ai rapporti con la ‘Arbatax 2000 s.p.a.’ in ordine ai quali il collegio condivideva in sostanza le valutazioni negative già espresse dal P.M.
In ultimo, il Tribunale prendeva in esame i provvedimenti più opportuni al fine di eliminare la situazione illegittima e dopo aver evidenziato che tra di essi vi era certamente la possibilità di revoca degli organi sociali, specie in un caso in cui “le illegalità poste in essere dagli amministratori e non denunziate dal controllo interno si mostrano intenzionali e sottomesse ad interessi riferibili ai soci di riferimento”, (fg. 32), concludeva tuttavia che era possibile “la scelta di rimedi a contenuto non tipizzato e meno drastici e pregiudizievoli per la vita della società” (fg. 33. decreto citato).
In sostanza, il Tribunale individuava una soluzione alternativa nella “coesistenza degli amministratori di nomina assembleare con quelli di nomina giudiziale”, così da lasciare nella competenza e nella piena autonomia dei primi il rapporto con la struttura di direzione del giornale edito dalla società.
In conclusione il Tribunale nominava tre amministratori giudiziari nella persona dei commercialisti Riccardo MELONI, Luigi FARRIS e Giancarlo DESSI’, cui affidava in particolare:
il compito di seguire la gestione dell’impresa che restava di competenza degli amministratori di nomina assembleare;
il compito di “procedere alla ricostruzione della reale situazione economica e patrimoniale della società, …” regolarizzando se necessario i libri e le scritture nelle parti irregolari o non veridiche.
Disponeva inoltre:
che “verificate l’effettiva riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, incidente nel minimo legale, e la sua entità nel corso degli esercizi 1997 e successivi, sia predisposta la relazione sulla situazione patrimoniale delle società secondo le regole in materia di bilancio, e sia convocata l’assemblea per i provvedimenti previsti dall’art. 2448 segg. Cod. civ.”;
che “in caso di inerzia dell’assemblea nell’adozione dei provvedimenti dovuti per legge, gli amministratori giudiziari richiedano la nomina dei liquidatori al Presidente del Tribunale, secondo quanto previsto dall’art. 2450, terzo comma cod. civ.”.
Contro il decreto, immediatamente esecutivo, del Tribunale, ‘l’Unione Sarda’ proponeva reclamo che però, come già si è detto, veniva rigettato dalla Corte di Appello di Cagliari con decreto del 2 Marzo 1999, su conforme parere della Procura Generale.
Nelle more, Nicola GRAUSO faceva “rientrare” la testata e il centro stampa del giornale nel patrimonio de ‘L’Unione Sarda’ s.p.a., attraverso la cessione delle quote da parte degli intestatari fiduciari alla società principale.
All’esito della prima, e più importante, fase della loro attività gli amministratori giudiziari riferivano al Tribunale sulla situazione economica e patrimoniale della società, al 31.12.98 e al 31.03.99, con relazione del 26 aprile 1999.
Il punto centrale di questa relazione rimane la valutazione dei rapporti tra ‘L’Unione Sarda s.p.a.’ da un lato e la ‘General Asset s.r.l.’ e la ‘General Press s.r.l.’ dall’altro, in relazione ai quali gli amministratori giudiziari ritennero:
1) di mantenere l’iscrizione nello stato patrimoniale delle società editoriali dei debiti ceduti alla ‘General Asset s.r.l.’ e alla ‘General Press s.r.l.’, dato il mancato assenso alla cessione da parte dei creditori ceduti, iscrivendo altresì (all’attivo) il credito dichiarato in via di regresso verso le società cessionarie;
2) di svalutare però tali crediti in misura pressoché totale sulla base della considerazione che le due società fossero del tutto incapaci di adempiere sia nei confronti dei creditori che, in caso di regresso, nei confronti de ‘L’Unione Sarda s.p.a.’.
L’effetto di questa decisione era naturalmente quello di fare gravare sul conto economico una svalutazione complessiva di £. 53.900 milioni che, unitamente ad altre rettifiche meno significative, portava all’integrale azzeramento del capitale sociale e alla necessità di convocare l’Assemblea dei soci per gli adempimenti di cui all’art. 2447 segg. cod. civ.
E’ da rilevare altresì che gli amministratori giudiziari, al termine della loro verifica, giungevano a quantificare le perdite de ‘l’Unione Sarda s.p.a.’ in circa £. 42.000 milioni, e cioè in una cifra molto simile a quella indicata, sulla base però di un percorso argomentativo solo in parte coincidente, dal Tribunale nel suo decreto del 17 dicembre 1999.
Avverso le conclusioni degli amministratori giudiziari ed avverso la decisione di convocare l’Assemblea dei soci con le finalità sopraindicate, ‘L’Unione Sarda s.p.a.’ proponeva in data 12 maggio 1999 ricorso che veniva però respinto dal Tribunale con decreto del 25 maggio 1999, contro il quale non veniva proposto reclamo e di cui è sufficiente riportare testualmente le affermazioni fondamentali:
“Il Tribunale, tenuto conto di quanto è stato accertato.. ritiene di poter sin d’ora fare una duplice affermazione di principio, di carattere assorbente rispetto a tutte le specifiche questioni sollevate.
In primo luogo, deve essere ritenuta non consentita (e censurata come illecita, in quanto contraria ai doveri loro imposti da norme di carattere non derogabile) la condotta degli amministratori di una società per azioni che, di fronte al divieto espresso dell’appostazione contabile di alcuni cespiti aziendali, ovvero ad un limite insuperabile nella loro stima in bilancio, pongano in essere una serie di operazioni, prive di significato reale, al solo scopo di eludere l’applicazione delle norme imperative riferibili, precisamente, alla situazione concreta in cui la società si trova.
“In secondo luogo, una volta che le operazioni siano state egualmente realizzate nel passato, l’obbligo degli amministratori di fornire attraverso le scritture contabili la rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società in modo veritiero e corretto impone loro in termini non eludibili.. di far sì che le operazioni medesime non producano quell’effetto fraudolento e ingannevole, di per sé stesso incompatibile con una rappresentazione sincera e onesta.
Al problema deve essere data cioè l’unica risposta credibile in un sistema di norme di carattere vincolante qual è quello riguardante la materia del bilancio: deve cioè affermarsi la necessità della stretta osservanza delle regole e degli obblighi di legge, che si sostanzia nel principio della prevalenza indiscussa della sostanza dei conti di impresa sulla forma”.
Continuava poi il Tribunale:
“Deve perciò essere affermata la sostanziale scorrettezza di tutte le operazioni che, artificiosamente e senza altra reale giustificazione, hanno condotto per il loro carattere fraudolento ad una rappresentazione non veritiera e corretta della realtà aziendale, e ciò.. a prescindere dalla natura dei singoli atti e sulla loro possibile legalità astratta. La legge sul bilancio (riguardo agli artifici negoziali n.d.r.)… afferma l’obbligo non eludibile degli amministratori di ignorare i loro effetti formali nella contabilità, e di esporre adeguatamente nella nota esplicativa le ragioni della disapplicazione di quelle regole specifiche… che potrebbero portare ad una descrizione infedele della realtà”.
Prima però che si tenesse l’assemblea dei soci de ‘L’Unione Sarda’, Nicola GRAUSO, con contratto del 27 maggio 1999, concordava con ZUNCHEDDU Sergio, cui – per l’effetto – cadeva il 40% del (ricostituito) capitale sociale della società editoriale, di procedere alla copertura delle perdite nella misura, rispettivamente, di £. 5.477 milioni (per la parte del GRAUSO) e di £. 35.000 milioni (per la parte di ZUNCHEDDU).
Gli amministratori giudiziari potevano così comunicare al Tribunale, con nota del 31 maggio 1999, che le perdite de ‘L’Unione Sarda s.p.a.’ erano state interamente ripianate tramite nuovi versamenti.
Il Tribunale, con decreto del 2 luglio 1999, rigettava le richieste avanzate dal P.M. e, accogliendo integralmente le conclusioni formulate da ‘L’Unione Sarda’, dichiarava la chiusura del procedimento.
C3 Le accuse di Nicola GRAUSO
Questa iniziativa della Autorità giudiziaria di Cagliari è stata oggetto da parte dell’esponente Nicola GRAUSO di pesantissime critiche dato che ha visto in essa il momento saliente di un “meccanismo di pressione impeditivo dell’esercizio dei diritti di libertà” (pag. 23, memoria del 31.07.2000).
a) L’avvio della procedura
Rinviando a un momento successivo l’esame delle critiche sul “merito” del provvedimento e della sua corrispondenza alle norme vigenti, si deve qui in primo luogo evidenziare che secondo il denunciante già lo stesso ricorso alla procedura ex art. 2409 cod. civ. nei confronti de ‘L’Unione Sarda’ s.p.a. si rivelava pretestuoso per diverse ragioni.
Innanzitutto perché l’applicazione da parte dei giudici cagliaritani del disposto di cui all’art. 2409 cod. civ. appariva “eccessiva” e “opportunistica” trattandosi di una procedura assolutamente desueta (“per la prima volta” in dieci anni).
E, d’altra parte, la Procura della Repubblica di Cagliari, mentre si era attivata inconsuetamente in danno del GRAUSO, non era invece intervenuta nei confronti di altre società versanti nelle medesime condizioni de ‘L’Unione Sarda’ e ciò nonostante le specifiche denunce in tal senso sporte dallo stesso esponente (soprattutto con riferimento alla società a partecipazione regionale).
A tal riguardo, può subito osservarsi che la Procura e il Tribunale di Cagliari, contrariamente a quanto sostenuto dal GRAUSO, avevano già applicato almeno 17 volte tra il 1993 e il 2000 la procedura di cui all’art. 2409 cod. civ. nei confronti di società diverse da quelle facenti capo al denunciante (cfr. nota Procura di Cagliari del 20 novembre 2000).
Né può sostenersi che la Procura della Repubblica abbia omesso scientemente di intervenire nei confronti delle altre società in grave dissesto economico.
Invero, deve in proposito evidenziarsi che, proprio in seguito ad un esposto a firma del GRAUSO, la Procura della Repubblica di Cagliari ha iscritto il procedimento 1078/200 mod. 45 in cui sono stati delegati accertamenti alla G.d.F. ‘al fine di verificare la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti o che richiedano iniziative di carattere civilistico’ con riferimento alle società in qualche modo controllate dall’EMSA, e cioè la BARIOSARDA, SARDA BAUXITE, MINIERE IGLESIENTI, CARBOSULCIS, PROGEMISA, con capitale, in tutto o in parte, della Regione Autonoma della Sardegna (cfr. nota Procura di Cagliari del 20 novembre 2000).
Del resto va aggiunto che sarebbe già superficiale considerare a priori come eguali le condizioni economico-finanziarie di diverse imprese, essendo evidente che ciascun substrato societario ha proprie peculiarità e proprie risorse.
Ma, a parte ciò, non può non condividersi al riguardo, quanto rappresentato dal dott. PANI nella sua memoria del 20 novembre 2001, circa ‘la totale in conferenza dell’accostamento’ tra ‘L’Unione Sarda’ e le predette società in quanto ‘appare infatti del tutto evidente la mancanza delle condizioni per un possibile intervento ex art. 2409.. su società le cui perdite non vengono occultate.. ma sanate dal socio pubblico’.
b) La legittimazione dei magistrati e degli amministratori giudiziari
Ancora, il denunciante, nella memoria del 5 gennaio 2001, ha in qualche modo ipotizzato che i provvedimenti in questione siano stati adottati in violazione del dovere di astensione di cui all’art. 323 c.p., perché a causa dello ‘stato di tensione esistente tra la linea editoriale del giornale e la magistratura (…) l’A.G. cagliaritana.. non sembra l’organo più idoneo a disporre una così penetrante e condizionante attività non potendo mai fugare il dubbio ed il sospetto di una mancanza di imparzialità e di serenità nello svolgimento della funzione giudiziaria’.
Deve qui però evidenziarsi che tale generico ‘stato di tensione’ non rientra nel novero dei casi di astensione obbligatoria del giudice, né al riguardo è stata sollevata da alcuno la questione sulla eventuale incompatibilità.
Ma, in ogni caso, è certo che almeno prima dell’avvio del procedimento ex art. 2409 cod. civ, lo ‘stato di tensione’ non riguardava i tre giudici componenti del Tribunale, solo successivamente coinvolti proprio in seguito alle reazione del GRAUSO al decreto del 17 dicembre 1998.
Ancora meno significative sono poi le prospettazioni del denunciante su una pretesa ‘sudditanza psicologica’ degli amministratori giudiziari rispetto ai magistrati, che sarebbe determinata dal fatto (indimostrato) che gran parte della loro attività professionale troverebbe origine negli incarichi (di consulente, di curatore fallimentare, ecc.) conferiti dall’Autorità giudiziaria.
Si tratta, come è evidente, di un’accusa del tutto generica e che fa riferimento ad una situazione prevista ed accettata dal legislatore e che si riscontra, più o meno negli stessi termini, in ogni parte d’Italia senza che nessuno ne abbia tratto le conseguenze volute da GRAUSO.
Per altro verso, non è neanche vero che gli amministratori giudiziari abbiano puramente e semplicemente ripetuto quanto affermato dal Tribunale nel suo decreto del 17 dicembre 1998. Anzi essi, all’esito delle loro verifiche, hanno in più parti modificato e corretto le indicazioni date dal Tribunale sulla base di un primo sommario esame degli atti, anche se- come pure si è visto – la quantificazione delle perdite de ‘L’Unione Sarda’ è rimasta fissata, con diverse motivazioni, in circa £. 42.000 milioni.
Del tutto irrilevante in questa sede è poi l’indicazione offerta dal GRAUSO, secondo cui tutti i magistrati e tutti i liberi professionisti coinvolti in questa vicenda sarebbero simpatizzanti o iscritti al P.D.S. o comunque “vicini” a quell’area ideologica.
In assenza di fatti ed elementi specifici, non si è ritenuto – proprio per la irrilevanza già evidenziata – di eseguire in proposito alcuna verifica, anche se è corretto riferire che il dr. PANI ha tenuto a fare presente di non aderire ad alcun partito politico e di non essere neanche iscritto ad alcuna delle “correnti” dell’Associazione Nazionale Magistrati.
c) I tempi del decreto del 15.12.1998
Ancora, il GRAUSO ha evidenziato che il decreto del Tribunale con cui si disponeva il commissariamento del giornale, sebbene molto complesso, era stato depositato in data 17 dicembre 1998 e cioè a soli due giorni di distanza dall’udienza in camera di consiglio, con ciò facendo emergere il ‘preconfezionamento’ del provvedimento medesimo (cfr. memoria 24.10.00).
Ora, premesso che il deposito del decreto a distanza di 48 ore dall’udienza camerale è, di per sé, tutt’altro che una violazione di legge, va ancora rilevato che, comunque, tale circostanza appare probatoriamente neutra soprattutto ai fini della dimostrazione dell’eventuale mala fede del Collegio.
Infatti, è innanzitutto evidente che i giudici del Tribunale erano già venuti a conoscenza della quaestio con la richiesta della Procura del 3 ottobre 1998 e che avevano già avuto modo di approfondirla nel contraddittorio tra le parti a partire dall’udienza del 20 Ottobre 1998 e che, pertanto, quegli ulteriori due giorni successivi all’ultima udienza del 15 Dicembre 1998 erano di certo sufficienti per pervenire ad una motivata decisione.
Ma anche a volere ipotizzare che, proprio per la particolare complessità del procedimento, i magistrati si erano profusi a studiare ulteriormente la questione anche al di fuori dell’udienza camerale e a predisporre una bozza di provvedimento, ciò di certo non significa né che il decreto sia stato emesso inaudita altera parte né, ancor meno, che sia stato pronunciato per le recondite finalità evidenziate dal GRAUSO.
d) Il “tranello” teso a GRAUSO dal dott. PIANA
Un ulteriore elemento sintomatico del disegno criminoso sottostante alla procedimento ex art. 2409 cod. civ., è, secondo il denunciante, la condotta tenuta, nel corso della procedura, dal Procuratore della Repubblica di Cagliari.
Il GRAUSO, infatti, ha riferito che il dott. Carlo PIANA, al verosimile fine di tendergli un tranello, attraverso l’avv. Mariano DE LOGU, legale dell’editore nonché amico dello stesso PIANA, aveva sollecitato il GRAUSO, sotto forma di consiglio amichevole, a riunire le società scorporate e a versare a L’Unione Sarda’, al fine del suo risanamento, una somma di circa 2/3 miliardi, facendogli altresì intendere che, in tal modo, avrebbe chiuso bonariamente la procedura.
Però l’editore non aveva accolto siffatto consiglio in quanto aveva diffidato dalla soluzione che appariva fin troppo favorevole; infatti, così come sospettava, alla fine, per risanare la società, era stato costretto non solo a fare rientrare la testata e il centro stampa ne ‘L’Unione Sarda’, ma a versare la cospicua somma di lire 42 miliardi. Il GRAUSO ha così, quindi, commentato il “suggerimento” del dr. PIANA: “L’operazione sembra ben congegnata per far sì che il sottoscritto accettasse di riaccorpare i rami dell’azienda e, poi, restasse costretto, incalzato dalle successive richieste di ricapitalizzazione, a fargli cedere l’intero compendio’”.Su tale circostanza sono state sentite numerose persone informate sui fatti e cioè lo stesso avvocato DELOGU, DESSI’ Giancarlo (amministratore giudiziario de ‘L’Unione Sarda’); RACUGNO Gabriele (ex Consigliere de L’Unione Sarda’), GRAUSO Olivia (consulente esterna de ‘L’Unione Sarda’), PIAT Armanda (dipendente de ‘L’Unione Sarda’), MELONI Riccardo (Amministratore giudiziario de ‘L’Unione Sarda’) CAMPANA Paolo (ex amministratore de ‘L’Unione Sarda’), FANTOLA Carlo (ex vice presidente) PIRRI Gavino (avvocato), CRESPI Roberto (Consigliere de ‘L’Unione Sarda’), è stato altresì interrogato il P.M. dott. PANI, e si è svolto un confronto tra il DELOGU e il RACUGNO.
Rinviando al contenuto dei relativi verbali per la lettura completa delle dichiarazioni, ci si limita ad evidenziare, sinteticamente, che mentre alcuni, (cioè il DELOGU, il DESSI’, il MELONI), hanno negato categoricamente la circostanza, altri hanno affermato di non esserne comunque venuti a conoscenza (e cioè il dott. PANI, il FANTOLA, il PIRRI, il CRESPI) mentre altri ancora l’hanno confermata (cioè il RACUGNO, la PIAT, la GRAUSO, il CAMPANA).
Tuttavia, già questi ultimi non sono stati in grado di affermare con certezza (almeno alcuni) né, talvolta, che la notizia fosse stata riferita proprio dal DELOGU né, ancor meno, che la fonte di quest’ultimo fosse il dott. PIANA.
In particolare PIAT Armanda ha dichiarato di avere sentito parlare della storia dei 4/5 miliardi il PIRRI e il GRAUSO i quali, forse, avevano appreso la circostanza dal DELOGU che, forse, ne era venuto a conoscenza dai Commissari de ‘L’Unione Sarda’.
Il CAMPANA, a sua volta, ha riferito di ricordare che più volte si era parlato della necessità di versare 3/5 miliardi per porre fine alla procedura ex art. 2409 cod. civ. come notizia proveniente dal Tribunale, ma di non essere in grado di aggiungere altri particolari.
Il RACUGNO, con maggiore precisione, ha ricordato di avere parlato egli stesso direttamente con il dott. PIANA senza che questi desse indicazioni di sorta. Tuttavia, durante una riunione nella sede del CdA del giornale, il DE LOGU aveva detto chiaramente che bastava versare 4/5 miliardi per porre fine alla procedura. Inoltre, poiché poco prima di quell’incontro il DELOGU avrebbe dovuto incontrarsi con il dott. PIANA, egli ne aveva dedotto che la fonte del legale fosse proprio il Procuratore della Repubblica.Soltanto Olivia GRAUSO ha fornito notizie più dettagliate dichiarando non solo che il DELOGU aveva riferito quella circostanza, ma che aveva altresì chiaramente precisato che il suggerimento proveniva dal Procuratore PIANA. Anzi la stessa GRAUSO, a fronte di tale notizia, aveva poi incontrato gli amministratori giudiziari al fine di comprendere come tale via d’uscita potesse praticarsi in senso tecnico.
Orbene, a fronte di tali ultime dichiarazioni va evidenziato, innanzitutto, che la discrasia tra le dichiarazioni rese dal DELOGU e quelle del RACUGNO si è certamente attenuata in seguito al confronto:
DE LOGU: Io voglio dire questo, che confermo quello che ho detto, la mia preoccupazione afferiva alla possibilità che dalla relazione dei.. commissari, venisse fuori una situazione che imponesse la dichiarazione di fallimento. Di questo mi preoccupavo. Su questo si disse che a un certo momento bastava coprire i debiti scaduti e far rientrare i due cespiti principali, questa è una cosa sulla quale eravamo tutti d’accordo (…) Parlare di miliardi in quel momento, assolutamente non era possibile perché nessuno sapeva… quanti erano i miliardi (…) Certo il mio atteggiamento era un atteggiamento diverso da quello che si viveva in queste riunioni, – in queste riunioni si aveva l’idea… che ci fosse sopra una manovra politica – …e io dissi: vabbè, non è così., è una questione soltanto economica, finanziaria, sistemiamo le cose, sistemate tutto, non c’è nessuna manovra politica dietro.
RACUGNO: Ma guardi io devo prima di tutto confermare quello che ho detto, però forse così qualche sfumatura adesso che sento le dichiarazioni di DE LOGU posso aggiungere. La sfumatura potrebbe essere questa, io credo nella mia convinzione che questo numero sia stato pronunziato da DE LOGU, probabilmente questo è più verosimile che sicuro, DE LOGU non ha detto di sicuro che questo numero l’ha tirato fuori la Procura, di fronte all’incalzare della domanda di GRAUSO e di qualche altro presente, ma insomma quanto serve, probabilmente DE LOGU ha detto così, proprio con questo gesto di mano: io, un paio di miliardi, ecco, questo può essere il punto. Io in franchezza e coscienza ritengo che l’avvocato DE LOGU il numero miliardi l’abbia detto. Adesso che oggi vengo richiamato, probabilmente a questo numero ci si è arrivati forse più come una creazione momentanea, adesso sarei portato ad interpretare il dire dell’avvocato DE LOGU che di fronte alla pressione: ma ce lo dia questo numero, l’ha tirato fuori e verosimilmente in coscienza devo dire che non è entrato DE LOGU dicendo: vengo da qualche luogo autorevole e il luogo è questo. Questo di sicuro no, DE LOGU è andato proprio in questo discorso generale e ha in un certo senso minimizzato il problema. Di fronte a questa minimizzazione e ad una domanda incalzante di numero, a me sembra di ricordare che DE LOGU un numero l’abbia fatto, ecco.
Per quanto concerne le puntuali dichiarazioni rese dalla dott.ssa GRAUSO al riguardo, deve innanzitutto dirsi che, pur non mettendo in dubbio la loro veridicità, non può affatto escludersi che l’avv. DELOGU, avvocato penalista e non particolarmente esperto di questioni contabili, abbia inteso, così come riferito dal RACUGNO, rassicurare il suo cliente indicando genericamente la cifra di pochi miliardi e lasciando intendere, forse per mera superficialità, che il suggerimento provenisse dal Procuratore della Repubblica con cui intratteneva un rapporto di amicizia.
Né può escludersi, quanto meno in via di ipotesi, che magari lo stesso PIANA, nel corso di un colloquio con DELOGU e prima del deposito della relazione degli amministratori giudiziari, abbia in qualche modo “sdrammatizzato” la preoccupante vicenda ingenerando sull’avvocato un ingiustificato ottimismo. Tuttavia, appare improbabile che il Procuratore della Repubblica, il quale aveva già indicato una perdita di 39 miliardi di lire nel decreto del 17 dicembre 1998 e ben conscio del fatto che i conteggi sarebbero stati effettuati dai tre amministratori, avesse potuto offrire ingenuamente indicazioni che si smentivano da sole. Né si può trascurare il fatto che a quel punto il potere di decidere la questione non era più della Procura della Repubblica, ma del Tribunale, che peraltro aveva già assunto una posizione più “severa” di quella dell’Ufficio del P.M. non limitandosi a disporre l’ispezione (come inizialmente richiesto) e nominando invece gli amministratori giudiziari.
Ma va poi osservato che una diversa chiave di lettura della vicenda è stata offerta, in maniera plausibile, dall’amministratore giudiziario MELONI, il quale, pur affermando che si parlò di quella somma di denaro, ha specificato che la stessa non serviva affatto a chiudere la procedura ex art. 2409 cod. civ. ma aveva altre finalità. Invero poiché ‘L’Unione Sarda’ aveva estromesso due rami dell’azienda cedendoli alle due predette società minori, ‘per effetto del contratto di cessione queste due società nel medio periodo si sarebbero trovate in difficoltà nell’adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti de ‘L’Unione Sarda’; pertanto allo scopo di prevenire tale pregiudizio si era proposto alla compagine sociale di General Asset e General Press di mettere a disposizione delle loro società risorse finanziarie adeguate, individuabili tra i 3 e 5 miliardi. Tale proposta, fatta nell’interesse de ‘L’Unione Sarda’ …’.
Tale versione è stata in qualche modo confermata anche dall’avv. PIRRI il quale ha dichiarato che ‘Ricordo, anche se vagamente, che.. tra le diverse soluzioni ipotizzate in sede di diverse riunioni sia stata manifestata la opportunità di aumentare il capitale delle società acquirenti portandolo a 4/5 miliardi’.
E ciò finisce per convergere, seppure parzialmente, con quanto sostenuto dalla stessa GRAUSO la quale ha riferito che ‘…il motivo per cui mi recai dal MELONI era quello di sentire… diciamo di sentirlo e di comprendere questo tipo di suggerimenti che provenivano, che tipo di forma dovessero avere, cioè a me arrivava l’indicazione che dovevano essere riportate nella disponibilità le partecipazioni, dovevano rientrare 4-6 miliardi ma non era chiarissimo che tipo di… cioè come dovesse avvenire questa operazione così di reintegro e ricapitalizzazione. Tant’è vero che mi recai convinta di uscire dalla riunione con l’indicazione quasi tecnica degli adempimenti da porre in essere, si ricapitalizza chi? Si ricapitalizza la GENERAL ASSET? Si ricapitalizza la GENERAL PRESS? Si ricapitalizza L’Unione SARDA? Cioè dove devono entrare questi 4-6 miliardi?
E partecipai ad una riunione, io mi recai nello studio di MELONI e c’erano presenti anche gli altri due amministratori giudiziari (…) cioè chiesi a loro apertamente: scusate ma questi 4-6 miliardi a cosa servono? Cioè, se le operazioni sono valide e stanno in piedi le operazioni che sono state fatte, che senso hanno questi 6 miliardi? Se le operazioni non sono valide e volete metterle nel nulla non ce ne vogliono 6, ci vogliono operazioni, numeri maggiori; che cosa sono?
..Loro abbozzarono: E sì, serve un segno importante, se rientrassero, si facesse questo sforzo di 4-6 miliardi… però non riuscii mai a capire a ricostruire a che cosa, nella loro mente, che cosa avrebbero smosso, insomma, non mi sentivo… uscendo non fui serena e dire: allora è chiaro, si fa questo adempimento…
Comunque sia, la vicenda però non può essere interpretata come una trappola tesa al GRAUSO dal Procuratore della Repubblica allo scopo ultimo ‘di fargli cedere l’intero compendio’.
Invero, una volta depositato il ricorso, il dott. PIANA non aveva la possibilità di incidere in alcun modo sull’andamento della procedura oramai sub iudice né, come già si è visto, è emerso che il Tribunale fosse stato in alcun modo ‘condizionato’ dalla Procura, essendo invece risultata una autonoma linea di condotta del Collegio, particolarmente rigorosa.
E, inoltre, se proprio si intendesse spogliare il GRAUSO, a qualunque costo, della titolarità de ‘L’Unione Sarda’, il Tribunale (‘manovrato’ dalla Procura) ben avrebbe potuto ricorrere, secondo la sua insindacabile discrezionalità, come si è detto, ad altri legittimi strumenti giuridici che maggiormente garantivano quell’esito, come la revoca degli amministratori e sindaci di nomina sociale fino a concludere con la liquidazione della società.
e) L’ostilità del dott. PISOTTI nei confronti del GRAUSO
A ulteriore sostegno dei suoi assunti, il denunciante ha evidenziato il malanimo del Presidente del Tribunale, dott. PISOTTI, maturato da tempo nei suoi confronti, e ha indicato, al riguardo, gli elementi da cui ha ricavato tale convinzione.
In particolare, il GRAUSO, nella memoria del 7 dicembre 2000, ha esposto che il suo commercialista, RACUGNO Gabriele, durante un colloquio (registrato dallo stesso GRAUSO all’insaputa del suo interlocutore e la cui cassetta è stata prodotta agli atti e trascritta) gli aveva riferito che il dott. PISOTTI nutriva ostilità verso l’editore.
E, sempre a conferma di tale avversità, ha aggiunto di aver saputo da uno dei suoi legali, l’avv. Pierpaolo MURGIA, che una tale dott.ssa STANGONI, – compagna del magistrato, pidiessina e amica di un giornalista licenziato da ‘L’Unione Sarda’- aveva dichiarato che l’avrebbe fatta pagare al LIORI e, pertanto, aveva aperto nei suoi confronti un procedimento per truffa alla CEE.
Ancora, il GRAUSO, seppure del tutto incidentalmente, ha sottolineato che sua sorella, Olivia, mentre prima, in quanto stimata commercialista, era stata nominata più volte come perito del Tribunale civile e fallimentare, invece, da quando egli era diventato oggetto dei suddetti disegni, ex abrupto, non aveva più ricevuto alcun incarico. Circostanza, questa, confermata anche dalla dr.ssa GRAUSO la quale ha riferito che, nonostante un copioso numero di precedenti incarichi, a partire dalla primavera del 1998 non ne aveva più ricevuto nessuno.
Va innanzitutto evidenziato che tali assunti, seppure unitariamente considerati, se, da un lato, potrebbero dimostrare una certa antipatia del PISOTTI verso il GRAUSO, dall’altro lato sono comunque inidonei alla dimostrazione della sussistenza di quell’ampio progetto che vedeva numerosi giudici sardi impegnati a sottrarre ‘L’Unione Sarda’ al suo titolare.
Ma, in ogni caso, può aggiungersi che, almeno i due primi rilievi si sono dimostrati assolutamente infondati.
Invero, circa le confidenze ricevute dal RACUGNO, deve subito rilevarsi che già il colloquio oggetto di registrazione non lascia desumere circostanze particolarmente significative:
RACUGNO: PISOTTI è sempre stato un uomo di una certa sinistra; cioè, secondo me, è come se lui si fosse trovato a vivere una situazione un po’ giustizialista, ecco, questo io l’ho sentito nell’aria.
GRAUSO: ma da cosa traspariva, cioè?
RACUGNO: forse c’è stata qualche frase sulla sua ricchezza, che lei era molto ricco…
GRAUSO: sì, ma formulate come, in che contesto?
RACUGNO: formulate dalla sua stanza di giudice.
GRAUSO: Sì. Ma in un incontro privato…?
RACUGNO: No, magari in un’occasione, no, no, sempre in occasioni dall’incontro… io non sono mai stato né a cena né a pranzo con lui, diciamo…
Inoltre, il RACUGNO, invitato da questo Ufficio a chiarire meglio il contenuto di quel colloquio, ha precisato che, in realtà, si trattava di discorsi del tutto vaghi e che, anzi, in passato, tra il magistrato e l’editore correvano buoni rapporti:
‘…. PISOTTI era mio collega di università quindi lo conoscevo bene, … c’era ancora l’UGI e l’AGI; l’AGI era liberale e l’UGI era la sinistra, io ero nell’AGI, laico. PISOTTI mi ricordo che non c’era, era una persona che io ho sempre considerato, una persona molto garbata, molto colta, molto brava, però l’ho sempre considerato come una persona di sinistra, ma con la stima che è acquisita sulla persona. Questo è un punto, un punto (inc.) lui non l’accetta neppure questa etichetta di essere chiamato di sinistra e io scherzando: ma tu sei di sinistra (inc.)
Ora l’episodio del ristorante è un episodio e lo elimino immediatamente, è soltanto un episodio nel senso che le domande che mi fece GRAUSO, io ero al ristorante perché c’era il compleanno di mia sorella e vidi, vidi (inc.) strinse la mano, il dottor PISOTTI con altre due persone, una di queste persone (inc.) è una dipendente de L’Unione SARDA (inc.)…e l’altro è il suo compagno che è un giornalista di cui adesso non mi ricordo il nome che (inc.) e ovviamente era un giornalista in contrasto con la Procura (inc.)
…sul fatto che PISOTTI possa aver… se io l’ho detto a GRAUSO, inventato non me lo sono, se PISOTTI in qualche momento estemporaneo possa aver detto: il dottor GRAUSO con i soldi che c’ha… cose del genere, non lo escludo, non lo escludo, però posso dirle una cosa, …che pure moltissimi anni fa quando io ero un po’ all’inizio io ricordo almeno una volta che andammo a cena, io, il dottor PISOTTI che era mio amico e il dottor GRAUSO che era un esordiente nel campo multimediale delle televisioni e il dottor PISOTTI sicuramente, se no non sarebbe venuto a cena, preconcetti nei confronti del dottor GRAUSO…
E’ dunque evidente che l’episodio in questione non lascia emergere un particolare malanimo del Presidente del Collegio nei confronti del GRAUSO né, comunque, un eventuale commento sulla sua ricchezza avrebbe potuto mai indurre il magistrato a distorcere la sua funzione per perseguire, non si capisce bene per quale motivo, l’editore.
Inoltre, circa le vendette promesse dalla suddetta dottoressa STANGONI, identificata in STANGONI Maria Antonietta, deve evidenziarsi che, secondo la nota del ROS del 12 dicembre 2000, ella non appartiene alla Magistratura essendo un funzionario dell’Ufficio delle Entrate di Cagliari.
E’ chiaro quindi che la STANGONI non ha potuto iniziare alcun procedimento penale a carico del LIORI.
Risulta invece dalle dichiarazioni rese alla p.g. dall’avv. MURGIA che la dr.ssa STANGONI aveva, nella sua qualità, espletato una verifica tributaria che inizialmente non aveva affatto come oggetto il LIORI, ma che aveva finito per coinvolgere il giornalista e aveva determinato anche l’instaurazione di un processo penale nel quale il LIORI era stato condannato (quanto meno in primo grado).
Lo stesso avv. MURGIA aveva invece ammesso di avere detto al GRAUSO che la STANGONI era la compagna del dr. PISOTTI, di avere parlato con il GRAUSO dei processi contro di lui ed il LIORI e di avere formulato commenti in termini “coloriti” per tranquillizzare il GRAUSO e potere così cambiare argomento.
Quest’ultima notazione è altresì significativa per comprendere l’atteggiamento di molti degli interlocutori del GRAUSO, fonti delle notizie e delle deduzioni sulle quali l’editore ha poi fondato, almeno in parte, i suoi convincimenti.
Infine, la questione della mancata nomina della dott.ssa GRAUSO come perito del Tribunale non può essere considerata sotto alcun profilo atteso che i conferimenti di incarichi peritali si fondano esclusivamente sulla fiducia e sulla stima professionale nel cui ambito si effettuano scelte insindacabili. E, comunque, come dalla stessa chiarito, i suoi incarichi sono cessati nella primavera del 1998, epoca questa ben antecedente sia al suicidio LOMBARDINI, sia alla già esaminata proposta del SANNA , sia all’avvio del procedimento di volontaria giurisdizione.
Non può poi non ribadirsi che se il dott. PISOTTI avesse effettivamente nutrito avversità personali verso il GRAUSO il procedimento da lui trattato si sarebbe svolto e concluso diversamente: non si sarebbe affatto ‘forzata’ l’interpretazione dell’art. 2409 cod. civ. per non revocare gli amministratori nominati dal GRAUSO, e non si sarebbe chiusa la procedura prendendo atto dell’avvenuta ricapitalizzazione della società (così rigettando le richieste della Procura).
f) I rapporti sospetti tra il dott. PISOTTI e il dott. PIANA
A corroborare i sospetti circa la sussistenza, in capo ai magistrati, di disegni esorbitanti l’esercizio della funzione giurisdizionale, l’esponente ha indicato un episodio, verificatosi durante il corso della procedura ex art. 2409 cod. civ., sintomatico, a suo dire, del fatto che il dott. PIANA e il dott. PISOTTI tramassero contro di lui.
Secondo quanto riferito dal GRAUSO, era infatti accaduto che un operatore della rete televisiva Videolina, Chicco LECCA, trovandosi presso un ristorante di Cagliari, ‘Lo Scoglio’, aveva ripreso con una telecamera il Procuratore PIANA e il Presidente PISOTTI che lì stavano cenando insieme, ma i due magistrati avevano subito reagito facendo perquisire lo stesso LECCA per timore che egli avesse acquisito la prova documentale di quell’incontro che, dunque, doveva rimanere segreto (cfr. memoria 31.07.2000).
Tale circostanza, però, già del tutto insignificante per la vicenda in esame, non ha trovato specifiche conferme.
Invero, sentito l’operatore in questione (identificato in LECCA Silvio), questi ha affermato che in effetti, nell’autunno del 1998, si era recato presso quel ristorante e qui il titolare lo aveva invitato a riprendere il locale con la sua videocamera da una diversa angolazione, senza tuttavia avere riconosciuto nessuna delle persone presenti. Poi, rientrato a casa, era stato identificato dai Carabinieri senza, però, che nessuno gli avesse chiesto alcunché circa le riprese prima effettuate.
Ancora, Alessandro MANCONE, titolare del ristorante, ha affermato di non ricordare l’episodio specifico riferito dal LECCA atteso che egli è solito invitare i giornalisti a non disturbare i clienti. Ha altresì aggiunto che, comunque, il dott. PIANA e il dott. PISOTTI non hanno mai cenato insieme da soli nel suo locale ma sempre in compagnia di altre persone come in occasione delle cene di fine anno organizzate dai magistrati allo ‘Scoglio’.
g) La condotta degli amministratori giudiziari
Secondo il GRAUSO, sostenuto dalle esplicazioni tecniche della sorella, anche le decisioni assunte dagli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale non si rivelavano da un punto di vista tecnico contabile condivisibili.
E quasi a volere sottolineare che vi fosse una sorta di appiattimento dell’operato degli amministratori con quanto stabilito dal decreto del Tribunale, ha evidenziato che i primi avevano finito per indicare una perdita eguale a quella indicata dal Tribunale, giungendovi però tramite operazioni diverse (cfr. esposto del 8.08.2000).
Ora, a parte le considerazioni che verranno svolte sui limiti della sindacabilità delle scelte discrezionali da parte del giudice penale, deve rilevarsi che, anzi, il discostarsi dalle iniziali indicazioni del Tribunale depone per l’autonomia decisionale degli amministratori e non per il contrario né, comunque, vi è una totale sovrapponibilità tra le somme indicate dal Tribunale, peraltro in termini necessariamente approssimativi dopo un primo esame sommario degli atti, e quelle poi indicate dagli amministratori giudiziari, stavolta in termini di precisione, dato che si erano potuti basare sulla completa conoscenza dei documenti contabili de ‘l’Unione Sarda’.
In ogni caso, non sono stati acquisiti elementi che depongono per la sussistenza di eventuali accordi illeciti tra magistratura e amministratori, mentre le circostanze evidenziate al riguardo dal GRAUSO non si sono rivelate sintomatiche di patti di tale natura.
E invero, l’esponente, nella memoria del 24.10.2000, ha evidenziato che l’avv. PIRRI Gavino ‘gli aveva confidato, in corso di procedura, che l’avv. MELONI, commissario della procedura, gli aveva riferito che se LIORI, direttore del giornale, avesse tenuto un comportamento diverso (nel senso che se non avesse ‘attaccato’ i magistrati) la procedura avrebbe potuto avere un esito differente’.
A tale proposito non può innanzitutto ignorarsi il fatto, quasi fisiologico, che nel corso di una procedura di tal fatta riguardante un importantissimo quotidiano sardo ed estrinsecantesi in un momento in cui il GRAUSO si era schierato contro la maggioranza politica regionale, ben si poteva dar luogo a voci di corridoio, opinioni o pettegolezzi di qualunque sorta privi di appigli non correlati, almeno dal punto di vista probatorio penale, da elementi concreti.
Ma, in ogni caso, deve rilevarsi che lo stesso PIRRI, che è uno dei professionisti di fiducia del GRAUSO, sentito in proposito, ha smentito la circostanza.
Ancora, nella stessa memoria del 24 ottobre 2000, il GRAUSO ha altresì segnalato che uno degli amministratori giudiziari, il DESSÌ, era poi stato poi nominato sindaco de ‘L’Unione Sarda’ da parte del nuovo acquirente del giornale, e che anzi, nel corso della procedura, erano probabilmente intercorse diverse telefonate tra lo stesso DESSI’ e lo ZUNCHEDDU.
Dovendosi qui rinviare a quanto si dirà circa la regolarità della cessione del giornale e circa comunque l’estraneità della magistratura a tale alienazione (sicché viene meno, a monte, qualunque collegamento tra esito della procedura e la nomina di quel sindaco), la questione è stata spiegata, in termini di plausibilità, dallo stesso DESSI’ il quale ha chiarito di essere stato nominato sindaco a distanza di un anno e due mesi dal termine della procedura e proprio in ragione della sua approfondita conoscenza de ‘L’Unione Sarda’ maturata nel corso del commissariamento.
E, di converso, come emerge dalle dichiarazioni dello stesso DESSI’ nonché da quelle di Armanda PIAT, il nuovo acquirente, proprio al fine di garantire una certa continuità nella gestione del giornale, aveva riconfermato taluni dei sindaci e taluni degli impiegati già illo tempore nominati/assunti dal GRAUSO.
D’altro canto l’eventuale sussistenza di contatti telefonici tra DESSI’ e ZUNCHEDDU, in assenza della conoscenza del contenuto dei colloqui, può al massimo dimostrare che quest’ultimo, interessato all’acquisto del giornale, – finalità questa raggiunta nell’ambito della libera contrattazione privata e con il consenso non viziato dell’alienante – avesse cercato di avere notizie sulle condizioni economiche della società ma non certo che abbia potuto influire sulle valutazioni dei commissari e, addirittura, su quelle dei magistrati.
h) L’appoggio della stampa di sinistra
Un ulteriore collegamento tra la magistratura e il PDS è stato individuato dal GRAUSO nelle condotte assunte da organi di stampa (da lui definiti) di ispirazione pidiessina, come ‘L’Espresso’ e ‘La Nuova Sardegna’, che, non solo avevano approfittato dell’esistenza della procedura ex art. 2409 cod. civ. per denigrare il denunciante, ma per di più erano riusciti ad ottenere, e quindi a pubblicare, con largo anticipo, le notizie relative al corso di quel procedimento (evidenziando quindi, quantomeno, una corsia preferenziale con la magistratura e l’interesse di quest’ultima alla diffusione di quelle notizie negative per l’immagine del GRAUSO) e senza che la Procura cagliaritana avesse avviato indagini preliminari per la fuga di tali notizie.
In particolare il GRAUSO ha fatto riferimento a due diverse circostanze.
1) Ha segnalato innanzitutto che, già il 15 aprile 1999, ‘L’Espresso’ aveva pubblicato un articolo in cui si evidenziava che l’ammanco de ‘L’Unione Sarda’ ammontava a 40,6 miliardi di lire, in tal modo anticipando la conclusione della relazione degli amministratori giudiziari depositata solo dopo 10 giorni circa.
A tale riguardo deve osservarsi, in primo luogo, che le somme indicate da ‘L’Espresso’ e quelle contenute nella relazione non coincidono perfettamente e soprattutto che anche il decreto del Tribunale del 17 dicembre 1998 aveva indicato una perdita di circa 40 miliardi di lire, sicché non può ritenersi certo che l’articolo in esame fosse un’anticipazione della relazione ed appare invece molto più probabile che il giornalista si rifacesse alle valutazioni contenute nel decreto del Tribunale, già da tempo pubblico.
Ancora, va pure detto che, in ogni caso, non è possibile nemmeno ipotizzare una violazione del segreto in senso tecnico, né dal lato soggettivo (in quanto l’ammontare di quella perdita era certamente noto ai dipendenti della società ‘L’Unione Sarda’ che si muovevano insieme agli amministratori giudiziari) né dal lato oggettivo (non trattandosi di notizia che doveva rimanere segreta).
2) Il denunciante ha inoltre segnalato che la suddetta relazione degli amministratori giudiziari, datata 26 aprile 1999, ‘verosimilmente depositata il 27 aprile 1999, era stata pubblicata già il giorno 27 aprile 1999 e dunque sicuramente in possesso quantomeno dal giorno precedente’, mentre ‘il cronista de ‘L’Unione Sarda’ che si era affacciato in cancelleria, si era visto negare qualsiasi informazione perché giustamente, le copie degli atti spettano solo alle parti!!’.
Dagli accertamenti svolti è però emerso che la relazione è stata depositata lo stesso 26 aprile 1999 e che, nello stesso giorno il Presidente, ne ha disposto la comunicazione alle parti, sicché, divenuta ostensibile, non solo i destinatari potevano farne l’uso che ritenevano, ma non poteva comunque qualificarsi come atto che doveva rimanere segreto ai sensi dell’art. 326 c.p.
E, d’altra parte, deve altresì aggiungersi che in data 27 aprile la pubblicazione dell’esito della relazione tecnica non è avvenuta soltanto ad opera de ‘La Nuova Sardegna’ ma anche della stessa ‘L’Unione Sarda’ (cfr. nota Ros del 28 gennaio 2002) e ciò a dimostrazione del fatto che la notizia si era diffusa per vie diverse dalla cancelleria del Tribunale che, come detto dallo stesso GRAUSO, si era rifiutata di riferire notizie al cronista di tale ultimo quotidiano.
II D) IL REATO DI ABUSO D’UFFICIO
Come già si è detto, il centro focale della denunzia, articolata in modo vano o complesso, di Nicola GRAUSO è costituito proprio da quello che gli definisce “il commissariamento de ‘l’Unione Sarda’ .
Ed è ancora con riferimento a questa vicenda che GRAUSO fin dall’interrogatorio reso il 31 luglio 2000, e in cui pure è più volte evidente la consapevolezza della difficoltà di configurare fattispecie penalmente rilevanti, si spinge ad affermare “… ma io voglio dire, quando morirò a 97 anni e lancerò un pensiero a questa storia avrò in mente una persona che ha progettato tutto questo, penserò al dott. PIANA e al dott. PISOTTI…” (pag. 31, interr. Cit.).
Proprio in relazione a questa prospettazione del denunciante, poi diffusamente argomentata ed approfondita negli esposti successivi, il dr. PIANA e il dr. PISOTTI sono stati iscritti unitamente al dr. PANI, titolare sia del procedimento ex art. 2409 cod. civ. sia di altri procedimenti oggetto degli esposti del GRAUSO, nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. quali persone sottoposte a indagini per il reato di abuso di ufficio.
Si devono quindi anche in questa sede approfondire ulteriormente le questioni legate alla procedura ex art. 2409 cod. civ. anche alla luce di quella che è l’attuale configurazione del delitto di cui all’art. 323 c.p.
Come è noto, la modifica normativa, introdotta dall’art. 1 della legge 16.7.1997 n.234, è frutto della preoccupazione del legislatore del ’97 di circoscrivere in un ambito meglio definito e che, perciò, meno si prestasse a sconfinamenti, l’attività di accertamento della pretesa punitiva statuale nella sfera di competenza della P.A., nelle sue diverse articolazioni, che ne aveva talora addirittura paralizzato il funzionamento.
In tale prospettiva, dunque, ben si inquadra la trasformazione del delitto di abuso di ufficio da fattispecie a consumazione anticipata in reato di evento, che può concretarsi alternativamente in un vantaggio patrimoniale per sé o per altri o in un danno, quest’ultimo anche non patrimoniale, a terzi. In sostanza il pregiudizio arrecato a terzi può indifferentemente colpirne la sfera patrimoniale o lederne diritti a contenuto non patrimoniale, in modo da delineare una nozione più ampia ed estesa di danno che consente una più completa salvaguardia del privato cittadino dinanzi all’operato del pubblico funzionario.
Quanto poi al vantaggio patrimoniale, il solo rilevante ai fini della punibilità della condotta di abuso, esso deve essere inteso, nella lata accezione di qualsivoglia accrescimento della situazione economica del beneficiario.
Questa delimitazione del concetto di vantaggio indiscutibilmente realizza l’intento del legislatore del ’97 di impedire che interpretazioni giurisprudenziali troppo estensive giungano ad individuare detto vantaggio anche in quei casi in cui, ad esempio, la realizzazione di un’opera che senz’altro risponda ad un interesse pubblico realmente esistente coincida pure eventualmente un interesse egoistico del pubblico amministratore ad accrescere la propria influenza o il proprio prestigio o “peso” politico che orienta la sua condotta.
Con la nuova formulazione dell’art. 323 c.p., si è, dunque, voluto evitare che, in una esasperata azione di interferente incidenza nell’operato della P.A., l’interprete applichi la norma perdendo di vista la necessità di sanzionare atti o comportamenti del pubblico funzionario che si concretino in azioni connotate da un reale disvalore sociale.
Un’ulteriore delimitazione e tipizzazione della fattispecie penalmente rilevante è poi costituita dall’ulteriore requisito dell’ingiustizia del vantaggio o del danno arrecato dalla condotta punibile a titolo di abuso.
Detto requisito non può essere inteso nel senso che il danno o il vantaggio sia così qualificabile soltanto in quanto discenda come logica conseguenza dall’abuso della funzione pubblica di cui è diretta conseguenza, che altrimenti la specificazione sarebbe superflua e meramente pleonastica.
La previsione normativa dell’ingiustizia determina invece una più incisiva delimitazione dell’ambito di punibilità nel quale opera la nuova norma incriminatrice, ed, in sostanza, della condotta punibile: basti pensare alle ipotesi penalmente irrilevanti, in verità non infrequenti, in cui si verifichi una perfetta coincidenza fra l’interesse pubblico e quello privato, per cui, ad esempio, la conformità dell’atto del pubblico funzionario a quei parametri normativi che ne assicurano la rispondenza al pubblico interesse, rende irrilevante l’eventuale concomitante vantaggio o danno del destinatario cui pure il pubblico funzionario agente sia legato da ragioni di amicizia o inimicizia.
Non sembra, invece, autorizzata una lettura della norma che permetta una valutazione dell’ingiustizia del danno o del vantaggio fino al punto di consentire al giudice penale il sindacato circa il merito e l’opportunità dell’azione amministrativa, che anzi è esplicitamente escluso ove si consideri che le modalità tipiche della condotta (attiva od omissiva) produttiva di danno o di vantaggio penalmente rilevante sono state individuate dal legislatore del ’97 nella “violazione di norme di legge o di regolamento ovvero nell’omessa astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti dalla legge”, con il che resta escluso che possa annoverarsi fra gli abusi penalmente rilevanti il semplice eccesso di potere o sviamento di potere (Cass. 1163/1998).
Come si è già detto, infatti, la modifica normativa mira proprio ad evitare il ripetersi di pericolosi sconfinamenti del sindacato giurisdizionale del giudice penale nelle scelte squisitamente discrezionali della P.A., stabilendo una più netta linea di demarcazione tra l’illecito meramente amministrativo e l’illecito penale.
Invero, nella prassi applicativa della normativa sull’abuso di ufficio previgente, l’orientamento giurisprudenziale in prevalenza tendeva a ravvisare l’abuso penalmente rilevante in qualsiasi strumentalizzazione del pubblico ufficio per il raggiungimento di finalità diverse da quelle istituzionali, concretandosi l’abuso sempre in uno sviamento del potere della causa tipica, tanto che la violazione di legge, ove individuabile, ne costituiva, semmai, un sintomo accidentale ed eventuale della condotta tipica penalmente rilevante che veniva sempre fatta coincidere con ogni sviamento di potere che fosse sorretto dal dolo specifico richiesto per l’integrazione dell’elemento psicologico della fattispecie legale.
Il nuovo testo dell’art. 323 c.p., invece, non autorizza, pur nella genericità della dizione usata “violazione di norme di legge o di regolamento”, interpretazioni giurisprudenziali troppo estensive che dilatino il significato di ‘violazione di legge’ fino ad includere nella sua accezione addirittura norme generali o di principio, quali le norme costituzionali (ad es. l’art. 97 Cost.). E ciò con il risultato, certo non riferibile alla “mens legislatoris” ed alla “ratio legis” che ha ispirato e motivato la scelta della nuova disciplina dell’abuso d’ufficio, di estendere il sindacato giurisdizionale fino a comprendervi la valutazione della rispondenza dell’operato del pubblico funzionario ai generali principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, e con l’aberrante conseguenza – laddove, in ipotesi e per assurdo, si dovesse addirittura accedere ad una lettura della norma che identificasse la violazione di legge in quella della L. n. 241/90 c.d. legge sulla trasparenza – di autorizzare il Giudice penale a sindacare persino l’opportunità e l’adeguatezza dei mezzi utilizzati dai pubblici amministratori per conseguire le finalità dell’azione amministrativa, anche sotto il profilo ad esempio della incisività, efficacia ed economicità di essa.
Infatti, la Suprema Corte ha precisato che “perché la violazione di legge o di regolamento possa integrare il delitto di abuso d’ufficio, così come modificato dalla L. 234/97, occorre che la norma violata non sia genericamente strumentale alla regolarità dell’attività amministrativa, ma vieti puntualmente il comportamento sostanziale del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio” (Cass., sez. II, 04-12-1997, Tosches), e che “la violazione di norme di legge o di regolamento idonea a configurare l’abuso di ufficio è solo quella che riguardi norme di contenuto prescrittivo la cui inosservanza abbia effettivamente avuto rilevanza sul contenuto della decisione finale dell’amministrazione, determinando causalisticamente l’evento del reato, ovverossia la realizzazione del vantaggio patrimoniale ingiusto per l’agente o per altri o del danno ingiusto per altri” (da ultimo così Cass. Sez. VI 30 settembre-23 novembre 1998 n. 12238 Pres. Troiano, rel. Milo).
Ancora, secondo la giurisprudenza della Cassazione, “in tema d’abuso d’ufficio, mentre nel sistema previgente alla novella di cui alla legge n. 234 del 1997 assumevano rilievo, ove la condotta si fosse estrinsecata nell’adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi, sia l’incompetenza, sia l’eccesso di potere, sia la violazione di legge nell’attuale sistema che pur sembra assegnare valore esponenziale alla partizione dei tradizionali vizi dell’atto, ai fini della condotta di abuso rilevano soltanto la violazione di legge o di regolamento e l’inosservanza del dovere di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.” (Cass. Sez. 6 sent. 04075 del 2.4.1998 Ud. 17.2.1998 Pres. Fulgenzi, rel. De Roberto).
Va detto poi che una ulteriore innovazione introdotta dalla novella del 1997 attiene alla diversa disciplina dell’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione della fattispecie; anche sotto tale profilo, infatti, il legislatore del ’97 ha tenuto presente la necessità di demarcare, restringendola al massimo, l’area della punibilità, escludendo la penale rilevanza di quelle condotte di abuso che siano sorrette da dolo meramente eventuale e ha richiesto, perché si configuri abuso d’ufficio, che il fine tenuto presente e voluto dall’agente (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) in conseguenza della condotta “abusiva” posta in essere sia proprio quello di procurare ingiusto vantaggio patrimoniale o danno (evento tipico), non essendo sufficiente che questi abbia agito, realizzando una delle condotte tipiche già passate in rassegna, semplicemente accettando il rischio che un tale evento si verifichi come conseguenza solo eventuale della sua azione od omissione.
Invero, lo stesso significato letterale dell’avverbio “intenzionalmente” utilizzato per definire soggettivamente la condotta di abuso, indica una scelta estremamente rigorosa dello stesso legislatore, quella, cioè, di ancorare al dolo intenzionale, e non già alla categoria intermedia del dolo soltanto diretto (che ricorre ogni qualvolta l’agente si prefiguri gli elementi costitutivi della fattispecie consapevole di integrarli con la sua condotta), la rilevanza subiettiva della fattispecie.
Inoltre, in tema di elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio, la prova che un provvedimento sia il risultato di collusione tra il privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell’uno ed il provvedimento dell’altro, essendo invece necessario a tal fine che il contesto fattuale o i rapporti personali fra i soggetti o altri dati di contorno dimostrino l’esistenza di una preventiva o concomitante intesa o da pressioni dirette a sollecitare il pubblico ufficiale al compimento di un atto illegittimo (in tal senso ex multis Cass. Sez. VI 11.11.1999 n.12928 – ud 30.4.1999 – Mautone).
Ciò posto, è ben ovvio, quindi, che l’oggetto della presente indagine, rivolta a verificare la sussistenza dei requisiti del reato di cui all’art. 323 c.p., non può di certo riguardare le scelte discrezionali compiute dalla magistratura, ancor più nel caso in questione in cui si verte su un procedimento di volontaria giurisdizione ove, non statuendosi su questioni di diritto soggettivo e non producendo provvedimenti con il carattere della decisorietà e definitività, l’azione del giudice è caratterizzata da una maggiore discrezionalità.
Non si può dunque in questa sede, né sarebbe rilevante, stabilire se il merito del ricorso della Procura della Repubblica prima, del decreto del Tribunale poi e della relazione degli amministratori giudiziari dopo, sia o meno condivisibile.
Occorre invece chiedersi, innanzitutto, se ricorressero, almeno da un punto di vista formale, i presupposti che avrebbero potuto legittimare la magistratura a ricorrere all’art. 2409 cod. civ., indagine questa che è invece consentita al giudice penale il quale, qualora il reato d’abuso d’ufficio riguardi ‘un provvedimento giurisdizionale adottato contra legem, può sindacare incidentalmente la legittimità del provvedimento medesimo e superare altresì, in senso negativo, la presunzione di conformità a legge, connessa alla sua definitività’ (Cass. 1629/1997).
Orbene, l’art. 2409 cod. civ. consente al P.M. di ‘denunziare i fatti al Tribunale’ quando vi è ‘fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci’.
Ora, già la stessa locuzione ‘fondato sospetto’ rende evidente che non è necessario che il P.M. ricorrente abbia già acquisito inconfutabili prove sulla sussistenza delle irregolarità e che è sufficiente, invece, che gli elementi di cui dispone insinuino un concreto dubbio al riguardo.
Quanto alle “gravi irregolarità”, poi, è parere della Suprema Corte che le stesse possano anche consistere in ‘adempimenti non completi, non esatti, non tempestivi, non adeguati alle esigenze da soddisfare sempre che siano causa di grave turbamento dell’attività sociale’ (Cass. 1530/72).
Se allora si consideri che il ricorso ex art. 2409 cod. civ. a firma del dott. PIANA e del dott. PANI si presenta ampiamente motivato e sorretto dal contenuto degli atti allegati, provenienti tanto dalla P.G. che dai curatori di altre procedure fallimentari, e se si consideri che poi quel ricorso ha trovato sostanziale conferma sia nel decreto del Tribunale, sia nella relazione degli amministratori giudiziari, sia nel decreto di conferma della Corte d’Appello, deve concludersi che, salva la possibilità di un “complotto” di cui si dirà, il Procuratore della Repubblica e il suo Sostituto hanno agito in ossequio al disposto normativo.
Anzi, e anche questa circostanza non è priva di rilievo ai fini che qui interessano, il dr. PANI ha affermato, e poi documentato, che l’avvio della procedura, lungi dall’essere una iniziativa ingiustificata e “abusiva” della Procura di Cagliari, dettata solo dalla volontà di danneggiare il GRAUSO, prese invece lo “spunto” da una denunzia presentata dallo stesso Antonangelo LIORI, direttore de ‘L’Unione Sarda’ e stretto collaboratore dello stesso GRAUSO.
Il LIORI, infatti, aveva accusato di varie irregolarità i curatori del fallimento ARBATAX 2000 con un esposto presentato alla Procura di Lanusei che aveva trasmesso gli atti, per competenza, a quella di Cagliari. Proprio dagli accertamenti sull’esposto del LIORI erano emerse le irregolarità nei rapporti tra ARBATAX 2000 (prima del fallimento) e ‘L’Unione Sarda’ s.p.a. che costituiscono, come si è visto in precedenza, il primo argomento a sostegno della richiesta di ispezione straordinaria della società editoriale.
Né va dimenticato, anche sotto questo profilo, il fatto che il ricorso della Procura della Repubblica conteneva la richiesta della meno grave tra le misure previste dall’arte. 2409 cod. civ., e cioè – appunto – l’ispezione straordinaria della società.
Allo stesso modo, con riferimento alla decisione assunta dal Tribunale nel decreto del 17 dicembre 1998, anch’esso ampiamente motivato, deve osservarsi che, nella valutazione dei presupposti della procedura, il Collegio doveva limitarsi a ‘esprimere un apprezzamento prudente e ragionato in ordine agli elementi che concorrono a far ritenere sussistenti le irregolarità denunciate ma non deve spingere l’indagine alla profondità di un vero e proprio accertamento definitivo dei fatti riferiti a carico degli amministratori e dei sindaci’ (cfr. Cass. 1530/72) e che anzi tale apprezzamento, salva sempre l’ipotesi di un “complotto”, era già sorretto da una motivata e documentata richiesta del P.M. e delle relative allegazioni ed è stato poi confermato tanto dalla relazione degli amministratori giudiziari che dal provvedimento della Corte d’Appello in sede di reclamo.
Secondo le prospettazioni del GRAUSO, inoltre, il ricorso all’art. 2409 cod. civ. era altresì illegittimo perché non sussistevano i necessari presupposti che avrebbero potuto giustificare il commissariamento de ‘L’Unione Sarda’ s.p.a.
La società, infatti, si trovava -secondo l’esponente- in una situazione di indebitamento assolutamente fisiologico e in una situazione di solidità economica, tanto che fu poi venduta per circa 100 miliardi di lire.
Siccome, quindi, era necessario – sempre secondo l’assunto del GRAUSO – dimostrare deficienze inesistenti in capo alla società, erano state considerate, in termini di passività esigibili, rate di mutuo non ancora scadute di cui i creditori non avevano chiesto l’adempimento e, soprattutto, si era valutata negativamente l’operazione di spin off che, invece, è un meccanismo societario adottato di norma da tutte le aziende di rilievo nazionale (cfr. memoria del 31 luglio 2000).
Pertanto, secondo il denunciante, attraverso lo strumento di cui all’ art. 2409 cod. civ. si era inteso praticare “un sindacato sulle scelte imprenditoriali dello scrivente, sugli assetti societari, … con un’inammissibile sostituzione delle scelte dell’imprenditore con quelle imposte dagli amministratori giudiziari sulla base di criteri di valutazione assolutamente opinabili e comunque al di fuori di quelle che sono le finalità della procedura in discorso”.Nel corso delle indagini, inoltre, anche altri soggetti vicini al GRAUSO hanno manifestato le medesime perplessità dell’esponente sulle valutazioni adottate dal Tribunale e dagli amministratori giudiziari circa la situazione economica della società (cfr. ad es. sit di Olivia GRAUSO e Armanda PIAT), mentre, dall’altra parte, sia il dott. PANI, sia gli amministratori giudiziari sia lo stesso dr. PISOTTI (nella denuncia sporta contro il GRAUSO), hanno ribadito le loro convinzioni circa la sussistenza di tutti i requisiti che consentissero il ricorso allo strumento previsto dall’art. 2409 cod. civ.
Per altro verso ancora, e questa circostanza depone a sostegno della manifesta non pretestuosità di quelle motivazioni, anche taluni degli stretti collaboratori del GRAUSO, bene a conoscenza per le loro cariche delle vicende de “L’Unione Sarda”, avevano maturato in merito alle operazioni finanziarie compiute dal denunciante prima dell’avvio della procedura ex art. 2409 cod. civ., quelle stesse perplessità che condussero, poi, la magistratura cagliaritana ad emettere quei provvedimenti (cfr. sit di RIBOLINI Giorgio, amministratore delegato e, più tardi, presidente del C.d.A. de ‘L’Unione Sarda’ e di RACUGNO Gabriele, consigliere de ‘L’Unione Sarda’). Inoltre il dr. Gavino PIRRI, consulente fiscale de ‘L’Unione Sarda’, ha definito ineccepibili le risultanze degli accertamenti espletati dagli amministratori nominati dal Tribunale.In realtà, l’esame dei provvedimenti e le dichiarazioni rese a questo Ufficio dalle numerose persone escusse nel corso delle indagini hanno consentito di fare emergere quello che è stato il centro essenziale della questione.
Invero non ci sono dubbi che ‘L’Unione Sarda’ si trovasse in una difficile situazione finanziaria e che su di essa gravasse una ingente mole di debiti, tanto è vero che la stessa società descrisse la vendita della testata e del centro stampa come “operazioni di finanza straordinaria volte a fronteggiare esigenze di razionalizzazione della situazione finanziaria (ai fini) del ridimensionamento delle esposizioni debitorie (..)”
Quello che invece, come si è già visto, è contestato, ed è il punto centrale della questione, è il giudizio sulla regolarità formale e sostanziale delle operazioni di spin-off e, ancor più, sulla loro validità economica e sulla correttezza della loro rappresentazione nei bilanci della società.
Naturalmente il GRAUSO formula serrate critiche, specie con le memorie presentate da ultimo, alle tesi sostenute nella relazione degli amministratori giudiziari in data 26 aprile 1999 e nel decreto, peraltro mai impugnato, del Tribunale in data 25 maggio 1999 con il quale fu rigettata l’istanza de ‘L’Unione Sarda’ volta a non convocare l’assemblea dei soci che avrebbe dovuto prendere i provvedimenti conseguenti all’azzeramento del capitale sociale (sulla base della ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della società operata dagli amministratori giudiziari che avevano altresì valutato una perdita di circa £.42.000 milioni).
Si tratta, come risulta da quanto esposto nel capitolo che precede, dei due atti conclusivi, nella sostanza, della procedura ex art. 2409 cod. civ., basati sulla ormai completa conoscenza delle scritture e dei documenti contabili e proprio per questo ampiamente motivati.
Contro questi provvedimenti il GRAUSO e i suoi consulenti hanno formulato (nell’ambito del presente procedimento, dato che – come si è detto – il decreto del Tribunale non fu impugnato) severe critiche che si possono così sintetizzare, sulla base di quanto affermato nella memoria tecnica a firma del dott. Giovanni Crostarosa Guicciardi trasmessa il 27 giugno 2001:
“La dottrina aziendalistica sottolinea come l’incertezza e l’indeterminatezza siano qualità ineliminabili di un bilancio: alle previsioni non si può chiedere di essere esatte, ma solo di essere razionali, e l’indeterminazione (proprio per essere tale) non ammette misure precise. Coloro che erigono e controllano il bilancio devono perciò formulare previsioni sensate, non giuste, e con riferimento ai crediti misurare il loro valore di realizzo in modo coerente rispetto alle ipotesi assunte. Suona perciò specialmente stridente l’affermazione effettuata dagli amministratori giudiziari nella loro relazione alla situazione patrimoniale al 31 marzo 1999 (a pag.39) dove affermano l’inutilità del piano a cinque anni predisposto dal Desam s.r.l. ai fini della valutazione dei crediti in quanto esso, <proprio per la sua natura di strumento previsionale, non poteva in nessun caso fornire elementi certi di valutazione> .
Questa misura, nel caso in cui il debitore sia una società, si fonda naturalmente in prima istanza sulla situazione finanziaria e sulla capienza patrimoniale della società stessa: e non c’è dubbio che fonte primaria delle informazioni necessarie per esprimere questo giudizio sono i bilanci di esercizio delle imprese. Ma accanto a questo riferimento ce ne sono altri non meno importanti: ad esempio, l’esistenza di garanzie collaterali che assistono i crediti, o la possibilità e la disponibilità del soggetto economico della società a dotarla di nuovi mezzi (ad esempio, a titolo di aumento di capitale) che la rendano in grado di fronteggiare i suoi impegni. Insomma, la valutazione di un credito è fatto complesso, che richiede al redattore del bilancio una certa cautela e l’analisi attenta di tutte le informazioni disponibili.
Venendo al caso di specie, possiamo affermare quanto segue:
1) sul piano dei flussi finanziari, General Asset e General Press potevano contare, in base ai programmi del “gruppo” GRAUSO, su flussi sufficienti per pagare i debiti accollati e riscadenziati. Non si sarebbero perciò attivati i creditori in via di regresso, e nell’ipotesi contabile proposta dall’amministrazione giudiziaria, il credito de ‘L’Unione Sarda’ sarebbe a mano a mano sceso. Pertanto, accettando il piano di Desam, non ci sarebbe stato bisogno di svalutare i crediti in questione.
2) Se però, per pura ipotesi, non si fossero generati i flussi attesi, ‘L’Unione Sarda’ – chiamata a pagare i debiti ceduti ex art. 2560 c.c. – avrebbe avuto dei crediti verso due società la cui situazione patrimoniale sarebbe stata quella prima vista: all’attivo, la testata per General Asset e il centro stampa per General Press, al passivo i debiti verso ‘L’Unione Sarda’ stessa. Nella peggiore delle ipotesi, il creditore avrebbe agito sui beni delle cessionarie.
Di qui la domanda: i beni in questione erano iscritti negli attivi delle due società a dei valori congrui, per cui era verosimile pensare di ottenere dalla loro vendita i mezzi necessari e sufficienti perché esse saldassero i debiti verso L’Unione Sarda?.
A questa domanda la risposta è positiva. Sia la testata che il centro stampa erano stati oggetto di valutazioni economiche e prospettistiche in occasione delle cessioni e nell’ambito del piano predisposto dalla Desam s.r.l., e le transazioni hanno solo permesso di esplicitare (forse anche in modo incompleto) valori che erano celati nel sistema di bilancio in applicazione del sistema del costo. Se pure le fosche previsioni di amministratori giudiziari e Tribunale sulla gestione della società editoriale si fossero realizzate, le cessionarie avrebbero potuto vendere i loro asset e con il ricavato soddisfare l’obbligato in via di regresso verso i debitori ad essi ceduti.
Un’ulteriore rilevante conferma si è avuta all’atto dell’aumento di capitale del 27 maggio 1999: questo infatti è avvenuto riconoscendo, attraverso un meccanismo invero particolare, un significativo (anche se forse non congruo) sovrapprezzo di 145.834 lire per ogni 1.000 lire di valore nominale. Segnale univoco, questo, che i valori contabili della situazione patrimoniale al 31 marzo 1999 non erano espressivi dei valori effettivi: poiché i beni che incorporavano tali plusvalenze erano in buona parte quelli che avrebbero presidiato le ragioni dei creditori di General Asset e General Press, se ne deduce che i valori che si affermavano non poter essere riconosciuti dal sistema di bilancio sono stati effettivamente riconosciuti in sede di valutazione dal socio subentrante. L’abbattimento dei crediti verso le società cessionarie risulta una volta di più questionabile ed ingiustificato”.
All’esito delle loro analisi, i consulenti del GRAUSO affermano
“Al termine di questo lavoro, si può brevemente concludere come segue:
Il comportamento contabile e di rappresentazione in bilancio adottato da L’Unione Sarda prima del procedimento ex art. 2409 cod.civ. è stato corretto in quanto rispettoso delle norme di legge e dei principi contabili;
Le posizioni assunte dal Tribunale e dagli amministratori giudiziari non trovano il proprio riferimento in disposizioni normative né nella prassi codificata dai professionisti a livello nazionale ed internazionale;
Si ritiene di aver dimostrato, in forza dell’analisi svolta nel presente parere, che le motivazioni addotte dagli amministratori giudiziari e dal Tribunale di Cagliari per legittimare il proprio comportamento sono irrituali, contraddittorie e confuse, sì che le si deve ritenere piuttosto il frutto di un pregiudizio negativo rispetto alla gestione che l’esito necessario di ragionate applicazioni di principi condivisi;
Non c’era dunque motivo di abbattere i crediti verso i cessionari delle aziende (o, che sarebbe stato lo stesso, costituire fondi rischi a fronte dell’eventuale azione ex art. 2560 dei debitori ceduti). Se si fossero voluti cancellare gli effetti contabili delle operazioni con General Asset e General Press, l’unica strada sarebbe stata l’impugnazione degli atti e il loro annullamento.
L’abbattimento del capitale de L’Unione Sarda con le conseguenze che ne sono derivate appare perciò frutto di impostazioni contabili che, quantomeno sul piano tecnico e alla luce della documentazione che ho potuto esaminare, non possono essere condivise.”
Si tratta, come risulta di tutta evidenza, di critiche che attengano al “merito” del provvedimento, anzi – più ancora – ai criteri interpretativi adottati dal Tribunale.
Invero il punto fondamentale di contrasto da cui discendono poi consequenzialmente le diverse valutazioni sulla regolarità del bilancio, e quindi sulla sussistenza o meno di perdita tali da azzerare il capitale sociale, è quello tra un approccio che si potrebbe definire “sostanziale” del Tribunale (secondo cui la cessione dei debiti alla ‘General Asset s.r.l.’ e alla ‘General Press s.r.l.’ non può far venir meno il fatto che quei debiti gravavano sempre “nella sostanza” sull’Unione Sarda s.p.a.) e l’approccio che si potrebbe definire “formale” (dei consulenti) del GRAUSO, secondo cui la cessione dei debiti alle due società, in quanto realizzata nel rispetto delle regole dettate dall’ordinamento, modificava la situazione preesistente perché faceva emergere e diventare legittimamente rilevanti ai fini del bilancio de ‘L’Unione Sarda s.p.a.’ due plusvalenze che esistevano effettivamente ma che non potevano essere rilevate in capo alla società editoriale.
Si tratta, quindi, di critiche che attengono a quella discrezionalità che il legislatore ha voluto sottrarre al sindacato del giudice penale in tema di delitti di abuso di ufficio (anche se, per la verità, le affermazioni del Tribunale sembrano a volte riferirsi a una società di cui sia già stato dichiarato il fallimento e non ad una ancora in bonis ed è davvero meritevole della massima attenzione il rischio di un inammissibile ‘sindacato sulle scelte imprenditoriali’ della società oggetto della procedura ).
E la stessa decisiva considerazione vale per l’ulteriore osservazione di GRAUSO che lamenta il fatto che la magistratura cagliaritana non aveva assunto nessuna iniziativa pochi mesi dopo, alla fine del 1999, quando il nuovo azionista di controllo de L’Unione Sarda s.p.a. aveva ripetuto, con modalità quasi analoghe l’operazione di spin off.
Al di là di alcune differenze peraltro non trascurabili (ZUNCHEDDU aveva ceduto la testata e il centro stampa a società pur sempre controllate da ‘L’Unione Sarda s.p.a.’, mentre la ‘General Asset s.r.l.’ e la ‘General Press s.r.l.’ erano controllate da GRAUSO e non dalla società editoriale), la vera spiegazione della “inerzia”, sotto questo profilo, della Procura di Cagliari è stata data dal dr. PANI e rivela ancora una volta un approccio di tipo “sostanziale”.
Non vi era motivo, ha detto il dr. PANI, di intervenire nelle scelte imprenditoriali di una società ormai risanata come ‘L’Unione Sarda s.p.a.’ gestita da ZUNCHEDDU, dato che, proprio per le mutate condizioni economiche della società, queste scelte non potevano comunque cagionare pregiudizio ai creditori.
Si tratta, come è chiaro, di una scelta interpretativa coerente con quelle adottate mesi prima dalla stessa Procura Generale e dalla Corte di Appello.
Si tratta, naturalmente, di una scelta opinabile, ma che non può, di per sé sola, essere sindacata in questa sede sotto il profilo dell’illecito penale.
In conclusione, si deve escludere, in relazione alla condotta dei magistrati che hanno espletato le loro funzioni nell’ambito della procedura di cui all’art. 2409 cod. civ., la sussistenza del reato di abuso di ufficio dato che:
– da un lato, i provvedimenti (sia del P.M. che del Tribunale) non risultano adottati in “violazione di norme di legge o di regolamento”, né in violazione dell’obbligo di astensione;
– dall’altro lato, l’esito negativo della verifica su tutte le diverse circostanze indicate dal GRAUSO, ed ampiamente esposte nelle pagine che precedono, non ha confermato l’ipotesi formulata del denunziante che i magistrati cagliaritani abbiano “intenzionalmente” procurato ad altri (il P.D.S., ZUNCHEDDU) un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arrecato allo stesso GRAUSO un danno ingiusto.
II D1) LA DISTORSIONE DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE
Nel capitolo che precede si è esclusa la sussistenza del reato di cui all’art. 323 c.p. quale risulta configurato dalla giurisprudenza e dalla dottrina di gran lunga prevalenti che interpretano in modo rigoroso la locuzione “in violazione di norme di legge o di regolamento”.
Peraltro non si giungerebbe a conclusioni diverse, nel caso in esame, neanche se si aderisse a quella interpretazione minoritaria secondo cui il legislatore, con la riforma del 1997, non ha inteso depenalizzare tutti quei casi in cui il pubblico funzionario, pur ponendo in essere un atto formalmente legittimo, abbia di fatto volutamente agito per uno scopo estraneo e contrario all’interesse pubblico attraverso la dolosa distorsione della funzione pubblica esercitata, rimanendo, ad esempio, impunita la grave condotta del magistrato il quale, apparentemente nel rispetto delle norme di legge, abbia esercitato il potere giurisdizionale per perseguire finalità diverse e contrarie alla sua funzione attraverso la dolosa strumentalizzazione di quest’ultima.
Su questa linea, la giurisprudenza ha ritenuto che “la condotta deve inerire all’esercizio del potere attribuito dalla normativa di base dell’ufficio del pubblico ufficiale. E, trattandosi di funzione, cioè di potere attribuito in vista di uno scopo pubblico che del potere medesimo costituisce la causa intrinseca di legalità, si ha violazione di legge non solo quando la condotta sia stata svolta in contrasto con le forme, le procedure, i requisiti richiesti, ma anche quando essa non si sia conformata al presupposto stesso da cui trae origine il potere, caratterizzato dal vincolo di tipicità e di stretta legalità funzionale. Pertanto, il potere esercitato per un fine diverso da quello voluto dalla legge, e quindi, per uno scopo personale ed egoistico, e comunque estraneo alla pubblica amministrazione, si pone fuori dallo schema di legalità e rappresenta nella sua oggettività offesa dell’interesse tutelato” (Cass. 9.2.98 nr.5820, Mannucci, in Cass.Pen. 1999, 1761 con nota critica).
Il delitto in esame, quindi, può essere altresì perpetrato – secondo questo orientamento interpretativo – attraverso “la dolosa distorsione a fine di utilità privata della funzione giurisdizionale” (Cass. Sez. VI, 26.3.99 nr. 8631, ric. Palumbo, in Cass. Pen. 2000, 2246).
In questo senso, del resto, sembrano porsi alcune delle denunzie del GRAUSO, laddove, fin dal primo esposto depositato il 31 luglio 2000, egli afferma che “la vicenda che, più di ogni altra, denota commistione tra mass media e magistratura e integra, per il sottoscritto, quel meccanismo di pressione impeditivo dell’esercizio dei diritti di libertà di manifestazione del pensiero, dei diritti di libertà economica, nonché del libero esercizio dei diritti politici, è quella che ha portato all’apertura di un procedimento ex art. 2409 cod. civ. nei confronti della società che ha la titolarità de L’Unione Sarda. Anche in questo caso, vi è una serie di circostanze che dimostrano la strumentalizzazione che tale inchiesta ha subito soprattutto ad opera di certa parte della stampa, la quale anche in questo caso ha operato in stretto contatto con la Procura di Cagliari” (pag. 23 memoria cit.).
In realtà, è fuori discussione, a parere di questo Ufficio, che l’attività dei magistrati cagliaritani si sia svolta nel contesto di uno scontro politico di particolare asprezza tra il GRAUSO ed esponenti della sinistra, che potevano contare – l’uno e gli altri – dell’appoggio di organi di stampa “amici”.
E’ altresì evidente che, come ormai avviene da anni in molte parti d’Italia, si sia cercato da parte degli opposti schieramenti politici di volgere a proprio vantaggio, mediante un intelligente uso della stampa, l’azione della magistratura, non solo attraverso la normale attività di informazione e di critica, ma anche dando risonanza a iniziative già prese o a decisioni già adottate ovvero cercando di determinare l’inizio di indagini con pubbliche denunce di fatti.
Occorre allora chiedersi se, nonostante l’apparente rispetto del dettato normativo civilistico, quella procedura sia stata intenzionalmente e concordemente distorta dalle sue reali finalità al fine di danneggiare ingiustamente il GRAUSO e/o di arrecare un ingiusto vantaggio patrimoniale in favore di taluno.
Ma anche a questa domanda si deve dare risposta negativa alla luce di quanto si è già ampiamente esposto in precedenza in ordine all’esito negativo delle verifiche effettuate su tutte le vicende indicate dal GRAUSO, sia preliminari, sia contestuali, sia successive alla procedura ex art. 2409 cod. civ. e che – secondo il denunziante – sarebbero indicative di un vero e proprio disegno criminoso che legherebbe gli esponenti del P.D.S., la stampa di sinistra, i magistrati di Cagliari e gli amministratori giudiziari (e quindi anche indicative della distorsione della funzione giurisdizionale per fini personali).
Non risulta in particolare, come già si è visto, al di là delle prospettazioni del GRAUSO sugli orientamenti ideologici di alcuni dei magistrati e dei professionisti protagonisti della vicenda, nessun elemento concreto a sostegno del “disegno criminoso” ipotizzato dall’esponente.
Peraltro non si può fare a meno di rilevare che gli esposti del GRAUSO fanno riferimento (quasi) sempre in modo indistinto alla “magistratura” e ai “magistrati” di Cagliari come se si trattasse senz’altro di un gruppo monolitico e indifferenziato.
E’ invece di tutta evidenza che in questa sede si deve fare riferimento alle condotte individuali, tanto più che si tratta di più magistrati di uffici diversi, e tanto più che il decreto del Tribunale è stato confermato dalla Corte di Appello, su parere conforme della Procura Generale, senza che sui giudici di secondo grado l’esponente abbia fornito alcuna indicazione a sostegno delle sue accuse.
Senza dimenticare, ancora, che tra magistrati di uffici diversi, (o anche dello stesso Ufficio), possono sussistere divergenze di opinioni o addirittura contrasti personali come avveniva all’epoca dei fatti in esame, secondo quanto riferito dal dr. PANI, tra la Procura della Repubblica e la Procura Generale (e si trattava, per la verità, di un fatto notorio nell’ambiente giudiziario, politico e giornalistico).
E queste considerazioni sono particolarmente significative ai fini della valutazione della “distorsione a fini di utilità privata della funzione giurisdizionali” che deve essere qui operata. Infatti, dato che la procedura ex art. 2409 cod. civ. è un procedimento complesso, nel cui iter, cioè, sono confluiti atti provenienti da altri soggetti, deve accertarsi che il provvedimento finale sia stato frutto di accordo tra gli operanti in modo che ognuno degli atti si inserisca come elemento diretto ad agevolare la formazione del provvedimento illegittimo in grado di realizzare l’evento (cfr. Cass. Sez. V, 2.2.2001 nr. 21947, Bertolini).
Un’ultima notazione, infine, può essere fatta a proposito dell’accusa del GRAUSO secondo cui la procedura ex art. 2409 cod. civ. aveva in realtà come finalità ultima quella di limitare la sua libertà imprenditoriale.
Dagli atti del procedimento emergono, infatti, come già si è accennato, elementi di segno contrario.
Invero, il Tribunale, nel suo decreto del 17 dicembre 1998, evidenziava che, pur potendo disporre la revoca degli amministratori e dei sindaci così come previsto dalla legge, riteneva opportuno evitare un provvedimento così invasivo in quanto era “meritevole di tutela – come sollecitato dagli interventi – l’esigenza di non interferire oltre il necessario nella gestione quotidiana dell’impresa, e di assicurare sugli aspetti gestionali ordinari l’amministrazione da parte di soggetti la cui investitura trova riferimento nella compagine sociale, tenendo anche in considerazione la specificità dell’attività svolta dall’impresa che opera nel campo editoriale”. Pertanto il Collegio, interpretando in maniera elastica l’art. 2409 cod. civ. proprio per evitare di comprimere la libertà imprenditoriale, riteneva praticabile “la soluzione alternativa…della coesistenza degli amministratori di nomina assembleare con quelli di nomina giudiziale” ritenendo che l’articolo in questione consente “oltre che l’adozione di provvedimenti di revoca e contestuale nomina di un amministratore giudiziario, la scelta di rimedi a contenuto non tipizzato e meno drastici e pregiudizievoli per la vita della società”.
Non c’è, invero, bisogno di sottolineare quanto fosse importante per il GRAUSO, ai fini della sua attività politica e imprenditoriale, mantenere il controllo della linea editoriale del giornale.
La sussistenza del reato di cui all’art. 323 c.p. deve dunque essere esclusa anche sotto il profilo della “distorsione della funzione giurisdizionale”.
II E) LA CONDOTTA DI SERGIO ZUNCHEDDU
Secondo il denunciante anche l’acquisto de ‘L’Unione Sarda’ da parte di ZUNCHEDDU Sergio rivela la sussistenza di quel disegno criminoso sottostante al commissariamento de ‘L’Unione Sarda’ che prevedeva, come finalità ultima, la cessione da parte del GRAUSO della sua società.
Egli ritiene infatti che la magistratura avesse concluso la procedura ex art. 2409 cod. civ. con una esorbitante richiesta di ricapitalizzazione nella speranza che l’editore non potesse farvi fronte e che lo avesse indotto a far rientrare i due rami di azienda ne ‘L’Unione Sarda’ in modo che, ‘laddove la ricapitalizzazione non fosse stata alla portata di GRAUSO questi avrebbe dovuto dismettere l’intera linea editoriale’ (cfr. memoria del 5.01.2001) e che dal suo canto, l’aspirante acquirente, Sergio ZUNCHEDDU, si muovesse di pari passo con le iniziative dei giudici e grazie alla ‘tutela’ di questi ultimi.
A riprova di ciò, indicava il fatto che lo ZUNCHEDDU, durante la procedura, come si è detto, aveva intrattenuto contatti telefonici con l’amministratore giudiziario DESSI’ poi nominato sindaco, mentre il suo commercialista, tale PINNA, a sua volta, colloquiava telefonicamente con Mario LISSIA de ‘La Nuova Sardegna’.
Poi lo ZUNCHEDDU era riuscito ad acquistare la sua iniziale quota del 40% de ‘L’Unione Sarda’ per un prezzo inferiore, sempre, secondo il GRAUSO, rispetto al valore effettivo del cespite e, una volta entrato a far parte della società, aveva cominciato ad attivarsi per acquisire il rimanente pacchetto azionario.
Invero il nuovo socio, con una lettera del 3 settembre 1998, in prossimità della delibera per l’approvazione del bilancio del 1998, aveva evidenziato che vi erano ‘ulteriori perdite, rispetto a quelle evidenziate dai commissari giudiziari e che il bilancio non avrebbe potuto uscire con un risultato in pareggio anche perché, altrimenti, egli lo avrebbe sicuramente impugnato’, e aveva altresì segnalato ‘che le perdite che aveva accertato avrebbero rimesso la società nelle stesse condizioni dell’autunno precedente, vale a dire in quelle stesse condizioni che avevano consentito la proposizione di azioni devastanti identiche a quelle del passato’.
Ciò, in sostanza si era rivelato – secondo il GRAUSO – un ‘ricatto particolarmente efficace che ha potuto realizzare i suoi effetti in quanto GRAUSO ha avvertito in capo a ZUNCHEDDU, non solo la consapevolezza dell’esistenza di una determinata situazione conflittuale tra magistratura e GRAUSO ma la concreta possibilità di potere contare su un pronto intervento della magistratura a sostegno delle sue iniziative’
Si deve infatti rilevare che Zuncheddu nel mentre diceva che avrebbe impugnato il bilancio, lo affermava nella consapevolezza che da quella iniziativa sarebbe certamente scaturita una nuova inchiesta a carico del GRAUSO e, soprattutto, che avrebbe potuto riprendere a pieno ritmo la procedura ex 2409 cod. civ.
La strumentalità della rappresentazione dello ZUNCHEDDU (…) si dimostra chiaramente dal fatto che dopo essersi assicurato l’acquisizione del consenso a vendere, il 24 settembre 1999 .. trasmetteva una lettera .. con la quale si rimangiava letteralmente il contenuto della precedente lettera del 3 settembre precisando che nessuna perdita era sussistente’ e scrivendo testualmente che ‘il patrimonio netto non è intaccato, confermo pertanto con piacere che sono venute meno tutte le preoccupazioni che vi ho espresso nella mia lettera del 3 settembre 1999 e che hanno determinato la mia decisione di versare l’importo di 3 miliardi in conto coperture perdite’ ( cfr. memoria del 5 gennaio 2001).
Ancora, il GRAUSO metteva in rilievo che lo ZUNCHEDDU, divenuto unico azionista, aveva pure lui scorporato l’azienda allo stesso modo del precedente proprietario senza che, tuttavia, nei suoi confronti l’A.G. cagliaritana stavolta intervenisse con lo strumento dell’art. 2409 cod. civ. (e, anzi, l’operazione veniva omologata) e ciò nonostante la precisa denuncia sporta al riguardo dallo stesso GRAUSO (cfr. memorie del 31.07.2000, 24.10.2000, 5.01.01).
Sulla base di questa ricostruzione il GRAUSO ha chiesto formalmente che si procedesse contro lo ZUNCHEDDU per gli stessi reati ascritti a PIANA, al PISOTTI e al PANI (e cioè, evidentemente, per concorso nel delitto di abuso di ufficio), mentre è rimasta senza seguito – sotto questo profilo – da parte dello stesso GRAUSO l’affermazione sopra ricordata che la condotta dello ZUNCHEDDU, e in particolare la lettura del 3 settembre 1998, si sarebbe rivelata “un ricatto particolarmente efficace” nei suoi confronti.
Prima di prendere in esame le risultanze delle indagini in ordine alla condotta dello ZUNCHEDDU, non si può non rilevare che su questo punto la posizione del GRAUSO è cambiata nel corso del tempo tanto da rivelarsi intrinsecamente contraddittoria.
Invero, nel corso dell’interrogatorio reso a questo Ufficio il 31 luglio 2000 il GRAUSO non ha prospettato, neanche in termini di dubbio e di mero sospetto, alcuna irregolarità nella condotta dello ZUNCHEDDU che ha anzi descritto come la persona che gli aveva consentito di vanificare l’azione dei suoi avversari (politici e magistrati): “…il signor Sergio ZUNCHEDDU che Dio lo abbia in gloria perché senza di lui non avrei salvato il gruppo…” (pag. 26), “che Dio l’abbia in gloria, sì, a un sardo che però poi si è trapiantato a Milano, che poi, per carità, ci siano anche contrastati per i prezzi, le condizioni però…insomma se non c’era lui il disegno riusciva, cioè il disegno era far fallire il giornale, screditarlo, distruggere GRAUSO, annichilirlo… E’ stata una soluzione a sorpresa, fra l’altro doveva vedere le facce dei Commissari perché il giorno che abbiano fatto l’aumento di capitale ancora io non avevo venduto, io poi ho venduto dopo e insomma erano disperati…” (pagg. 46-47).
Come risulta evidente, non vi è traccia in queste dichiarazioni di alcun sospetto a carico dello ZUNCHEDDU, né di collusioni con i magistrati né, tanto meno, di “ricatto” ai danni di GRAUSO (ed anche per questo motivo si è ritenuto prendere in considerazione la posizione dello ZUNCHEDDU dopo avere esaurito l’esame della posizione degli altri indagati).
Già sotto questo aspetto, quindi, non possono non esservi seri dubbi sulla configurabilità di fattispecie criminose nei confronti dello ZUNCHEDDU.
Per quanto poi riguarda, in particolare, l’ipotesi di concorso nel reato di abuso di ufficio con i magistrati del Distretto di Cagliari (per la quale soltanto si può ravvisare la competenza di questo Ufficio), è chiaro che conservano il loro valore tutte le osservazioni già fatte nella prima parte della presente richiesta.
Per quel che concerne poi, più specificamente, la posizione dello ZUNCHEDDU, deve rilevarsi che il suo ingresso ne ‘L’Unione Sarda s.p.a’. come socio al 40 per cento non è mai dipeso da pressioni o comunque consigli di sorta provenienti dalla magistratura (che neanche l’esponente ha mai prospettato concretamente) né, in ogni caso, quest’ultima era in grado di prevedere che il GRAUSO, al fine di risanare le perdite, avrebbe alienato una quota societaria a taluno, e ancor di più allo ZUNCHEDDU, piuttosto che ottenere un prestito o alienare altri cespiti (tanto che lo stesso GRAUSO ha sottolineato, come si è visto, che la vendita delle azioni della società editoriale fu per tutti una vera sorpresa).
Al contrario, è emerso chiaramente che le prime trattative con ZUNCHEDDU si sono svolte liberamente e regolarmente così come si evince dalle dichiarazioni di Armanda PIAT e Olivia GRAUSO (testi certamente non sospetti di ostilità al denunziante) nonché dallo stesso contenuto del contratto che, addirittura, riservava all’alienante la possibilità di riacquistare, entro un congruo termine, le quote cedute, mentre, del resto, il denunciante, a tal proposito non ha rilevato alcunché.
Anzi, deve ancora segnalarsi che, secondo le dichiarazioni dei testi ora citati e secondo taluni articoli pubblicati dalla stessa Unione Sarda nonché secondo le dichiarazioni rese all’ANSA dal GRAUSO, lo ZUNCHEDDU, inizialmente, era stato visto dal denunciante come il deus ex machina per il risanamento della società.
Circa la seconda parte della trattativa, quella conclusa con il successivo trasferimento dell’altro 60% delle quote in favore di ZUNCHEDDU, deve innanzitutto evidenziarsi che, in questa sede, non rileva certo la lealtà contrattuale dei soci de ‘L’Unione Sarda’ né il compimento da parte di questi di operazioni, seppure spregiudicate ma comunque vertenti in ambito civilistico, rivolte ad acquisire il controllo dell’intera società.
L’eventuale configurabilità di un reato di estorsione, in qualche modo adombrato negli esposti dal GRAUSO sarebbe infatti comunque di competenza dell’Autorità giudiziaria di Cagliari, cui pure le denunzie dell’editore sono stati trasmesse.
Ciò che rileva è invece, peraltro anche secondo la stessa impostazione dell’esponente, l’eventuale connessione, oggettiva e soggettiva, tra la cessione definitiva de ‘L’Unione Sarda’ e la condotta assunta dalla magistratura.
Ora, è certamente plausibile, così come sostenuto dal GRAUSO, che sulle sue scelte economiche abbia influito in maniera condizionante la pregressa esperienza del procedimento ex art. 2409 cod. civ., seppure già definito, così come non può escludersi che ZUNCHEDDU, forte di questi timori diffusi all’interno della società, ne abbia voluto approfittare per il perseguimento dei suoi fini.
Ma ciò, è chiaro, non depone affatto per la sussistenza di una regia occulta della magistratura volta a far sì che il nuovo socio diventasse l’unico titolare de ‘L’Unione Sarda’.
Infatti, deve subito osservarsi che la seconda e definitiva alienazione ha avuto luogo quando il procedimento ex art. 2409 cod. civ. era stato definitivamente chiuso e dunque il rapporto tra i due soci si svolgeva in termini del tutto privatistici e in assenza di ‘ingerenze’ di sorta da parte degli amministratori giudiziari e dei magistrati.
Inoltre, la citata lettera del 3 settembre di ZUNCHEDDU, indicata dal GRAUSO come sintomatica dell’appoggio incondizionato offerto dai giudici al nuovo socio, si rivela probatoriamente insignificante.
Invero, già il tenore letterale dello scritto è suscettibile delle più svariate interpretazioni. Ma anche a volerlo interpretare nel senso percepito dal GRAUSO, e cioè quale minaccia di ricorrere alla magistratura, non si rinviene né alcun collegamento tra la condotta del nuovo socio e quella dei magistrati che avevano seguito quel procedimento né si rinviene, ancor meno, alcuna traccia di rassicurazioni e/o promesse concesse dai giudici allo ZUNCHEDDU.
Anzi, non può nemmeno sostenersi né che lo ZUNCHEDDU sia stato imposto quale nuovo socio dalla magistratura o, comunque, dalla parte politica avversa (e, secondo il denunciante, vicina alla magistratura) dato che l’acquirente fu scelto liberamente dallo stesso GRAUSO il quale, nell’esercizio della sua libertà contrattuale, ben avrebbe potuto cedere la sua azienda a colui che, per le sue idee politiche, riteneva che avrebbe appoggiato e comunque proseguito la consolidata linea editoriale de ‘L’Unione Sarda’ così neutralizzando quel presunto ambizioso disegno sottostante all’avvio del procedimento ex art. 2409 cod. civ..
Né ancora si rinviene alcun collegamento tra la lettera del 3 settembre 1999 dello ZUNCHEDDU e la decisione del GRAUSO di cedere l’azienda sia perché la perdita, poi rivelatesi inesistente, denunciata dal nuovo socio, appariva irrisoria se rapportata ad una società di quelle proporzioni (tant’è che ZUNCHEDDU, per risanarla, aveva versato per la sua parte, pari al 40%, una somma di tre miliardi di lire), sia perché nemmeno Olivia GRAUSO e Armanda PIAT hanno fatto riferimento a costrizioni di sorta nella definitiva cessione de ‘L’Unione Sarda’.
Infine, non si può nemmeno dedurre l’esistenza di trattamenti di favore della magistratura verso lo ZUNCHEDDU dalla omessa apertura di un procedimento ex art. 2409 cod. civ. nei suoi confronti nonostante il nuovo proprietario del giornale avesse realizzato la stessa scorporazione della testata e del centro stampa prima praticata dal GRAUSO e nonostante le denunce in tal senso del GRAUSO.
Invero, in primo luogo deve ribadirsi che il cd spin off non ha costituito in quanto tale la causa scatenante del commissariamento della società, ma solo in quanto si poneva in correlazione alle consistenti perdite che avrebbero potuto provocare l’azzeramento del capitale sociale.
Pertanto, rimane sempre il fatto, essenziale nell’approccio ‘sostanzialistico’ sempre seguito dalla magistratura cagliaritana e bene illustrato dal dr.PANI, che le operazioni realizzate dallo ZUNCHEDDU (sempre che, tecnicamente, siano identiche a quelle poste in essere dal GRAUSO, circostanza questa smentita dal nuovo acquirente) si sono estrinsecate in un momento in cui, appunto, ‘L’Unione Sarda’ aveva risanato le sue perdite versando la somma di lire 42 miliardi circa.
Deve altresì rilevarsi che, in ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante, la magistratura è invece intervenuta nei confronti dello ZUNCHEDDU in seguito ad uno scritto anonimo (ma di fatto riconducibile dal GRAUSO) dando luogo, dopo diversi approfondimenti, all’iscrizione del nuovo acquirente nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 2621 e 2631 cod. civ. proprio con riferimento ad operazioni poste in essere nell’amministrazione de ‘L’Unione Sarda’ ed oggetto di specifica doglianza negli esposti indirizzati dal GRAUSO a questo Ufficio.
Ancor meno possono trarsi collegamenti tra ZUNCHEDDU e magistratura cagliaritana dalle telefonate eventualmente intercorse tra l’amministratore giudiziario DESSÌ e il nuovo acquirente, che ha inserito nel collegio sindacale della sua società per l’esperienza maturata nell’espletamento dell’incarico di amministratore giudiziario, e, men che meno, tra quelle eventualmente intercorse tra il commercialista di ZUNCHEDDU e Mario LISSIA, peraltro quest’ultimo, più volte indagato dalla Procura della Repubblica di Cagliari.
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III) LE DENUNCE DEL DOTT. PISOTTI
Anche il dott. Gian Giacomo PISOTTI, presidente di sezione presso il Tribunale di Cagliari, appreso dell’esistenza del procedimento iscritto a Palermo anche nei suoi confronti, ha presentato a questo Ufficio due diversi esposti.
Con il primo, del 14 novembre 2000, evidenziava di avere appreso dagli organi di stampa della pendenza di un procedimento penale a suo carico, avanti questa Procura, per il delitto di abuso d’ufficio posto in essere con riferimento alla procedura ex art. 2409 cod. civ. cui fu sottoposta ‘l’Unione Sarda’.
E, in effetti, deve sottolinearsi che il quotidiano ‘l’Unione Sarda’ aveva dato diffusa notizia di dette denunzie pochi giorni dopo che il difensore del GRAUSO aveva avuto rilasciato il certificato della Segreteria di questo Ufficio in ordine alle iscrizioni effettuate nel Registro delle notizie di reato.
Il PISOTTI, quindi, secondo quanto riportato dai quotidiani, aveva compreso che l’indagine penale ‘sarebbe stata avviata .. sulla base di una denuncia presentata da un legale, Taormina Carlo, nell’interesse di GRAUSO Nicola… e che nella stessa denuncia si insinuerebbe, in buona sostanza, che i magistrati i quali si occuparono del procedimento ex art. 2409 c.c., avrebbero adottato provvedimenti giudiziari ingiustificati , perché emessi in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, ed addirittura per mettere alle strette la proprietà del giornale e costringerla a disfarsi della testata o, almeno, per influire sulla linea editoriale del giornale.’.
Pertanto, il denunciante, dopo avere spiegato la linearità e la legittimità del suo operato nel corso della predetta procedura ex art. 2409 cod. civ., con conseguente palese infondatezza della denuncia sporta dal GRAUSO, chiedeva a questo Ufficio di procedere a carico di tutti gli eventuali responsabili del delitto di calunnia.
Inoltre, con ulteriore esposto del 31 gennaio 2001, lo stesso dott. PISOTTI sporgeva querela contro il GRAUSO e il suo difensore avv. Carlo TAORMINA per il delitto di diffamazione aggravata con il mezzo della mezzo stampa.
Invero, riallacciandosi a quanto già lamentato in precedenza e ribadendo la legittimità del suo operato, riteneva che alcune delle interviste rilasciate dai predetti GRAUSO e TAORMINA, aventi ad oggetto la denuncia da loro sporta innanzi alla Procura di Palermo circa le condotte illecite dei magistrati sardi nel corso della procedura ex art. 2409 cod. civ. svolta nei confronti de ‘L’Unione Sarda’, fossero diffamatorie nei suoi confronti.
In particolare, con riferimento alle interviste rilasciate al riguardo dal GRAUSO, il dott. PISOTTI innanzitutto evidenziava, ed allegava, un brano pubblicato da ‘La Nuova Sardegna’ in data 8 novembre 2000 che, riportando le dichiarazioni del predetto editore, così scriveva: ‘Sono i magistrati Carlo Piana, Giancarlo Pisotti e Guido Pani il mo unico obiettivo […]. Ho le prove della trama fosca fra politici, giornalisti, magistrati e professionisti. Prove raccolte nel rispetto della legge: ha detto bene l’avvocato Taormina, abbiamo delle registrazioni che sono all’esame della procura di Palermo. Confermo: ci sono stati molti contatti finalizzati ad ottenere la mia cacciata dall’Unione, ma posso dire che in questa ricostruzione non ho trovato una sola orma di Zuncheddu nel fango che ho rivisitato per capire chi ha ordito o organizzato la persecuzione, il tentativo di distruggermi moralmente e materialmente”.
Ancora, il querelante lamentava un’ulteriore intervista riportata da ‘L’Unione Sarda’ dell’8 novembre 2000, di cui produceva copia, in cui il GRAUSO dichiarava: “ Ho dedicato questi nove mesi sabbatici rispetto all’attività politica per cercare […] le prove del disegno che ha consentito di espropriarmi del giornale e degli altri mezzi di informazione. Ho ricostruito i sentieri fangosi e le orme lasciate dai personaggi che le hanno percorse, sfociati nell’azione della magistratura. Nessuna di quelle orme è di Sergio Zuncheddu”
Inoltre, il dott. PISOTTI altresì lamentava che siffatte dichiarazioni erano già state divulgate in data 7 novembre 2000 dall’emittente televisiva Videolina, di cui questo Ufficio acquisiva la registrazione, e, anche in questo caso il GRAUSO aveva fatto riferimento ai nove mesi sabbatici impiegati per ripercorrere i sentieri fangosi che condussero al provvedimento di amministrazione giudiziaria.
Così il PISOTTI commentava, nella sua querela, le predette interviste:
‘Il contenuto altamente diffamatorio delle suddette dichiarazioni è evidente. Il sottoscritto, gli altri magistrati (quanto meno, quelli contro i quali è stata proposta denuncia) e gli amministratori giudiziari nominati ex art.2409 c.c. (“professionisti”) non avrebbero operato a fini di giustizia, ma, movendosi nel fango di interessi privati non meglio precisati, avrebbero ordito una trama fosca e tenuto contatti per cacciare il Grauso dall’Unione, per distruggerlo materialmente e moralmente e per consentire che gli altri si impadronissero del giornale. Tali comportamenti, gravemente delittuosi (e tali infatti da giustificare una denuncia alla Procura della Repubblica di Palermo) sarebbero provati anche da non meglio precisate registrazioni: si prospetta quindi all’opinione pubblica non una mera ipotesi logico-argomentativa (la cui pubblica esteriorizzazione sarebbe già di per sé diffamatoria, salva la prova positiva della sua fondatezza), ma addirittura l’esistenza di specifici comportamenti illeciti, attribuiti anche al sottoscritto, documentati attraverso la produzione di nastri magnetici, che ne registrerebbero le manifestazioni sensibili.
Si formulano dunque, nella predetta intervista, le accuse più gravi e infamanti tra quante possano ipotizzarsi in relazione all’attività professionale di magistrati della Repubblica e di pubblici ufficiali loro ausiliari’.
Circa le condotte diffamatorie addebitabili all’avv. TAORMINA, il querelante evidenziava che, nel corso di un’intervista da questi rilasciata a ‘La Nuova Sardegna’ e pubblicata il 4 novembre 2000, il legale, trincerandosi maliziosamente dietro il segreto professionale, precisava che la denuncia sporta, nell’interesse del suo assistito Nicola GRAUSO, alla Procura di Palermo, conteneva fatti precisi ed è ‘zeppa di episodi che mi hanno fatto sobbalzare sulla sedia’, episodi questi di cui esistono prove specifiche tra cui ‘registrazioni di colloqui tra GRAUSO e personaggi a lui vicini con altri protagonisti di questi due anni (..) Un investigatore privato ha lavorato per noi’.
Per il dott. PISOTTI tale dichiarazione dell’avv. TAORMINA, si rivela pesantemente diffamatoria per la magistratura posto che egli da un lato si appella al segreto professionale per evitare di fornire elementi suscettibili di valutazione da parte dell’opinione pubblica, e dall’altro rivolge..accuse generiche e tuttavia gravissime proprio perché fa riferimento a fatti precisi che fanno sobbalzare sulla sedia e peraltro tanto subdoli da essere stati scoperti grazie ad attività investigative e all’utilizzazione di strumenti tecnologicamente avanzati.
Ancora, secondo il dott. PISOTTI, “Il Taormina non si è infatti limitato a riferire in una denuncia i fatti che gli erano stati raccontati dal suo cliente, previa mera delibazione di verosimiglianza: rilasciando l’intervista, di tali fatti ha invece accreditato pubblicamente la fondatezza, spendendo una sua qualche notorietà professionale per contribuire ad ingenerare nell’opinione pubblica la convinzione della veridicità delle accuse del Grauso”.
******
E’ noto che, ai fini del perfezionamento del delitto di cui all’art. 368 c.p., sono necessari, dal lato oggettivo, la falsa incolpazione di taluno di un reato, mediante denuncia, querela, richiesta o istanza, portata a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria o di altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne e, dal lato soggettivo, la consapevolezza dell’agente di incolpare colui che sa innocente.
Orbene, circa la falsità dell’incolpazione mossa dal GRAUSO verso quanti ebbero ad occuparsi, a vario titolo, de ‘l’Unione Sarda’, si è parlato abbondantemente nelle pagine precedenti analizzando i singoli fatti da cui il denunciante è pervenuto alla conclusione dell’esistenza di un preciso disegno criminoso in suo danno.
Si è visto, quindi, innanzitutto, che talune delle circostanze denunciate sono risultate corrispondenti al vero (ad esempio i cd antefatti, l’iscrizione dei processi per diffamazione contro il GRAUSO e il LIORI e i relativi esiti, la formazione del procedimento 254/1999 da parte del dott. PANI nonostante la G.d.F. avesse evidenziato l’insussistenza di una notitia criminis, l’iscrizione del procedimento n. 1740/98 NR dopo la pubblicazione di articoli di stampa, i tempi veloci del decreto del 15.12.1998, la corrispondenza della somma indicata dal Tribunale nel predetto decreto e quella indicata dagli amministratori giudiziari, la nomina di uno degli amministratori come sindaco del giornale acquistato da ZUNCHEDDU, …..) seppure non idonee a provare il reato ipotizzato.
Anzi, le circostanze più significative indicate dal GRAUSO, e cioè le confidenze ricevute dal CAMPONOVO, dal RIBOLINI e dal FLORIS, nonché quelle relative al ‘tranello’ teso al GRAUSO dal dott. PIANA, sono documentate da registrazioni o da altre dichiarazioni acquisite da questo Ufficio, anche se esse, all’esito delle indagini preliminari, come si è visto, non si sono rivelate adeguate per la formazione della prova del delitto per cui si procede.
Ancora, se è vero che altri dei fatti denunciati sono stati smentiti dall’esito delle indagini (come l’audizione sine titulo della MARONGIU, l’iscrizione del LIORI ex art. 378 c.p. per il sequestro della MELIS, la vicenda presso il ristorante ‘Lo Scoglio’, la mancata apertura di procedimenti in seguito alla produzione delle interviste di due collaboratori che accusavano il dott. MARCHETTI e in seguito alle denunce mosse contro ZUNCHEDDU, … ), è altrettanto vero che è trattato di circostanze che, per certi versi, sono assolutamente irrilevanti e che, per altri versi, esulavano dalla diretta conoscenza del denunciante che dunque si è limitato a ricevere da terzi le indicazioni poi rivelatesi false (MARONGIU, LIORI, il titolare de ‘Lo Scoglio’ Alessandro MANCONE..) o si è formato, con errore chiaramente scusabile, una opinione sbagliata sugli accadimenti (posto che, con riferimento, ad esempio, all’omessa apertura dei predetti procedimenti, nulla aveva avuto modo di apprendere circa il loro esito nonostante la presentazione di esposti).
La veridicità di alcune delle vicende denunciate, quindi, incide non solo sulla configurazione della falsa incolpazione ai sensi dell’art. 368 c.p., ma soprattutto su quella dell’elemento soggettivo della fattispecie criminosa in questione.
Invero, non vi è prova della consapevolezza dell’innocenza degli accusati in capo al GRAUSO dato che questi – sentendosi ‘vittima’ della procedura ex art. 2409 cod. civ che egli, sostenuto dal parere dei suoi consulenti, non condivideva e riteneva ingiusta, e avendo raccolto una serie di elementi ‘sospetti’, spesso contenuti in registrazioni-, ha ben potuto maturare la convinzione dell’esistenza di un disegno criminoso in suo danno.
*******
Con riguardo all’ipotizzato delitto di diffamazione a mezzo della stampa, deve innanzitutto ricordarsi che la fattispecie può essere scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica, come qualificate forme di manifestazione della libertà del pensiero.
Tuttavia, come da oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, affinché possa operare la causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p., soprattutto quando ne possa derivare lesione all’altrui reputazione, è necessario che tali diritti vengano contemperati con altri beni giuridici costituzionalmente rilevanti e, dunque, siano esercitati entro determinati limiti.
Circa il diritto di cronaca, dunque, la giurisprudenza individua tali limiti 1) nella veridicità della notizia, 2) nell’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti in relazione alla risonanza degli stessi per la collettività e per la formazione della pubblica opinione, 3) nell’obiettività e continenza nell’esposizione (cfr. ad es. Cass. Cass. 88/6671; 1473/97).
Circa il diritto di critica, cioè il diritto di esprimere liberamente il proprio giudizio in ordine a fatti attribuiti ad altri, rimangono fermi i predetti limiti del diritto di cronaca anche se si riconosce, in questo caso, la legittimità di toni aspri e polemici purché non valichino il limite della continenza, siano correlati ai fatti riportati e siano congruenti al livello della contrapposizione polemica raggiunta (cfr. ad es. Cass. 150/82, Sez. V 3.5.85 in Cass. pen 1987, 76; 11663/97; 7990/98).
Orbene, con riferimento alla veridicità del fatto, nel nostro caso si è visto che la notizia diffusa dal GRAUSO e dal TAORMINA sull’esistenza di un procedimento penale a carico dei magistrati sardi per la vicenda del commissariamento de ‘l’Unione Sarda’ e sull’esistenza di prove specifiche consistenti anche in registrazioni, effettivamente corrisponde a verità.
Ancora, anche le stesse conclusioni, pubblicizzate dalla stampa, cui il GRAUSO e il TAORMINA sono addivenuti e cioè l’esistenza della trama fosca fra politici, giornalisti, magistrati e professionisti….finalizzati ad ottenere la mia cacciata dall’Unione.., non solo sono identiche a quanto effettivamente prospettato alla Procura di Palermo nel corso delle loro denunce, ma, come si è visto, hanno comunque trovato appigli concreti tali da renderle, per quanto opinabili, di certo non manifestamente menzognere.
Del resto, nel corso di tali interviste, i due indagati hanno comunque lasciato intendere che gli episodi oggetto della loro denuncia erano il mero frutto delle loro personali ricostruzioni mentre, pur sostenendo la fondatezza delle loro accuse in quanto sorrette da elementi concreti quali la registrazione di conversazioni, mai hanno affermato che si trattava di fatti assolutamente certi evidenziando, anzi, che questo Ufficio avrebbe dovuto svolgere al riguardo i dovuti accertamenti. Pertanto, il lettore ben poteva comprendere che si trattava, così come in effetti è stato, della denuncia, più o meno circostanziata, di ipotesi di reato ma che dovevano essere sottoposte al vaglio dell’A.G.
Con riferimento alla sussistenza dell’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, non può ignorarsi, come comprovano i numerosi articoli di stampa acquisiti agli atti, che la vicenda del commissariamento del giornale e della sua vendita, aveva già costituito l’oggetto, quasi quotidiano e per lungo tempo, di numerosi articoli di stampa, non solo pubblicati da giornali locali, quali appunto la stessa ‘l’Unione Sarda’ e ‘La Nuova Sardegna’, ma anche da riviste a tiratura nazionale, come ‘L’Espresso’.
D’altra parte, non può nemmeno ignorarsi che sia ‘l’Unione Sarda’, proprio per essere uno dei giornali più venduti in Sardegna, che il suo noto editore Nicola GRAUSO, già protagonista dei mass media anche per altre vicende giudiziarie e politiche, hanno da sempre destato l’attenzione dell’opinione pubblica e di quella sarda in particolare.
E, di eguale, se non maggiore, interesse pubblico deve ritenersi, più specificamente, la presunta perpetrazione da parte dei magistrati sardi di ipotesi di reato denunciata alla Procura della Repubblica di Palermo .
Anche con riferimento al limite della continenza, non può non riconoscersi che le espressioni più salienti usate dal GRAUSO (trama fosca… ; il fango che ho rivisitato per capire chi ha ordito o organizzato la persecuzione…; ho ricostruito i sentieri fangosi e le orme lasciate dai personaggi che le hanno percorse), correlandole peraltro a generiche vicende e generici personaggi, e dal TAORMINA (fatti precisi che fanno sobbalzare sulla sedia), non hanno valicato la soglia della civile esposizione dei fatti e comunque i loro critici apprezzamenti, certamente aspri e pungenti, non si sono risolti in espressioni volgarmente offensive ed esorbitanti l’argomento trattato.
*****
Per quanto sopra esposto,
CHIEDE
che il Giudice per le indagini preliminari voglia disporre l’archiviazione del procedimento e ordinare la restituzione degli atti a questo Ufficio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Palermo,
IL PUBBLICO MINISTERO
dott.ssa Marzia Sabella
V I S T O
Il Procuratore della Repubblica Aggiunto
dott. Giuseppe Pignatone
INDICE
I) LO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI, (p.5)
II) I FATTI OGGETTO DELLE DENUNCE DI NICOLA GRAUSO (p.9)
II A) GLI ANTEFATTI (p.13)
II B) IL GENERALIZZATO CLIMA DI AVVERSITÀ NELLA MAGISTRATURA NEI CONFRONTI DEL GRAUSO (p.21)
B1) I processi per diffamazione (p.21)
B2) L’accanimento giudiziario (p.26)
B3) La campagna di stampa circolare (p.34)
II C) IL ‘COMMISSARIAMENTO’ DE L’UNIONE SARDA (p.43)
C1) La proposta di acquisto del P.D.S. e le “confidenze di Ribolini, Camponovo e Floris (p.44)
C2) La procedura ex art. 2409 cod. civ. (p.72)
C3) Le accuse di Nicola GRAUSO (p.84)
a) L’avvio della procedura (p.84)
b) La legittimazione dei magistrati e degli amministratori giudiziari (p.85)
c) I tempi del decreto del 15.12.1998 (p.87)
d) Il “tranello” teso al GRAUSO dal dott. Piana (p.88)
e) L’ostilità del dott. PISOTTI nei confronti del GRAUSO (p.94)
f) I rapporti sospetti tra il dott. PISOTTI e il dott. PIANA (p.99)
g) La condotta degli amministratori giudiziari (p.100)
h) L’appoggio della stampa di sinistra (p.102)
II D)IL REATO DI ABUSO DI UFFICIO (p.105)
II D I) LA DISTORSIONE DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE (p.122)
II E) LA CONDOTTA DI SERGIO ZUNCHEDDU (p.126)
III) LE DENUNCE DEL DOTT. PISOTTI, (p. 135)
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