TRIBUNALE PENALE DI PALERMO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Proc.n.14596/00 RGNR
ATTO DI OPPOSIZIONE
AVVERSO RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
Il sottoscritto:
Nicola GRAUSO, nato a Cagliari il 23 aprile 1949,
propone opposizione
avverso la richiesta notificata il 29 novembre 2002 con la quale il pubblico ministero presso Codesto Tribunale sollecita l’archiviazione della notizia di reato di cui all’intestato procedimento.
Motivi dell’opposizione.
II A) Gli antefatti.
Con riferimento a quelli che la richiesta di archiviazione qualifica come antefatti, non si comprende quale sia l’atteggiamento del pubblico ministero se, cioè, siano ritenuti infondati o altro. La richiesta di archiviazione, infatti, dopo aver minimizzato tali antefatti ed averli ritenuti conclusivamente neutri è costretta ad ammettere che non solo non si possa escludere ma che appaia anche probabile che il Nuovo Movimento abbia potuto preoccupare gli avversari politici ed ancora che non possa escludersi che le interviste rilasciate dal GRAUSO contro i magistrati in occasione del sequestro di Silvia MELIS e del connesso suicidio del Giudice LOMBARDINI, abbiano potuto irritare i destinatari di quegli attacchi. I soggetti a cui tale stato psicologico si dee riferire sono anche i magistrati di Cagliari. In ogni caso si deve rilevare che:
1) Sulle situazioni di parentela dei magistrati degli uffici cagliaritani.
Non consta quale tipo di accertamento sia stato espletato e quale il relativo esito se si eccettua il riferimento contenuto nella richiesta di archiviazione di una trasmissione degli atti al CSM per quanto di competenza ai fini dell’applicazione degli articoli 18 e ss dell’Ord.Giud.
Si sottolinea, nella richiesta di archiviazione, che non si potrebbe condividere aprioristicamente che l’ambiente giudiziario cagliaritano abbia prodotto una uniformità di giudizi negativi per l’esponente in ragione dei rapporti di parentela o coniugio evidenziati dal GRAUSO.
E’ ovvio che non era stata proposta alcuna valutazione aprioristica essendosi semplicemente sollecitato di verificare se quegli effetti che normalmente le norme sulla incompatibilità dei magistrati tendono a prevenire, si fossero per caso verificate nella specie ove non sarebbero sussistenti uno o due casi di incompatibilità bensì un numero che si aggira intorno a venti.
Certo è, che un accertamento sulle incompatibilità è mancato totalmente.
Si deve aggiungere, che gli articoli 18 e ss. prevedono una incompatibilità non in maniera irragionevole ma per garantire l’imparzialità dei magistrati, siano essi giudicanti o inquirenti.
Di fronte ad una quadro del genere di quello rappresentato nella denunzia, è assolutamente doveroso accertare le dinamiche sottese alle varie questioni che hanno interessato il Gruppo GRAUSO.
Ad esempio, contrariamente a quanto evidenziato nella richiesta di archiviazione ove si afferma che i numerosi rapporti di parentela e affinità sussistenti nel distretto di Cagliari, riguarderebbero per la gran parte magistrati estranei alle vicende del GRAUSO, si segnala che L’Unione Sarda aveva scritto un articolo nel quale si sosteneva che il dott. PANI, pubblico ministero in vari procedimenti del GRAUSO, sarebbe andato a chiedere la conferma dei suoi provvedimenti dallo zio dott.IACONO (GIP).
Si tende a minimizzare, poi, il fatto degli altri rapporti di parentela tra magistrati (come quelli tra padre e figlio e fratello e sorella) in quanto, si sostiene, non avrebbero avuto alcuna influenza sui procedimenti che hanno interessato il Gruppo GRAUSO.
Come si possa affermare una cosa del genere, in maniera così aprioristica non è dato comprendere. C’è una norma che presume non imparziali i giudici che si trovino tra loro in un determinato rapporto parentale e non si vede perché si debba ritenere, senza nemmeno svolgere un atto di indagine, che la realizzazione della situazione prevista dalla norma non abbia esercitato alcuna influenza.
Non solo, ma con ciò non si considera che i casi indicati dalla richiesta di archiviazione, sono proprio quelli del Procuratore della Repubblica, dott. Carlo PIANA e del Giudice della procedura ex art.2409 cod.civ., dott. Vincenzo AMATO, i cui casi di incompatibilità sono stati pubblicamente denunziati proprio da L’Unione Sarda.
Non si considerano, ancora, un altri due casi accertati dal GRAUSO e, cioè che il fratello del dott.DE ANGELIS, pubblico ministero in alcuni procedimenti a carico di GRAUSO, lavorava presso quello studio legale che difendeva il dott. PALOMBA ed ancora che il figlio del presidente dell’organo giudicante che ha condannato GRAUSO per diffamazione ai danni del dott.ALIQUO’, il dott.LENER, lavorava presso lo studio PIRASTU che difendeva il medesimo dott.ALIQUO’, parte civile nel processo in questione.
E’ ovvio, però, che per stabilire se ed in che termini la constatazione della sussistenza di una situazione esattamente corrispondente a quella prevista dalle norme dell’Ordinamento Giudiziario, occorre stabilire nella sua complessità la situazione locale e verificare la sua incidenza con riferimento ai casi giudiziari che hanno visto il dott. GRAUSO come protagonista.
2) Sulla posizione di critica del GRAUSO nei confronti della magistratura cagliaritana.
Anche con riferimento a tale aspetto, non consta quale sia la posizione assunta dalla Procura della Repubblica.
In ogni caso, appare evidente come, ai fini della ricostruzione del peculiare contesto in cui si sono verificate le numerose vicende esposte dal denunziante, si sarebbe dovuto accertare quali fossero i rapporti tra il dott. LOMBARDINI ed i magistrati della Procura e del Tribunale di Cagliari ed all’uopo si sottolinea, quale investigazione suppletiva, l’acquisizione delle dichiarazioni di quei magistrati dell’ufficio Giudiziario di Cagliari che erano più legati a LOMBARDINI, come il Procuratore Generale di Cagliari. Dott. PINTUS, ed il Giudice RILLA per conoscere da loro quali fossero le confidenze ricevute dal dott.LOMBARDINI in ordine ai rapporti di quest’ultimo con i magistrati che hanno condotto inchieste nei confronti del dott. GRAUSO e che sono stati dallo stesso criticati pubblicamente ne corso della sua tenace difesa del LOMBARDINI.
Soltanto in questo contesto, infatti, è possibile stabilire se alcune iniziative giudiziarie che hanno coinvolto il dott. GRAUSO siano o meno legate alla difesa del giudice suicidatosi l’11 agosto 1998.
In ogni caso è assolutamente indispensabile procedere all’accertamento dei rapporti tra i magistrati che nel tempo si sono interessati delle questioni del dott. GRAUSO con il dott.LOMBARDINI.
3) Sulla vicenda ARBATAX 2000.
Anche con riferimento a tale profilo del problema non emerge chiaramente quale sia la posizione assunta dalla Procura se di disinteresse o altro, sebbene anche tale vicenda, come quella precedentemente rievocata, appare di fondamentale importanza per la ricostruzione dei fatti esposti e che trovano il loro culmine nella vicenda dell’apertura del procedimento ex 2409 cod.civ.
Anzitutto occorre accertare chi ebbe ad impedire che l’accordo i programma con la Regine Sardegna venisse realizzato. Ed a tal fine l’accertamento potrebbe condurre sempre a quel SANNA Emanuele di cui si dirà.
Come ampiamente documentato dal GRAUSO nell’esposto, egli aveva pubblicamente denunziato il Presidente della Giunta regionale, il dott. PALOMBA, diessino ed ex magistrato legato agli ambienti giudiziari cagliaritani il quale aveva risposto, agli attacchi ed alle iniziative politiche del dott. GRAUSO, con una sinistra previsione (… chi pensa di poter azzannare spensieratamente il PDS ben che gli vada ci rimette i denti).
Sul punto, non si comprende quale sia la posizione assunta dal pubblico ministero.
In ogni caso, al di là dei tentativi di fornire una lettura riduttiva dell’episodio, emerge chiaramente l’esigenza di approfondire i rapporti esistenti tra il PALOMBA ed il dott.PIANA, tra il PALOMBA e l’allora vicedirettore de La Nuova Sardegna, Giorgio MELIS.
Sul punto si segnala l’esigenza di acquisire la testimonianza del Giudice RILLA di fronte al quale il dott. Carlo PIANA ebbe a auspicare, prima dello svolgimento delle competizioni politiche alle quali partecipò il dott. GRAUSO con il Nuovo Movimento, che egli non vincesse le elezioni.
Ma assai più concretamente, occorrerebbe procedere ad accertare un’altra circostanza per riempire di significato l’affermazione, altrimenti priva di contenuto, circa il fatto che non vi sarebbe alcuna prova che, all’epoca della nascita del Nuovo Movimento, vi fosse un preciso legame e, soprattutto, un preciso accordo tra esponenti del PDS ed esponenti della magistratura.
Si tratta, infatti, questo di un punto che la stessa richiesta di archiviazione fa mostra di ritenere assolutamente rilevante ai fini della ricostruzione, non solo del clima ma anche della fattispecie giudiziaria ipotizzata sebbene, poi, di fatto nessun accertamento si sia svolto sul punto.
II B) IL GENERALIZZATO CLIMA DI AVVERSITA’ DELLA MAGISTRATURA NEI CONFRONTI DEL GRAUSO.
B1- I processi per diffamazione.
1. La vicenda ALIQUO’.
La ricostruzione della vicenda è anzitutto avvenuta, da parte della richiesta di archiviazione, in maniera non del tutto precisa.
Il dott. GRAUSO, infatti, si era limitato a segnalare un elenco di vicende giudiziarie che lo avevano visto coinvolto nonché gli inquietanti riflessi che quelle iniziative giudiziarie avevano avuto sulla stampa locale.
La vicenda relativa al dott. ALIQUO’ era stata indicata come particolarmente significativa non tanto per il contenuto della sentenza di condanna a carico del dott.GRAUSO, contenuto neppure preso in considerazione dal medesimo ma che pure avrebbe potuto esserlo, visto che per gli stessi fatti dinanzi al Tribunale di Monza GRAUSO ha chiuso la sua vicenda con una sentenza ex art.444 cod.proc.pen. ad 1 milione di multa, ma per l’iter che ha contraddistinto quel procedimento.
La richiesta di archiviazione osserva, anzitutto, che, contrariamente a quanto osservato dal denunziante, non sarebbe vero che il processo instaurato contro di lui sarebbe durato solo 48 giorni.
Si tratta di un ennesimo tentativo di minimizzare il dato riferito dal GRAUSO.
Costui, infatti, non aveva affatto denunziato una siffatta circostanza. Costui, infatti, aveva segnalato che mentre « nei confronti di un comune cittadino, presso la Procura di Cagliari un processo per diffamazione giunge a dibattimento dopo circa 5 anni dal giorno in cui il reato viene iscritto nell’apposito registro» « nei confronti del P.M. ALIQUO’ sono state bruciate tutte le tappe: 48 giorni! ».
Era evidente che il dott. GRAUSO segnalava l’incredibile velocità del passaggio tra iscrizione ed inizio del processo ed all’uopo si erano allegati i decreti che dispongono il giudizio immediato depositati al GIP il 15 gennaio 1999, ove si indicava nel 27 novembre 1999, la data di iscrizione nel registro notizie di reato (appunto 48 giorni).
E‘ ovvio, a questo punto, il senso della circostanza rappresentata all’A.G. ed il significato e la direzione degli accertamenti che si sarebbero dovuti compiere soprattutto ove si consideri che, sul piano giuridico, come giustamente riportato dal pubblico ministero, l’abuso di ufficio si può configurare anche nel caso di distorsione della funzione giurisdizionale.
In effetti, ciò che si era evidenziato era il fatto che, con riferimento ad un processo dall’alto significato emotivo, si era voluto imprimere un ritmo non consueto almeno per quello che sono i tempi di trattazione di una normale querela per diffamazione.
Il punto, ovviamente, avrebbe necessitato un ben differente approfondimento investigativo al fine di accertare tempi e modalità di passaggio alla fase del giudizio di un normale procedimento per diffamazione mentre, sul punto, non si riesce a comprendere il riferimento alla circolare del CSM il cui contenuto è ignoto allo scrivente (agli atti ve ne è una ma tratta solo dei magistrati sottoposti ad indagini) e che comunque, si stenterebbe a comprendere perché, se è certamente condivisibile l’indirizzo di definire rapidamente i procedimenti che vedono i magistrati sottoposti ad indagine, del tutto singolare apparirebbe un indirizzo del genere con riferimento al caso di processi che vedono i magistrati persone offese.
In ogni caso, pur non conoscendosi tale circolare e pur ammettendo che la stessa abbia imposto siffatto celere passaggio alla fase del dibattimento talune ulteriori considerazioni debbono comunque essere svolte perché sono emerse alcune circostanze – di cui si tratta nei paragrafi che seguono – che meritano di essere approfondite ed eventualmente essere sottoposte ad ulteriore verifica.
B2 -L’accanimento giudiziario.
1. Iscrizione di LIORI nel registro indagati per favoreggiamento in relazione al sequestro Melis.
Occorre qui procedere alla audizione di Antonio Angelo Liori. Secondo la richiesta di archiviazione – del che non v’è evidentemente ragione di dubitare – “si è accertato che non esiste alcuna iscrizione [….] a carico del Liori e che, dunque, il rilievo del Grauso – frutto evidentemente di cattiva informazione – non appare meritevole di considerazione”.
La fonte delle notizie, infatti, è costituita da Liori al quale, evidentemente, occorre fare direttamente riferimento per apprendere quali iniziative sono state adottate dalle autorità sarde in relazione alla sviluppo delle indagini sul sequestro di Silvia Melis.
In ogni caso, va qui evidenziato che la notizia non è così peregrina se è vero, e sul punto è doveroso eseguire i dovuti accertamenti, che nel 1998 il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Sardegna chiedeva alle Procure della Repubblica di Cagliari e di Palermo conferma dell’esistenza di un procedimento penale per favoreggiamento personale nei confronti del Liori.
2. L’audizione di Alessandra Marongiu
Occorre qui procedere alla audizione di Alessandra Marongiu.
Grauso aveva segnalato la singolare circostanza di una audizione della Sig.na Marongiu con modalità tali da farle vivere una esperienza “difficile da dimenticare” in un periodo nel quale Grauso era attivamente impegnato nella propaganda elettorale del 1997.
Afferma, in maniera del tutto apodittica, che il rilievo del Grauso si sarebbe rivelato infondato, “essendosi invece accertato, indipendentemente dalle sensazioni provate dalla Marongiu, nel corso dell’attività istruttoria, che ella è stata sentita dalla P.G. su delega del P.M., quale persona informata sui fatti nell’ambito di uno specifico procedimento penale relativo al sequestro di Silvia Melis.
Per vero, da tale considerazione non è dato comprendere la ragione per la quale dovrebbe prescindersi dalle sensazioni provate dalla Marongiu.
Le sensazioni, infatti non sono cose irrilevanti.
Le sensazioni sono percezioni anzi, più che delle semplici percezioni. Sono elaborazioni critiche che derivano dalla percezione. Ora, sebbene la sensazione possa essere condivisa o meno, la percezione è un dato obiettivo che origina da una situazione di fatto obiettivamente accertabile. E poiché la Marongiu fa riferimento ad una esperienza “difficilmente dimenticabile” occorre accertare a cosa ella abbia inteso fare riferimento non dimenticando che qualsiasi cittadino che viene a contatto con gli organi inquirenti dovrebbe vivere questa esperienza senza traumi (ciò che, invece non sembra essere avvenuto nella specie).
È ovvio che solo l’accertamento di cosa sia capitato alla Sig.na Marongiu consentirà di accertare se vi sia stato, nel comportamento della polizia giudiziaria, una violazione di legge.
E solo tale approfondimento consentirà di stabilire se dietro il comportamento del verbalizzante vi siano state precise indicazioni del magistrato inquirente da ricondurre all’interno della fattispecie concorsuale.
3.La videocassetta dei collaboratori.
Nel prendere atto della circostanza che l’A.G. di Cagliari ha trasmesso gli atti a quella di Palermo e che altri accertamenti preliminari sarebbero ancora in corso sul punto, non si comprende la ragione della richiesta di archiviazione. Evidentemente, infatti, Grauso aveva intesto fare riferimento al contenuto della cassetta e, cioè, alle dichiarazioni dei due collaboranti (uno dei quali, peraltro, recentemente suicidatosi in circostanza molto inquietante, come riportato dalla stampa nazionale) che, secondo quanto è dato sapere, avrebbero fatto precise accuse ad un magistrato della Procura di Cagliari, accuse che, in certo senso, evidenzierebbero ulteriormente quel clima denunziato dal GRAUSO.
Al riguardo, non ci si può limitare a prendere atto della scelta del pubblico ministero, ma si deve insistere affinchè gli accertamenti di quel procedimento siano acquisiti nel presente.
4.Le indagini del Dott. Pani senza notizie di reato.
Nonostante il tentativo di minimizzare l’esito della indagine, si deve rilevare come gli accertamenti condotti dal pubblico ministero abbiano consentito di accertare come il pubblico ministero abbia effettivamente proceduto all’iscrizione di Nicola Grauso sul registro delle notizie di reato in assenza di una notitia criminis.
In effetti, lo rileva anche la richiesta di archiviazione, all’esito di un carteggio tra il Dott. Pani e la Guardia di Finanza di Cagliari, carteggio scaturito nell’ambito di quel procedimento di volontario giurisdizione che si concluderà con la procedura ex art. 2409 cod. civ., la Guardia di Finanza il 17 novembre 1998 rappresentava alla Procura richiedente che “i dati obiettivi ai rapporti sopra descritti non sembravano configurare situazioni di irregolarità e quantomeno devono essere definiti formalmente corretti”.
L’insussistenza di qualsivoglia notizia di reato, pare essere altresì confermata dalla deposizione del Col. Andretta il quale ha ribadito che la verifica fiscale condotta sulla VIDEOLINA non era stata trasmessa alla Procura perché non erano emerse notizie di reato.
Ciò nonostante, emerge per tabulas, che il Dott. Pani ha iscritto a carico del Dott. Grauso la notizia di reato per violazione dell’art. 2621 cod. civ. e L. 516/1982, recante n.254/99 cui fece seguito, il 9 febbraio 1999 un provvedimento di sequestro di documentazione nei confronti dello stesso Dott. Grauso.
Orbene, secondo il pubblico ministero, la lamentela del Grauso sarebbe infondata, perché “con riferimento alla lamentata indebita acquisizione della notitia criminis, si evidenzia che il Dott. Pani, nella sua delega del 19 ottobre 1998 lungi dal ricercare abusivamente una notizia a carico del Grauso, ha semplicemente inteso approfondire e arricchire gli elementi già acquisiti nel corso del procedimento ex 2409 cod. civ., nel cui ambito, peraltro, di certo rilevava la situazione fiscale della VIDEOLINA”. (p.32).
A parte tale ultimo rilievo (non si comprende quale tipo di rilevanza assume il rapporto VIDEOLINA – UNIONE SARDA) la richiesta di archiviazione ca</p>de in una clamorosa contraddizione posto che, al di là di quelli che sono o possono essere stati gli sviluppi informativi conseguiti nell’ambito della procedura ex art. 2409 cod. civ., è la stessa richiesta (pag. 29) a rilevare che “con provvedimento del 5 febbraio 1998 a firma del Dott. Pani, in cui si faceva espresso riferimento alla suddetta verifica fiscale, ai bilanci de l’UNIONE SARDA e all’informativa del 17 novembre 1998, veniva iscritti Grauso Nicola e Campana Paolo come persone sottoposte ad indagini”.
Ora, la informativa 17 novembre 1998, come si evince dalla stessa richiesta, è proprio quella nella quale la Guardia di Finanza scriveva che i dati obiettivi ai rapporti sopra descritti non sembrano configurare situazioni di irregolarità sicchè è certamente fondato quanto riferito dal Dott. Grauso e, cioè, che l’A.G. avrebbe proceduto ad una iscrizione sul registro notizie di reato senza una vera notizia e, sempre con tale carenza, avrebbe preceduto ad emettere un provvedimento il sequestro 9 febbraio 1999, incidente su una libertà costituzionalmente protetta.
Non è un caso che il pubblico ministero si sia dovuto soffermare anche su un argomento residuale, quello della possibilità, ad opera del pubblico ministero, di prendere liberamente e di propria iniziativa notizia del reato.
Per vero, sul punto il pubblico ministero si inoltra su un terreno un po’ pericoloso (tanto che tale argomento, che se fosse fondato, sarebbe totalmente risolutivo, viene utilizzato in via residuale).
La Corte Costituzionale, infatti, ha avuto modo di mettere in discussione l’esistenza stessa del potere di indagine in mancanza di una notizia di reato (C. Cost. 20.11.2000, n. 511).
La legge, infatti, non conferisce un amplissimo potere di svolgere indagini a propria discrezionalità basandosi su mere supposizioni o ipotesi.
L’esigenza di rispettare obiettività, imparzialità e neutralità, comporta la rigorosa sussistenza di limiti alla discrezionalità (l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, infatti, si realizza non solo e non tanto nel momento statico di applicazione della legge ad un caso concreto, ma anche in quello dinamico allorquando il p.m. acquisisce gli elementi necessari a provocare l’intervento della giurisdizione).
Il potere di investigazione diretto alla ricerca della notizia di reato è, infatti, tipico della polizia giudiziaria sicchè laddove esso sia esercitato dal pubblico ministero costui si troverebbe esposto ad una carenza radicale di giustificazione costituzionale (tant’è che, l’intervento della Corte Costituzionale, nel precedente appena rievocato, aveva ad oggetto la risoluzione di un conflitto di attribuzione che presuppone, come noto, l’esercizio di una competenza non spettante in radice al potere coinvolto).
Né, del resto, è possibile, come sembra argomentare il pubblico ministero, trarre dall’art. 330 c.p.p., elementi interpretativi per sostenere che, al pubblico ministero, siano riconosciuti poteri per “preindagare” prima della formalizzazione di una notizia di reato.
Va qui, anzitutto, evidenziato che, da un punto di vista dinamico, la “notizia di reato” è acquisita, fisiologicamente, all’esito dell’attività di polizia di sicurezza vale a dire come naturale estrinsecazione dell’attività di prevenzione. In secondo luogo, stante l’appartenenza dell’attività di acquisizione della notizia di reato al corredo naturale delle attività di polizia in generale, si deve evidenziare come dal contesto costituzionale si ricava il principio in virtù del quale le attività di polizia non si possono confondere con quelle del pubblico ministero appartenendo esse a due “poteri” differenti dello Stato. In terzo luogo, sempre sotto il profilo costituzionale, si deve rilevare che l’unico punto di contatto tra attività di polizia e quelle tipiche dell’A.G., è costituito dall’art. 109 Cost. che nello stabilire la disponibilità diretta della p.g. da parte dell’A.G. esalta l’alterità di ruoli e di funzioni.
Correttamente ricostruito il quadro normativo, l’art. 330 c.p.p. assume un significato assolutamente inequivoco, nel senso che il dovere di prendere notizia di reati anche di propria iniziativa, presuppone che l’illecito penale si sia realizzato, con conseguente necessità di escludere, proprio sul piano letterale, che prima di tale momento possa sussistere una legittimazione allo svolgimento della benché minima funzione di ricerca della notizia di reato che integrerebbe una invasione di campo, non consentita sul piano costituzionale, della sera di attribuzione della polizia.
L’art. 330 c.p.p., dunque, ancorché possa sembrare ambiguo nella sua formulazione letterale, è chiarissimo ove letto alla luce dei principi costituzionali richiamati come, del resto, evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale.
A fronte di tale principio, assume sempre più consistenza l’esigenza di approfondire ulteriormente le ragioni per le quali il Dott. Pani abbia ritenuto di svolgere indagini nei confronti del Dott. Grauso in mancanza di una notizia di reato.
Se, invero, il dato normativo esclude l’ammissibilità di preindagini sul mero sospetto investigativo, si deve ritenere che l’iniziativa del Dott. Pani di procedere alla apertura di un procedimento penale nonostante la Guardia di Finanza avesse escluso qualsiasi rilevanza penale della condotta dello stesso, costituisce una sicura violazione di legge (art. 330 c.p.p.) certamente rilevante ai fini della integrazione della materialità del reato di abuso di ufficio ex art. 323 c.p.
È ovvio, si conviene sul punto con il pubblico ministero – che tutto ciò non basta per elevare una contestazione di abuso di ufficio neppure sotto il profilo della distorsione dell’attività giudiziaria – dovendosi necessariamente accertare se una siffatta violazione dell’art. 330 c.p.p. sia stata posta in essere, appunto, per danneggiare il Dott. Grauso.
Al riguardo, è indispensabile svolgere una ulteriore indagine perché al cittadino comune non è dato conoscere le ‘segrete’ cose degli uffici giudiziari. L’accertamento qui invocato, è tendente ad accertare come l’art. 330 c.p.p., sia stato applicato dall’A.G. di Cagliari e se, per caso, una più lata applicazione – come tale pur sempre illegittima – del potere di prendere notizia dei reati da parte del pubblico ministero, sia stata, negli anni, generalmente effettuata.
È ovvio che solo laddove l’art. 330 c.p.p. sia stato applicato estensivamente in maniera generalizzata è possibile escludere una strumentazione ad personam dell’atto dell’ufficio e, dunque, quella distorsione della funzione giudiziaria in astratto in grado di integrare il delitto in questione.
B3 – La campagna stampa ‘circolare’.
1. L’anticipazione della vicenda relativa alla abusiva intercettazione telefonica
Anche con riferimento a tale capitolo dell’inchiesta le risultanze delle indagini hanno sostanzialmente confermato le deduzioni del dott. Nicola GRAUSO.
Costui ha evidenziato la singolare circostanza per la quale si è verificato, in talune occasioni, che La Nuova Sardegna abbia segnalato, sulle colonne del quotidiano, notizie di reato contro il dott. GRAUSO, notizie, poi, raccolte dall’A.G. cagliaritana che ne ha fatto oggetto di inchieste che hanno ricevuto ampia divulgazione sempre attraverso il predetto giornale.
Ebbene, la richiesta di archiviazione (pag.34) ha evidenziato come effettivamente «la Procura della Repubblica di Cagliari ha aperto due procedimenti penali a carico del GRAUSO in base a notizie d stampa pubblicate da ‘La Nuova Sardegna’».
Il fatto poi che, come segnala sempre la richiesta in argomento, l’apertura delle inchieste sia avvenuta a seguito di precise segnalazione della DIGOS di Cagliari, non si vede cosa rilevi rispetto al problema, evidenziato, che La Nuova Sardegna e l’A.G. di Cagliari abbiano agito in singolare sinergia.
Il punto, evidentemente, necessita di ben altri approfondimenti al fine di stabilire, attraverso opportuni accertamenti di polizia giudiziaria, in che modo La Nuova Sardegna si sia procurata le notizie che, poi puntualmente, hanno attivato il meccanismo circolare di cui si è parlato.
Deve essere qui considerato che nessuna valenza possiede la circostanza, evocata dal pubblico ministero, secondo la quale sarebbero stati aperti anche altri procedimenti a seguito di denunzie del LIORI e che lo stesso Mario LISSIA, direttore del La Nuova Sardegna, sarebbe stato più volte indagato dalla Procura cagliaritana.
Invero, non si conosce a che titolo e per iniziativa di chi LISSIA sarebbe stato indagato e neppure quale l’esito di tale procedimento. Si deve qui rilevare che la circostanza evidenziata dal GRAUSO è che è avvenuta l’apertura di procedimenti penali a suo carico a seguito di fatti esposti su La Nuova Sardegna. Il fatto che altri procedimenti sarebbero stati aperti, del pari, non indebolisce affatto il dato obiettivo rimasto accertato e, cioè, che La Nuova Sardegna ha funto da tramite per l’apertura di procedimenti penali a carico di (anche) di Nicola GRAUSO.
Né pare avere qualche pregio il fatto che LISSIA avrebbe negato di aver avuto confidenze dagli ambienti giudiziari! Ci si sarebbe stupiti del contrario, e tanto basta ad evidenziare la inutilità di un siffatto accertamento che, peraltro, confonde la causa con l’effetto perché ciò che si è evidenziato da parte del GRAUSO non è tanto (almeno con riferimento a tale circostanza) la fuga di notizie quanto il fenomeno inverso, la singolare convergenza di iniziative di un quotidiano con quelle di un organo pubblico.
Il problema, peraltro, ha assunto una notevole incidenza, anche in questo caso pienamente verificato in punto di fatto, con riferimento alla vicenda che ha portato all’apertura di un fascicolo a carico di GRAUSO per violazione dell’art.617 cod.pen..
In effetti è stato accertato che era stata la DIGOS di Cagliari a inviare, quale notizia di reato, la copia di un articolo comparso su La Nuova Sardegna riguardante l’esistenza della centrale telefonica clandestina.
Osserva la richiesta di archiviazione, per vero assai poco conferentemente, che dagli atti del procedimento emergerebbe che il LISSIA aveva pubblicato il suo articolo basandosi su notizie di stampa relative a perquisizioni eseguite dai Carabinieri di Cagliari e che la procura di Cagliari aveva trasmesso a tutte le Procure interessare copia di un esposto con cui GRAUSO aveva dedotto, a proprio difesa, che tutti i giornali d’Italia hanno apparecchiature scanner idonee a captare le conversazioni fatte con i telefoni cellulari.
Tuttavia, la cronologia non è corretta e, sul punto, è ovvia la esigenza di procedere alle opportune investigazioni suppletive.
Il dott. PANI, infatti, risulta aver iscritto in data 19 settembre 1998 CUGUSI Claudio per il reato di 617, comma 1° e 3° c.p., 617 bis, comma 1° e 2°, c.p. 18, R.D. 1067/1923 e 195 DPR 156/73 commesso dal 1997 ad epoca imprecisata in Cagliari.
Nell’articolo de La Nuova Sardegna del 13 agosto 1998, nel quale, appunto, è stata data anticipazione della notizia di reato, si legge che «e ora nell’inchiesta anche un giornalista»; «di certo è stato sentito dai magistrati a sit»; «non ci sono riscontri ufficiali sul nome, che pure circola con insistenza, che sarebbe legato all’attività d’intercettazione telefonica».
Il 14 agosto 1998, anche Il Messaggero pubblica un articolo dal titolo «intercettazioni di un cronista cagliaritano».
Il 2 settembre 1998, Mari LISSIA pubblica un articolo dal titolo «Indagato Antonangelo LIORI», «negli uffici della Procura cagliaritana è filtrata la conferma sul coinvolgimento nell’inchiesta giudiziaria di CUGUSI, è indagato per via di una presunta attività di intercettazione telefonica. L’ipotesi d’accusa è riferita all’art.617 bis c.p.».
Non solo, dunque, 17 giorni prima della iscrizione ufficiale di CUGUSI sul registro ex art.335 c.p.p. è risultato che LISSIA parlava di «ipotesi di accusa» ma precisava, in maniera tanto candida quanto inquietante, che la conferma del coinvolgimento di CUGUSI proveniva dagli «uffici della procura cagliaritana».
Tutto ciò la dice lunga sulla bontà della dichiarazione del LISSIA e sulla esigenza di svolgere, evidentemente, ben altri approfondimenti che vadano ben al di là delle scontate dichiarazione che possono essere rilasciate da persone fin troppo interessate a negare anche l’evidenza.
Ma non basta.
LISSIA, anticipa anche «stando agli accertamenti compiuti dalla procura della Repubblica CUGUSI si sarebbe servito di un apparecchio che …» con il che egli conferma di agire dietro ben precise informazioni.
Sul punto si deve segnalare anzitutto che tali informazioni hanno provocato una serie di reazioni sulle quali è opportuno svolgere approfondimenti.
Anzitutto, consta che il Pres.dell’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, Mauro MANUNZA, il giorno successivo all’eclatante anticipazione dell’inchiesta giudiziaria a carico di CUGUSI inoltrava, al Procuratore della Repubblica di Palermo ed a quello di Cagliari una richiesta di informazioni tendente a stabilire se CUGUSI risultasse indiziato in relazione «ad una presunta attività di intercettazioni clandestine di comunicazioni telefoniche il cui contenuto è oggetto di inchiesta giudiziaria».
Non è stata acquisita, nel presente procedimento, la risposta acquisita dalle Autorità Giudiziarie richieste dal Presidente dei Giornalisti che, però, potrà essere acquisita e, si può anticipare, è stata del tutto negativa.
Il punto, ovviamente, deve essere approfondito perché appare singolare che, mentre ufficialmente nessuno aveva notizie, LISSIA anticipa la pendenza di una inchiesta che, all’epoca non sembrava neppure in pectore!
E del resto, sul punto, non si comprende come dalla pretesa ed asserita trasmissione da parte della Procura cagliaritana a tutte le procure interessate di una copia di un esposto del GRAUSO, si possa spiegare la anticipazione da parte del LISSIA di notizie tanto precise e circostanziate.
Ma v’è di più.
L’11 settembre 1998, La Nuova Sardegna pubblicava una lettera di Claudio CUGUSI con la quale lo stesso lamentava l’incredibile anticipazione di notizie.
CUGUSI così esprimeva i suo pensiero: «da un articolo pubblicato nei giorni scorsi sulla Nuova Sardegna ho appreso che il mio nome sarebbe iscritto nel registro delle notizie di reato per l’ipotesi di intercettazioni abusive in qualche modo collegate alla liberazione di Silvia MELIS […]. Grazie agli accertamenti effettuati successivamente nel registro della Procura presso il tribunale e presso la pretura di Cagliari ho scoperto di non essere indagato».
La risposta del LISSIA (almeno così sembra doversi tradurre la sigla m.l.)? Non si è fatta attendere. Lo stesso 11 settembre cosi rispondeva: «Sulle normali frequenze della cronaca il signor CUGUSI sembra avere qualche difficoltà a verificare le notizie. Niente di male: un po’ di pazienza e sarà informato di ogni dettaglio ». Cosa pensare? Che LISSIA è dotato di poteri paranormali oppure che egli era ben informato? E se la seconda ipotesi sembra essere la più accreditabile, da chi il LISSIA ha ricevuto le informazioni?
Un altro accertamento, appare a questo punto indispensabile.
Oltre all’audizione di CUGUSI, suo malgrado coinvolto in questa querelle, è ovvio come si debba accertare chi informasse il LISSIA con tale tempestività e puntualità.
Soprattutto, è da accertare quale indagini abbia fatto la procura di Cagliari, tanto attenta a recepire la notizia di reato del LISSIA, con riferimento a tale situazione visto che, come risulta dagli atti del fascicolo relativo al procedimento a carico del GRAUSO per violazione dell’art.617 c.p., il 12 settembre 1998 il dott. PANI trasmetteva alla DIGOS di Cagliari di effettuare accertamenti preliminari.
3. L’anticipazione della pubblicazione della notizia della pendenza del procedimento penale per il fallimento della ARBATAX 2000.
Il fatto denunziato dal GRAUSO è risultato confermato.
In effetti il 14 e 15 ottobre 1998 su La Nuova Sardegna veniva ampiamente anticipata l’apertura di un procedimento per il fallimento dell’ARBATAX 2000 spa.
Secondo la richiesta di archiviazione, tuttavia, poiché dette notizie sarebbero state contenute nel ricorso ex art.2409 cod.civ., ricorso notificato entro il 10 ottobre 1998, La Nuova Sardegna avrebbe ben potuto apprendere da tale iniziativa la notizia del predetto fallimento.
Si tratta, tuttavia, di una illazione priva di ogni accertamento specifico ed assai poco plausibile, posto che la notifica di cui si tratta era destinata a soggetti che nessun interesse avevano a divulgare il contenuto del ricorso di cui si discute.
Occorre pertanto accertare da chi quella notizia sia stata acquisita dal cronista.
Se fosse anche vero che la divulgazione in questione non costituisca violazione di un segreto (sebbene qualche perplessità si possa sul punto anche nutrire trattandosi di atti introduttivi di procedimenti di volontaria giurisdizione, come tali insuscettibili di pubblicazione) è certo che, ai fini della configurazione di quella distorsione di cui parla lo stesso pubblico ministero come fattispecie riconducibile al paradigma dell’art.323 cod.pen., interessa sapere perché La Nuova Sardegna sia stata posta in condizione di conoscere prima di ogni altro mezzo di informazione e perfino pure prima dei diretti interessati, le iniziative giudiziarie dell’A.G. cagliaritana nei confronti del GRAUSO e del suo gruppo.
4. L’anticipazione della pubblicazione della notizia della pendenza del procedimento penale per comunicazioni sociali.
L’episodio narrato dalla richiesta di archiviazione risulta allo scrivente – si tratterà certamente di un suo limite – incomprensibile.
Il fatto denunziato e documentato è molto semplice: « il 14 ottobre 1998 su La Nuova Sardegna veniva pubblicato un articolo, dal titolo di Mauro LISSIA nel quale si anticipavano nuovi guai giudiziari per il Gruppo Editoriale facente capo al sottoscritto, dandoli come già accertati e come già avvenuta la notifica di una informazione di garanzia per il reato di false comunicazioni sociali».
E’ vero che nel corso degli anni il dott. GRAUSO ha ricevuto molti atti dalla Procura di Cagliari e che, pertanto, potrebbe anche aver perso contezza del numero e trovarsi, dunque, disorientato.
Certo è che l’unica informazione di garanzia ricevuta da GRAUSO in un torno di tempo compatibile con l’articolo e per i fatti di cui si tratta è quella em</p>essa in data 9 febbraio 1999 allorquando veniva notificato dal dott. PANI un decreto di sequestro, con l’indicazione della sua equipollenza come informazione di garanzia ex art.369 cod.proc.pen., per i reati di cui all’art.4 L.516/1982 e 2621 cod.civ. contestando una serie di fatture emesse dal medesimo GRAUSO nei confronti delle società VIDEOLINA s.p.a., L’UNIONE SARDA s.p.a. ed EXOL s.p.a. aventi ad oggetto prestazioni di consulenza, collaborazione e studi.
Secondo la richiesta di archiviazione ci si troverebbe, però, di fronte ad una illusione ottica, perché, in realtà, nell’articolo in questione si sarebbe fatto riferimento ad un’altra informazione di garanzia quella relativa alla vicenda PEPCO.
Ma illusione ottica a parte, si tratta della singolare ed ennesima coincidenza di una clamorosa anticipazione di un atto che, per sua natura, dovrebbe essere contornato delle dovute cautele per tutelare la riservatezza della persona che la riceve.
Nell’articolo in questione si parla nientemeno che della nomina del difensore, avv. CONCAS, da parte del CAMPANA.
Sul punto, si ritiene necessario procedere alla audizione del pres.CAMPANA.
II C – Il “Commissariamento” de l’Unione Sarda
Il capitolo in questione rappresenta il nucleo centrale della denunzia del Dott. Grauso e, nonostante i tentativi di minimizzare e ridurre il ruolo dei vari protagonisti della vicenda da parte del pubblico ministero, si può constatare come gli accertamenti eseguiti, sebbene non totalmente esaustivi per quel che si dirà, abbiano comunque finito per confermare l’ipotesi formulata e, cioè, la esistenza di un piano ordito per sottrarre al denunziante il controllo de L’UNIONE SARDA.
In effetti, all’esito delle indagini, il pubblico ministero ha dovuto osservare coma la vicenda non appaia di certo cristallina e ciò, soprattutto, per la palese contraddittorietà (il p.m. dice che sarebbero solo NON CONVICENTI) ed implausibilità delle dichiarazioni del SANNA.
Ma occorre procedere con ordine per evitare, come sembra accadere dalla lettura della richiesta di archiviazione, di smarrire la strada.
Grauso – in estrema sintesi – ha segnalato all’A.G. di aver avuto precisi messaggi in ordine al fatto che l’operazione ex 2409 cod.civ. era volta a sottrargli il giornale e la TV.
Sul punto, il dott. Grauso aveva indicato precise fonti informative dalle quali aveva appreso tale disegno (dott. Giorgio Ribolini e dott. Camponovo le dichiarazioni dei quali erano state registrate dallo stesso Grauso a loro insaputa e le relative audiocassette prodotte agli atti).
Secondo quanto riferivano Ribolini e Camponovo al dott. Grauso, il Sanna Emanuele, esponente del P.D.S. regionale, avanzò una richiesta di acquisizione de L’UNIONE SARDA per qualche miliardo soggiungendo che, se tale proposta fosse stata accettata dal dott. Grauso , sarebbero finiti i suoi guai giudiziari.
Occorre cominciare ad osservare come tale dinamica sia risultato pienamente confermata.
Procedendo con il solito metodo, costituito dall’assumere la dichiarazione della persona più esposta, nella specie del Sanna Emanuele, e trarre dalle di lui interessate dichiarazioni le conseguenti considerazioni, il pubblico ministero ha conseguito il risultato, ampiamente prevedibile, di acquisire una netta negazione dei fatti.
Tuttavia, sebbene, come riporta la richiesta di archiviazione, il Sanna abbia escluso di avere quantificato una proposta di acquisto e di avere accennato in alcun modo alle grane giudiziarie del giornale, è chiaramente emerso:
– che il Camponovo ha riferito che il Sanna aveva manifestato la disponibilità a sborsare qualche miliardo per l’acquisto del giornale;
– che il Sanna ha spiegato che il PDS di cui era segretario regionale, aveva subito numerosi attacchi dai mass media e che pertanto numerosi imprenditori di sinistra (quali?) si erano dimostrati interessati a fondare un nuovo giornale per contrastare il monopolio del L’UNIONE SARDA negando tuttavia un interessamento per L’UNIONE SARDA;
– che il Camponovo ha smentito il Sanna nel senso che effettivamente quest’ultimo gli chiese se poteva farsi promotore di un’eventuale offerta di acquisto nei confronti del dott. Grauso;
– che anche Ribolini ha smentito il Sanna nel senso che anche lui aveva ricevuto identica richiesta per rappresentare al Grauso che vi era un gruppo di imprenditori disposti ad acquisire il giornale;
– che lo stesso Ribolini ha poi confermato quanto da lui confidato al Grauso e, cioè, che il Sanna aveva detto che “avrebbe avuto la garanzia che sarebbero finiti i suoi problemi di carattere giudiziario ed economico”.
Se si considera questa sequenza di dati probanti emerge che il Sanna ha rappresentato al Grauso la sua disponibilità ad acquistare il giornale prospettando, come contropartita, “qualche miliardo” e la “cessazione dei suoi guai giudiziari”.
Ci sono tutti gli ingredienti per considerare la manovra del Sanna penalmente rilevante se ritiene certo del fatto che L’UNIONE SARDA non valeva qualche miliardo (si ricordi che la transazione con lo ZUNCHEDDU avviene a 100 miliari) e che il Sanna dimostra di poter “disporre” dei guai giudiziari del Grauso e di poterli gestire, in senso favorevole o non, al dott. Grauso a seconda di come lo stesso si fosse determinato di fronte alle proposte di esso Sanna.
Certamente Sanna ha tentato di minimizzare. Ha sostenuto che la proposta per rilevare L’UNIONE SARDA non fu fatta da lui ma gli fu prospettata da Camponovo.
Tale versione, però, oltre ad essere smentita da Camponovo (il quale dichiara che Sanna era portavoce di un gruppo di imprenditori interessati all’acquisto de L’UNIONE SARDA) e da Ribolini, contrasta con la logica posto che non si vede come una simile proposta (per qualche miliardo) si sia potuta concretizzare dal lato del Grauso.
Il Camponovo, per parte sua, ha tentato di smentire Ribolini precisando che i guai giudiziari sarebbero costituiti dalle “controversie giudiziarie collegare al bene oggetto di trasferimento”.
Sennonché, tale spiegazione appare davvero risibile (come si suol dire: un salvataggio in corner) posto che non c’erano controversie particolari da risolvere e, comunque, non si vede perché, nella trattativa di una cessione di una società debba entrare la questione dell’accollo di un debito che appartiene al patrimonio della società compravenduta.
In sintesi, dunque, la manovra tentata dal Sanna è pienamente comprovata.
Al fine della corretta qualificazione giuridica e di replicare ad una considerazione del pubblico ministero è ovvio che nessuna importanza assume la circostanza per la quale la proposta del Sanna non avrebbe avuto modo di influire sulle determinazioni del Grauso circa la sorte del suo giornale e, ciò, per due fondamentali ordini di considerazioni.
La prima, intuitiva, è che, ovviamente, essendo il fatto ipotizzabile rilevante anche a livello di tentativo, ciò che rileva è l’idoneità del comportamento ad incidere sulla libertà morale del soggetto a cui la proposta viene indirizzata.
La seconda, invece, richiede un approfondimento investigativo.
Non è spiegato dal pubblico ministero donde tragga il convincimento che la proposta del Sanna non avrebbe avuto modo di influire sulle determinazioni del Grauso circa la sorte del suo giornale in quanto egli avrebbe avuto contezza di quella vicenda solo dopo che aveva alienato L’UNIONE SARDA dallo Zuncheddu.
Lo scrivente non è in grado di verificare la correttezza del rilievo del pubblico ministero (purtroppo il termine di 10 giorni previsto dalla legge impedisce un serio controllo degli atti).
In ogni caso il dott. Grauso, il quale evidentemente dovrà sul punto essere nuovamente interrogato, è in grado di rettificare – ove di effettiva necessità – e comunque precisare che all’epoca dei fatti non aveva contezza del fatto che la proposta in questione provenisse dal P.D.S. tramite Emanuele Sanna, ma conosceva sicuramente la circostanza per la quale vi era una proposta la cui accettazione avrebbe fatto sì che Grauso sarebbe stato liberato dai suoi guai giudiziari.
Come si è osservato il materiale raccolto pare davvero di una solidità granitica per dimostrare come si sia tentato, in un periodo topico per il futuro politico-imprenditoriale del dott. Grauso, di convincerlo a dismettere il giornale per qualche miliardo o comunque rappresentando l’esistenza di una possibilità più che concreta di poter incidere sui suoi guai giudiziari.
E’ ovvio, però, che l’accertamento non termina qui, perché le documentate rivelazioni fatte al dott. Grauso conducono a sostenere che lo spossessamento del giornale rispondeva non soltanto ad una logica politica, ma anche ad un preciso disegno della magistratura.
Sebbene il dato possa sembrare assumere tinte molto forti, è il caso di sottolineare come lo stesso non sia frutto di una mente malata ma come esso sia sostenuto da precisi riferimenti documentali ed in particolare dalla dichiarazione registrata di Emilio Floris. Costui, nella trascrizione della conversazione registrata da Grauso a insaputa del FLORIS, nel tentativo di datare il messaggio proveniente dalla “magistratura che voleva prendere il giornale” non solo conferma la circostanza ma, in alcuni casi, anticipa gli argomenti fornendo spontaneamente dati e circostanze di sua iniziativa.
Dunque, un filo, neppure troppo esile se si tiene conto delle dichiarazioni di Ribolini, che lega l’iniziativa di Sanna, capace, a suo dire, di incidere sui guai giudiziari di GRAUSO, a quella della magistratura cagliaritana.
Sul punto, la richiesta di archiviazione si limita ad osservare che Emilio Floris, sentito dall’A.G., ha negato la circostanza, con un comportamento che lo stesso pubblico ministero non stenta a ritenere non del tutto convincente.
In effetti, sentito il 9 dicembre 2001, come riportato dalla stessa richiesta di archiviazione, Floris ha dichiarato, negando perfino l’evidenza della trascrizione, che per quanto riguarda le affermazioni circa movimenti contro Grauso da parte della magistratura egli non “crede” che ci siano mai stati riferimenti precisi. Ma, dopo la lettura della trascrizione, Floris ha dovuto minimizzare quanto da lui dichiarato al Grauso, il tenore e la portata della sua dichiarazione che, sostanzialmente, sarebbe stata equivocata.
Sennonché, nel rileggere la trascrizione della conversazione Grauso – Floris, sembra esserci ben poco da equivocare: “Grauso … attento che ti vogliono portare via il giornale, perché è vero che c’era il P.D.S. comunque sul piede di guerra, ma la magistratura si è scatenata dopo Silvia Melis”. Floris: Sì, beh, alla lunga direi che è dopo …”. Il problema, dunque, non sembra essere quello di scegliere quale delle due versioni di Floris sia più attendibile, quanto semmai il fatto che Floris e Grauso indicano la fonte della loro conoscenza in Nicoletta PISANU la quale non ha confermato la circostanza.
Per vero è stato lo stesso Grauso in sede di indagini preliminari a depositare una registrazione del suo colloquio con la predetta Pisano dal quale si evince un atteggiamento sin troppo reticente. In effetti, però, da tale registrazione si evince chiaramente che la Pisanu non nega, come sarebbe stato normale ove la circostanza non fosse stata vera, ma dichiara di non ricordare ed a tale riguardo, un confronto tra Grauso e la Pisanu e Grauso ed il Floris avrebbe certamente contribuito a chiarire questo fondamentale punto dell’inchiesta. Ed anche un approfondimento per accertare i personali rapporti di Nicoletta Pisanu con il dott. Paolo De Angelis ed il dott. Mario Mura – che a quanto consta al dott. Grauso andrebbero ben al di là del semplice ambito professionale – consentirebbero di comprendere forse meglio le ragioni del comportamento della donna ed il possibile luogo da cui la stessa aveva attinto le informazioni poi riferite al dott. Grauso.
Ma v’è dell’altro che si deve osservare per chiudere quel cerchio che unisce la iniziativa del Sanna a quella della magistratura.
Occorre tornare alla proposta Sanna ed in particolare ad un dato utilizzato dalla richiesta di archiviazione per accreditare l’idea che la proposta Sanna non fosse in alcun modo legato ad altri interessi.
Il dato in questione è costituito dal fatto che, secondo il pubblico ministero, Sanna si sarebbe inserito in una trattativa o, meglio, in una serie di voci di una possibile vendita del giornale.
Sennonchè, l’esistenza di una simile volontà, e perfino delle voci che a prescindere dalla stessa, sarebbero circolare, o sarebbero state fatte circolare, è priva di alcun supporto probatorio.
Resta, invece, il fatto obiettivo di una proposta di acquisto originata in ambienti politici antagonisti al Grauso e condotta con modalità tale che non possono essere censurate come di semplice mancanza di scrupoli.
In effetti, e si preferisce esporre questo pensiero con le stesse parole della richiesta di archiviazione, “il Ribolini ha chiarito che il Sanna non aveva chiarito in che modo ed in che senso tali guai sarebbero cessati ma, in seguito alla contestazione di alcuni passi dalla registrazione effettuata dal Grauso ha ammesso che egli aveva interpretato l’offerta del Sanna nel senso di natura illecita di intercedere presso la magistratura”.
Cronologicamente è avveduto che, dopo il rifiuto di simili proposte si sia aperto il procedimento ex art. 2409 cod.civ. che certamente ha rappresentato una svolta per le determinazioni del Grauso e per le sue scelte imprenditoriali.
Certamente non si vuol cadere nella fallacia dell’argomento del post hoc ergo propter hoc ma altrettanto certamente si sarebbero potuti approfondire alcuni passaggi di tale vicenda.
Per quali imprenditori curava gli interessi il Sanna? Con chi era legato? Quali i legami del Sanna con i magistrati di Cagliari?
E sempre a proposito di investigazioni suppletive perché non acquisire i tracciati contenenti i dati esteriori delle telefonate del Sanna nel periodo in questione accertamento, sempre fatto dalla A.G. palermitana in tutti i processi dei quali siffatti collegamenti sono stati ritenuti rilevanti?
C2 – La procedura ex art.2409 cod.civ.
Lo svolgimento e la conclusione della procedura ex art.2409 cod.civ. è il punto centrale della denunzia di Nicola GRAUSO.
La richiesta di archiviazione, sul punto, evidenzia anzitutto le ragioni che hanno portato il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cagliari, ad inoltrare richiesta di ispezione giudiziale nei confronti de L’Unione Sarda spa per poi procedere ad una analitica ricostruzione della motivazione del provvedimento del Tribunale di Cagliari.
Sempre ai fini della valutazione di quella distorsione di cui parla il provvedimento opposto e della possibilità di ricondurre in tale ambito l’iniziativa del pubblico ministero, occorre osservare, anzitutto i seguenti dati la cui trattazione risulta completamente omessa da parte del pubblico ministero.
Occorre, infatti, considerare che le gravi irregolarità nella gestione della società sono state desunte, secondo la richiesta di archiviazione su tre ordini di ragioni:
1. le irregolarità nella fornitura e nel pagamento di carta di giornale da parte della ARBATAX 2000.
2. trasferimento nella notte del 25 luglio 1997 poche ore dopo la dichiarazione di fallimento di ARBATAX 2000 della documentazione della società fallita in altri locali dati alla stessa in locazione da LIORI Antonio Angelo.
3. le operazioni di ristrutturazione dell’azienda avvenute in maniera assolutamente sospetta.
Orbene, il pubblico ministero ha così omesso di considerare la consistenza di tali ragioni ove si consideri che:
le irregolarità nella fornitura e nel pagamento di carta di giornale sono state desunte dalla relazione dei curatori uno dei quali, il dott.DESSALVI, denunziato dal dott. GRAUSO (e, da quanto risulta, ancora sottoposto a procedimento penale).
Non è stata effettuata alcuna investigazione al fine di stabilire se tali irregolarità siano effettivamente esistite. A tale riguardo, si ritiene assolutamente indispensabile procedere alla assunzione della dichiarazione di Piervincenzo PODDA, Amministratore de L’UNIONE SARDA, che nell’ambito del procedimento penale che si sta celebrando dinanzi al Tribunale di Lanusei per il fallimento della cartiera ha, non solo dichiarato ma anche documentato la perfetta regolarità dei pagamenti e della fornitura in questione.
Non si è tenuto conto, nella analisi della iniziativa della Procura di Cagliari e della sua riconducibilità a quel concetto di distorsione a cui si è fatto riferimento da parte della stessa richiesta di archiviazione, che il trasferimento della documentazione non riguardava certamente L’UNIONE SARDA bensì altra società e non si è nemmeno accertato se tale circostanza sia o meno stata del tutto suggestivamente evocata ed in particolare a quale tipo di contestazione la stessa abbia dato luogo nell’ambito del procedimento per bancarotta pendente dinanzi al Tribunale di Lanusei.
Accanto a tali dati che dimostrano la non correttezza delle considerazioni da cui muove la richiesta di archiviazione occorre aggiungerne altri e, cioè, che la iniziativa di cui si discute sembra essersi originata more solito e, cioè, con la pubblicazione di un articolo che riferiva dati e circostanze non pubbliche anche su operazioni di cessione ancora da compiere.
Il periodico in questione è Il Cittadino, il suo direttore responsabile è tale CLEMENTE ed è opportuno accertare chi scrisse l’articolo in questione e da quale fonte attinse i dati.
C3 – le accuse di Nicola GRAUSO.
1.L’avvio della Procedura.
Secondo la richiesta di archiviazione, il ricorso alla procedura ex art.2409 cod.civ. nei confronti de L’UNIONE SARDA non presenterebbe alcun profilo di penalmente rilevante.
Anzitutto, perché, dagli accertamenti compiuti, il ricorso di cui si discute non sarebbe l’unico essendo stato applicato 17 volte tra il 1993 ed il 2000.
Il dato numerico, però non contribuisce a chiarire alcunché, sotto il profilo di quel concetto di distorsione della funzione giudiziaria a cui il pubblico ministero si è ispirato, perché non è specificato, su iniziativa di chi le procedure in questione siano state attivate e sulla base di quali situazioni di fatto ciò sia avvenuto.
Anzi, un accertamento del genere appare certamente utile in quanto consentirebbe di stabilire se, nella iniziativa assunta nei confronti de L’UNIONE SARDA, vi siano state anomalie costituite da un allontanamento da una prassi consolidata dell’ufficio.
Sul punto, la richiesta di archiviazione si affida ad una altro argomento desunto dalla memoria difensiva del dott. PANI, argomento che non risulta in alcun modo verificato.
In particolare, si segnala che in altri casi segnalati di aziende con bilanci in perdita, il PANI ha evidenziato, con un argomento che viene acriticamente condiviso dal pubblico ministero, che negli altri casi apparirebbe del tutto evidente la mancanza delle condizioni per un possibile intervento ex art.2409 in quanto si tratterebbe di società le cui perdite non vengono occultate ma sanate dal socio pubblico.
Si dovrà tornare sull’argomento dell’occultamento delle perdite (perché, gira gira, la valutazione di cosa era stato fatto da GRAUSO e la sua legittimità dovrà essere affrontato). Per il momento deve essere evidenziato come non consta che, rispetto alle altre aziende, si sia verificata un risanamento del socio pubblico ed è quantomeno singolare che non si sia accertato a quando risalgano le perdite e quando siano state effettivamente sanate, soprattutto tenuto conto del fatto che il socio pubblico – a differenza di ciò che il dott. PANI vorrebbe far pensare – quando agisce come imprenditore non è socio illimitatamente solvibile.
Tra l’altro, ed il dato consta dagli atti, il dott. GRAUSO ha segnalato anche le situazioni di aziende private in autentico stato di dissesto e con azionisti facenti parte di un sistema imprenditoriale legato a certi ambienti politici.
2. La legittimazione dei magistrati e degli amministratori giudiziari.
La richiesta di archiviazione confuta, poi, che il magistrato che ha promosso la procedura ex art.2409 cod.civ. si sarebbe trovato in una situazione tale da doversi astenere e ciò perché il GRAUSO si sarebbe limitato a sostenere che sarebbe sussistente semplicemente uno stato di tensione tra la linea editoriale del giornale e la magistratura.
Non si vuol qui ripetere quanto in precedenza sollecitato con riferimento alle incompatibilità ambientali esistenti nell’ambito degli uffici giudiziari cagliaritani. Gli approfondimenti che si sono a tale riguardo sollecitati valgono, a fortiori, con riferimento al fatto qui considerato.
La richiesta di archiviazione, infatti, segnala che lo stato di tensione non riguardava i tre giudici componenti del Tribunale che solo successivamente sarebbero stati coinvolti dalla reazione del GRAUSO. Il dato, però, affermato dalla richiesta di archiviazione, necessita di una dimostrazione che non risulta essere stata fornita anche perché consta che PANI ed il procuratore PIANA erano stati attinti dagli articoli sulle incompatibilità.
Si sostiene, ancora, che assai meno significativa sarebbe la prospettazione del denunziante su una pretesa sudditanza psicologica degli amministratori giudiziari rispetto ai magistrati, sudditanza desumibile dal fatto che gran parte della loro attività professionale troverebbe origine negli incarichi conferiti dall’A.G..
Non si comprende quale sia l’atteggiamento dell’A.G. con riferimento a tale circostanza.
Si sostiene che il fatto degli incarichi conferiti al dott. MELONI sarebbe indimostrato, ma non si vede perché non lo si sia accertato da parte del pubblico ministero, visto che se tale circostanza è indimostrata, la stessa non può dirsi indimostrabile. Soprattutto, non si vede perché, stante la indubbia rilevanza della circostanza, ammessa anche dal pubblico ministero il quale si limita a dire che non è dimostrata, non si sia accertata la ‘differenza’ degli incarichi di cui si tratta prima e dopo il 2409 cod.civ.
Soprattutto, non si vede perché non sia stata accertata l’altra faccia dello stesso problema, il totale azzeramento degli incarichi giudiziari della dott.ssa Olivia GRAUSO la quale aveva avuto, nel corso degli anni, oltre 60 incarichi mentre essi si sono totalmente annullati dopo i noti fatti del 1998.
Si sottolinea, ancora, da parte della richiesta che l’accusa del GRAUSO sarebbe del tutto generica e farebbe riferimento ad una situazione prevista ed accettata dal legislatore e che si riscontra in ogni parte d’Italia senza che nessuno ne abbia tratto le conseguenze volute dal GRAUSO.
Si tratta per la verità, di argomento che si ritorce contro la stessa pubblica accusa perché se in nessuna parte d’Italia nessuno si è lamentato – e ciò è tutto da dimostrare – deve essere altresì segnalato che nella specie la procedura ex 2409 cod.civ. sembra portare a compimento quel disegno che Emanuele SANNA aveva preconizzato e FLORIS ben delineato.
Ecco perché, come si era anticipato, occorre procedere ad accertare i collegamenti tra SANNA, appartenente al PDS, ed i magistrati della Procura di Cagliari, secondo quanto si è sopra riferito.
3. I tempi del decreto del 15.12.1998.
Sostiene il pubblico ministero che il deposito del decreto a distanza di 48 ore dall’udienza camerale è, di per sé, tutt’altro che una violazione di legge.
In effetti, non si può che condividere il rilievo del pubblico ministero anche perché non era stato questo il profilo su quale ci si era soffermati.
Il dato su cui si era invitata l’A.G. a riflettere ed a svolgere tutti gli approfondimenti del caso, è costituito dal fatto che appare strano che in 48 ore si sia potuto redigere un provvedimento di quella mole e di quella complessità.
Il problema, dunque, sul quale si devono svolgere le opportune investigazioni è quello di stabilire se, ancor prima dell’udienza, il provvedimento in questione fosse stato, per così dire, già preconfezionato secondo il disegno precisato dal binomio SANNA-FLORIS.
E’ ovvio, a questo proposito, procedere ad accertare i tempi normalmente impiegati dal tribunale per depositare i provvedimenti non potendosi qui omettere di evidenziare come nel processo Mondadori che si sta svolgendo in questi giorni a Milano i tempi di deposito eccezionalmente brevi (sia in assoluto che rispetto ai tempi normalmente impiegati) di deposito di una sentenza da parte di un magistrato assumerebbero valenza indiziante rispetto ad una ipotesi di corruzione del magistrato medesimo.
Si è sostenuto, ancora da parte del pubblico ministero che il decreto in questione fu poi confermato dalla Corte di Appello.
Già si è detto come in ambiente pregiudicato dalle situazioni di incompatibilità, cercare una legittimazione di un provvedimento nella decisione assunta da un altro organo giudiziario appare francamente molto discutibile.
Ma nella specie, occorre procedere ad accertare i nomi dei componenti del collegio della Corte di Appello che rigetto il reclamo avverso il provvedimento ex art.2409 c.c. ed in particolare i rapporti di ciascuno di essi con altri magistrati, i personali rapporti con il Giudice Lombardini la loro rispettiva appartenenza alle correnti di sinistra delle associazioni di magistrati nonché, infine, i rispettivi rapporti di frequentazione con i magistrati che si sono occupati delle vicende del Grauso.
4. Il ‘tranello’ teso a GRAUSO dal dott.PIANA.
Va qui osservato, che nonostante le reticenze dei vari testimoni, sentiti sull’argomento l’episodio possa dirsi confermato. Nonostante DELOGU, DESSI’ e MELONI, neghino la circostanza riferita dal GRAUSO, è emerso che RACUGNO, PIAT, Olivia GRAUSO ed il dott. CAMPANA, l’abbiano confermata.
Il contrasto riscontrato tra le varie dichiarazioni, in effetti, sembra essere risolto a favore della tesi del GRAUSO da parte dello stesso pubblico ministero ed il momento decisivo è costituito proprio dalla testimonianza del DELOGU il quale conferma che occorresse far rientrare i cespiti.
E ciò, si badi, è esattamente quello che è avvenuto perché GRAUSO, proprio all’inizio della procedura, quando, cioè, gli amministratori non avevano neppure cominciato il proprio lavoro e non si conosceva pertanto il percorso che avrebbero seguito per risolvere il problema della sottocapitalizzazione, aveva posto in essere i negozi giuridici necessari per fare in modo che i cespiti di cui si tratta rientrassero nella disponibilità de L’UNIONE SARDA.
E’ allora da condividere il fatto che, effettivamente, DELOGU qualche anticipazione doveva averla fatta ed anche il pubblico ministero segnala che non “può affatto escludersi che l’avv. DELOGU, avvocato penalista e non particolarmente esperto di questioni contabili, abbia inteso, come riferito, dal RACUGNO, rassicurare il suo cliente indicando genericamente la cifra di pochi miliardi e lasciando intendere il suggerimento provenisse da procuratore della Repubblica con cui intratteneva rapporti di amicizia”.
Dice il pubblico ministero, a tale riguardo, che DELOGU avrebbe per mera superficialità lasciato intendere che il suggerimento proveniva dal procuratore della Repubblica, ma, ci si chiede, perché tale dato non è stato accertato.
In ogni caso, DELOGU la circostanza l’ha riconfermata nella registrazione della dichiarazione acquisita da GRAUSO; il DESSI’, diventerà, poi, sindaco de L’UNIONE SARDA ‘targata’ ZUNCHEDDU ed il MELONI sarebbe stato colui il quale avrebbe visto moltiplicare gli incarichi dall’A.G..
Tanto basterebbe, pur di fronte ad un contrasto tra dichiarazioni, per risolvere lo stesso a favore di quanto riferito in maniera assolutamente coerente e supportato dalla prova logica (si ripete: che senso aveva per GRAUSO proporre sin dall’apertura della procedura il rientro di GENERAL ASSET e GENERAL PRESS?) dai testi PIAT, GRAUSO e CAMPANA.
L’unico argomento apportato dalla richiesta di archiviazione per superare tale convergente serie di elementi indizianti è costituito dal fatto che, difficilmente, PIANA, una volta depositato il ricorso, avrebbe avuto possibilità di incidere sull’andamento della proceduta ormai sub iudice.
Sennonché, una tale considerazione assume come provato ciò che non è, cioè una totale indipendenza ed imparzialità dell’ufficio giudiziario cagliaritano, ciò che non è possibile affermare a priori in considerazione di quella rete di parentele tra magistrati dell’ufficio rilevante sotto il profilo degli articoli 18 e ss. dell’Ord.Giud.
Inoltre, non è un caso che DELOGU, pur millantando, almeno secondo la tesi del pubblico ministero, un suggerimento, abbia comunque fatto riferimento al procuratore della Repubblica, dott. PIANA.
5. L’ostilità del dott.PISOTTI nei confronti del GRAUSO.
La circostanza, nonostante i tentativi di minimizzarla da parte della richiesta del pubblico ministero, appare suffragata.
In effetti, la richiesta di archiviazione ha osservato come gli assunti emersi in indagini abbiano potuto dimostrare una certa antipatia del PISOTTI verso il GRAUSO, sebbene, si dica, tutto ciò non sarebbe idoneo a dimostrare la sussistenza di quell’ampio progetto che vedeva numerosi giudici sardi impegnati a sottrarre L’UNIONE SARDA al suo titolare.
Ora, se si considera il progetto ben scolpito da SANNA (pidiessino) – FLORIS, la situazione ambientale, il contrasto tra GRAUSO ed il PDS, i contatti (certamente sul punto suscettibili di ulteriore approfondimento ma comunque già sufficientemente chiariti) tra alcuni esponenti del PDS (leggasi PALOMBA) ed i magistrati dell’ufficio giudiziario di Cagliari, il rapporto GRAUSO – LOMBARDINI e la sequenza di eventi che sono sviluppati dopo il suicidio del magistrato, anche tale elemento che perfino il pubblico ministero finisce, tutto sommato, per accettare, assume una rilevanza non marginale ai fini che ne occupano.
Sostiene il pubblico che se anche il dott. PISOTTI avesse nutrito sentimenti di avversità personali nei confronti del dott. GRAUSO il procedimento si sarebbe svolto diversamente. In particolare sarebbero stati revocati anche gi amministratori nominati dal GRAUSO.
Il rilievo, francamente, non prova nulla anche perché si deve rilevare che gli amministratori di cui si tratta sono quelli che andavano a sostituire quelli precedentemente in carica al momento dell’apertura de procedimento sicchè la loro sostituzione sarebbe evidentemente apparsa non giustificabile.
Sarebbe, invece, da accertare un’altra situazione perché, nel torno di tempo che si sta considerando un’altra iniziativa giudiziaria è stata adottata dall’A.G. di Cagliari: il fallimento d’ufficio della STAR HOLDING, altra società del Gruppo GRAUSO.
Anche in questo caso si potrà dire che il fatto di per sé non dimostri nulla, perché è la legge fallimentare a prevedere simili iniziative.
Il punto, però, è che la STAR HOLDING è fallita pur essendo, per così dire, in sofferenza per un solo debito assistito da decreto ingiuntivo. Sarebbe da chiedersi, sempre nell’ottica di quella distorsione a cui fa riferimento anche il pubblico ministero, se tale solerzia il Tribunale di Cagliari abbia usato anche in altre occasioni.
6. I rapporti sospetti tra il dott. PISOTTI ed il dott.PIANA.
Anche tale circostanza è risultata provata, nel senso che è vero che vi è stata una cena alla quale parteciparono PIANA e PISOTTI.
Anche sul punto si assiste ad un tentativo di minimizzare il dato anche se è certo che tale riunione c’è stata, è avvenuta in concomitanza con la cena di fine anno vale a dire in prossimità della decisione adottata sul ricorso ex 2409 cod.civ..
Si soggiunge anche un altro particolare della cui esistenza si è appreso solo recentemente. Un avvocato civilista che cura gli interessi del Gruppo GRAUSO, si trovò per caso nel ristorante e si sentì rimproverare dal giudice AMATO, il quale gli disse che quella sua presenza, quasi per spiare, non era opportuna.
7. La condotta degli amministratori giudiziali.
Come si era anticipato, occorre prendere in considerazione il merito dell’operato degli amministratori giudiziali, terreno sul quale il pubblico ministero non intende inoltrarsi in omaggio ad un opinabile principio di insindacabilità dell’attività degli amministratori giudiziali.
Tuttavia, il problema non è affatto risolvibile in maniera così semplicistica.
Cosa si direbbe, infatti, se una decisione giurisdizionale fosse motivata con argomenti totalmente risibili? E cosa si direbbe, se dalla lettura della sentenza emergesse che il giudice si fosse arrampicato sugli specchi per sostenere la condanna di un cittadino tradendo i più elementari principi?
E’ ovvio che il percorso logico seguito da un tale giudice diverrebbe lo specchio della sua anima.
Orbene, la relazione CROSTAROSA ha dimostrato come il percorso logico seguito dagli Amministratori Giudiziali è del tutto illogico ed economicamente irragionevole ed ha finito per influenza la libertà di determinazione dell’imprenditore.
E la dimostrazione di tutto ciò si desume esattamente dalla situazione ZUNCHEDDU e dalla inerzia, almeno così pare di comprendere, serbata dall’A.G. di Cagliari.
E’ vero che risulta aperto dall’A.G di Cagliari un procedimento a carico di ZUNCHEDDU per 2621 cod.civ. ma non se ne conoscono le ragioni.
Sul punto, infatti, occorre rilevare che ZUNCHEDDU ha realizzato esattamente la stessa operazione di spin –off che aveva realizzato il GRAUSO ma nessuna iniziativa sembra essere stata adottata per condizionare la sua libertà di iniziativa imprenditoriale.
Si sostiene, ancora, che le situazioni non sarebbero affatto sovrapponibili perché, medio tempore, si è verificato un fatto nuovo, cioè la intervenuta ricapitalizzazione della società.
Ma anche sotto tale profilo la richiesta di archiviazione è veramente superficiale perché si era anche evidenziato che dopo la ricapitalizzazione ed il rientro dei cespiti, L’UNIONE SARDA targata ZUNCHEDDU non solo ha nuovamente tirato fuori GENERAL ASSET e GENERAL PRESS – secondo uno schema che è stato sintetizzato con una memoria in atti – ma ha anche restituito i capitali che erano stati versati nelle casse sociali.
Insomma, i fatti successivi dimostrano come la procedura ex 2409 cod.civ. abbia effettivamente inciso su scelte appartenenti esclusivamente alla libertà di iniziativa economica.
E’ ovvio, a questo punto, che per completare il percorso dell’accertamento occorre accertare, o meglio verificare, ciò che si è evidenziato con le numerose e documentate relazioni e memorie con le quali si è dimostrato come, dopo l’uscita di GRAUSO da L’UNIONE SARDA, si sia potuto in maniera indisturbata procedere alla realizzazione dello stesso risultato a cui intendeva addivenire il dott. GRAUSO ed il tutto sotto il costante controllo del dott.DESSI’, amministratore giudiziale nominato dal Tribunale presieduto dal dott. PISOTTI e sindaco de L’UNIONE SARDA, dell’era ZUNCHEDDU.
II – La condotta di Sergio ZUNCHEDDU
Non è chiara, la posizione della procura della Repubblica su tale vicenda.
Se emerge un comportamento ambiguo del GRAUSO, certamente occorre accertare come si siano svolti effettivamente i fatti per stabilire le ragioni per le quali il GRAUSO abbia dovuto affermare, il 31 luglio 2000, di non essere stato coartato dallo ZUNCHEDDU in occasione della vendita della società.
In effetti i documenti allegati sono unilateralmente interpretabili ma nonostante ciò, nessun accertamento ed approfondimento risulta essere stato fatto anche al fine di stabilire se esistano eventuali collegamenti tra ZUNCHEDDU e gli operatori in nome dei quali SANNA diceva di agire.
Le investigazioni suppletive.
Nel riservarsi ulteriori deduzioni alla luce anche di un più approfondito esame del fascicolo del pubblico ministero si sollecita la S.V.Ill.ma ad ordinare il pubblico ministero di formulare l’imputazione (peraltro già ipotizzata).
Si indicano, comunque, le seguenti investigazioni suppletive:
– Accertamento dei tempi e modalità del fallimento dell’accordo di programma Arbatax 2000 Regione Sardegna e ruolo del P.D.S. nonché di Emanuele Sanna;
– Accertamento dei casi di incompatibilità esistenti presso gli uffici giudiziari di Cagliari;
– Accertamento dei magistrati che si sono occupati delle vicende Grauso e dei collegamenti esistenti con i magistrati incompatibili;
– Accertamento dei rapporti tra Lombardini ed i magistrati di Cagliari;
– Audizione dei magistrati che conoscevano Lombardini, lo stimavano ed avevano ricevuto dallo stesso confidenze in ordine ai di lui rapporti con gli altri magistrati dell’ufficio giudiziario cagliaritano. Si indicano a tal riguardo il Dott. Rilla ed il Procuratore Generale Pintus;
– Rapporti Palomba – Piana e Palomba – Giorgio Melis (vice direttore de La Nuova Sardegna);
– Accertamento sulla esistenza di dichiarazioni del Dott. Piana il quale auspicava l’insuccesso delle iniziative politiche di Grauso. Anche sul punto si indica il Dott. Rilla come persona informata;
– Accertamento dei tempi normali di trattazione da parte della Procura della Repubblica di Cagliari dei procedimenti di diffamazione;
– Acquisizione degli accertamenti eseguiti nell’ambito della inchiesta relativa alla “videocassetta dei collaboratori”;
– Accertamento per stabilire se e quante volte l’autorità giudiziaria di Cagliari abbia esercitato autonomamente poteri di ricerca della notizia di reato;
– Accertamento dei tempi e modalità dell’apertura del procedimento contro Cugusi + 2 per azione dell’art. 617 c.p. ed altro;
– Audizione di Cugusi ed accertamento per stabilire da chi il Messaggero del 12.8.1998 abbia avuto la notizia della esistenza del procedimento nonché degli esatti termini in cui la stessa gli è stata ricordata;
– Audizione di Lissia per contestarli il contenuto degli articoli da lui firmati e chiedergli spiegazioni dei precisi riferimenti in ordine alla fonte delle notizie da lui pubblicate;
– Audizione di Manunza, Presidente Ordine dei Giornalisti di Cagliari, in ordine all’esito dei suoi accertamenti tendenti a stabilire l’esistenza di procedimenti a carico di Cugusi e Liori;
– Accertamento per stabilire quale indagine sia stata eseguita nei confronti di Lissia da parte dell’autorità giudiziaria di Cagliari con riferimento all’anticipazione delle notizie riguardanti una indagine in corso;
– Accertamento per stabilire da chi la Nuova Sardegna abbia assunto la notizia dell’inizio della procedura ex art. 2409 c.c.;
– Audizione del Dott. Campana se sapere se egli divulgò la notizia riportata dalla Nuova Sardegna relativa alla notifica di un’informazione di garanzia, e se fu lui a dire di aver già nominato l’Avv. Concas;
– Audizione del Dott. Grauso sul contenuto del messaggio recapitatogli da Ribolini;
– Confronto Grauso – Pisano e Grauso – Floris;
– Accertamento dei rapporti tra Nicoletta Pisano ed i Dott.ri De Angelis e Mura;
– Accertamento di voci di una possibile vendita del giornale da parte di Grauso;
– Accertamento, anche tramite acquisizione tracciati telefonici, dei rapporti tra Sanna ed imprenditori sardi, l’eventuale risalenza nel tempo, nonché dei rapporti tra Sanna e gli imprenditori medesimi ed i magistrati di Cagliari;
– Audizione di Pier Vincenzo Podda sulla regolarità delle forniture dei pagamenti della carta di giornale fornita da Arbatax 2000;
– Accertamento delle fonti da cui il periodico Il Cittadino trasse la notizia della imminente operazione di spin – off da parte dell’Unione Sarda;
– Accertamento del numero di procedimenti ex art. 2409 c.c., dei tempi di loro svolgimento nonché se essi siano stati provocati da iniziative officiose ovvero sollecitati da iniziative di privati;
– Accertamento del numero di procedimenti ex 2409 cod.civ., e, soprattutto, sulla iniziativa di chi essi siano stati attivati;
– Accertamento dello stato delle aziende segnalate da GRAUSO con bilanci in perdita, della risalenza delle stesse e delle iniziative assunte dalla procura di Cagliari.
– Accertamento dei soci delle società private segnalate dal GRAUSO e dei loro collegamenti con gli ambienti politici locali.
– Accertamento della data sotto la quale L’UNIONE SARDA ha iniziato la campagna stampa contro PANI, PISOTTI.
– Accertamento degli incarichi ricevuti dal dott.MELONI dall’A.G. di Cagliari.
– Accertamento degli incarichi giudiziari avuti nel corso degli anni dalla dott.ssa Grauso e di quelli avuti dopo il 1998.
– Accertamenti, tramite audizione dei componenti del collegio, della data sotto la quale la decisione assunta formalmente con il decreto 15.12.1998 era stata assunta.
– Accertamento delle ragioni che portarono al fallimento della STAR HOLDING e del numero dei fallimenti aperti d’ufficio dal Tribunale di Cagliari e delle relative ragioni;
– Accertamento dei tempi normali di redazione dei provvedimenti da parte dei componenti del collegio.
– Accertamento dei tempi in cui GRAUSO ebbe a far rientrare i cespiti di GENERAL ASSET e GENERAL PRESS.
– Accertamento dei rapporti tra PIANA e PISOTTI.
– Audizione dell’Avv.Antonio ANGIONI con riferimento a quanto ebbe a dirgli il dott. AMATO in ordine alla sua presenza in occasione di una cena alla quale parteciparono magistrati dell’Uffici cagliaritano.
– Accertamento dei nomi dei componenti del collegio della Corte di Appello che rigetto il reclamo avverso il provvedimento ex art.2409 c.c. ed in particolare i rapporti di ciascuno di essi con altri magistrati, i personali rapporti con il Giudice Bombardini, la loro rispettiva appartenenza alle correnti di sinistra delle associazioni di magistrati nonché, infine, i rispettivi rapporti di frequentazione con i magistrati che si sono occupati delle vicende del Grauso
– Accertamento della operazione ZUNCHEDDU ed in particolare se sussistano o meno le condizioni economico – patrimoniali che portarono all’instaurazione del procedimento ex 2409 cod.civ. nei confronti del GRAUSO.
– Accertamento della modalità che hanno portato ZUNCHEDDU ad acquistare L’UNIONE SARDA e dei collegamenti tra ZUNCHEDDU ed il SANNA e gli ambienti economico – imprenditoriali per conto dei quali egli operava.
– Audizione del prof.Crostarosa sulle ragioni economiche sottese all’operazione di ristrutturazione aziendale perseguita dal Grauso, sulla sostanziale riproduzione della stessa da parte della nuova proprietà e sulla irragionevolezza delle soluzioni proposte dagli Amministratori Giudiziari.
Per quanto precede si propone formale opposizione, avverso la richiesta di archiviazione in epigrafe specificata e si chiede che la S.V. Ill.ma voglia sollecitare il P.M. a formulare l’imputazione ovvero a compiere le indagini sopra specificate.
Con osservanza.
Cagliari – Palermo, 5 dicembre 2002
Delego alla presentazione del presente atto:
Cagliari – Palermo, 5 dicembre 2002
Nicola Grauso
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