E’ ormai ufficiale ed esecutivo il trasferimento alla Corte di Appello di Giovanni Dessy, detto Gianni, eterno giudice fallimentare del Tribunale di Cagliari; il trasferimento è avvenuto a domanda ed era atteso poiché Dessy da tempo aveva maturato una qualifica molto più alta di quella di magistrato di tribunale, oltre ad essere rimasto nello stesso posto per ben più di dieci anni, cosa proibita dalle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura.
Non è invece ancora stato deliberato dal CSM, ma lo sarà a breve, il trasferimento, sempre a domanda, del Presidente del Tribunale di Lanusei, Claudio Lo Curto, a Livorno, dove svolgerà funzioni di presidente di sezione del Tribunale; Lo Curto ha governato il Tribunale di Lanusei per anni e anni in condizioni difficilissime, dando mostra di grandi doti organizzative, ma si tratta di un’esperienza che, prima o poi, stanca tutti.
Ancora incerto, poi, chi prenderà il posto del siculo Roberto Saieva alla testa della Procura di Nuoro, dato che il candidato che aveva le maggiori chances, il sostituto procuratore cagliaritano Fernando Bova, ha revocato la domanda, e gli altri candidati sardi, Paolo De Angelis e Giancarlo Moi, sono troppo indietro in graduatoria per avere speranze; probabile che il nuovo capo della Procura barbaricina venga quindi scelto tra i soliti nomi siculi, calabri e partenopei.
Al Tribunale civile di Cagliari si è lavorato alacremente, a quanto malignano gli avvocati, per prevenire situazioni di incompatibilità parentale anziché per garantire la funzionalità del servizio, dividendo il settore civile in quattro sezioni specializzate (obbligazioni e contratti, diritto societario, diritto di famiglia, proprietà), ripartizione che peraltro dovrà attendere l’OK del Consiglio Superiore della Magistratura, che deve approvare tutti questi programmi organizzativi e, di recente, ha formulato numerose riserve su quello della Procura di Cagliari; non si può non constatare, comunque, come questa ripartizione nel settore civile potrebbe effettivamente essere funzionale a eliminare le cause di incompatibilità di quei magistrati che hanno congiunti in Procura (quali Paolo Piana, Anna Cau, Maria Teresa Spanu, Maria Sechi), data l’esistenza nel ramo civile di materie che richiedono o prevedono l’intervento del PM, e data la recente “stretta” del CSM in materia di incompatibilità.
Il Procuratore Generale Vittorio Antonini, al momento, contrariamente ai suoi desideri, non se ne andrà, avendo poche possibilità di trasferirsi in uno dei posti da lui ambiti (in particolare alla Procura di Roma, dove pare che sarà nominato Ettore Torri, sempre che l’inchiesta sul calcio non gli nuoccia troppo), e intanto pare abbia avuto già occasione di ingaggiare scaramucce con la procura distrettuale cagliaritana, diretta da quel Carlo Piana che a sua volta sperava vivamente nel trasferimento di Antonini per proporsi come Procuratore Generale e sfilarsi dalla testa della turbolenta procura cagliaritana.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, nei giorni scorsi, si è visto recapitare uno stizzito quesito di Antonini, che ha testualmente richiesto all’organo di autogoverno della magistratura di stabilire se il Procuratore Generale abbia il potere di “pretendere” dal Procuratore distrettuale di essere informato sull’avvio e sull’andamento dei procedimenti di competenza della DDA, vale a dire quelli in materia di criminalità organizzata, traffico di droga e sequestri di persona.
Evidente che Antonini ha avuto modo di richiedere delle informazioni su qualche specifico procedimento DDA e Piana, o per lui qualche sostituto, gliele ha negate, e comunque in punto di diritto processuale, a rigore non vi sarebbe alcun obbligo di informativa del Procuratore Generale, da parte del Procuratore della Repubblica o di chicchessia, sui procedimenti in corso se non in casi tassativi stabiliti dal codice di procedura penale: inerzia o incompatibilità di singoli sostituti, mancato esercizio tempestivo dell’azione penale, rigetto della richiesta di archiviazione da parte del GIP con imposizione al PM della formulazione coattiva dell’imputazione.
Ad ogni modo, al di là della risposta prevedibilmente burocratica del CSM, che ha peraltro stabilito che il Procuratore Generale ha diritto a chiedere informazioni senza precisare in modo netto se il Procuratore della Repubblica sia tenuto a fornirgliele, la vicenda potrebbe essere sintomatica dell’insorgere di una certa ruggine nei rapporti tra le due Procure, che si auspica non ci riporti ai tempi cupi della “guerra tra procure” del 1996-1999.
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