01 11 2004 - MA CHE COMBINANO I TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA?

Colpisce leggere sui giornali la notizia della morte a 53 anni, per un male incurabile, di Beppe Paderi, storico protagonista del “caso Manuella”, che fu accusato in quella gigantesca bolla di sapone di procedimento penale che rovinò la vita a tanti innocenti (tra i quali rimarrà per sempre l’imperitura memoria di Aldo Marongiu, grande avvocato e gentiluomo) di omicidio (quello del pregiudicato Giovanni Battista Marongiu) e traffico di droga e poi assolto da tutto in appello, e che ciononostante continuò a popolare le cronache giudiziarie con episodi di rapina ed estorsione. Colpisce perché si legge a chiare lettere e in termini univoci sui tre maggiori quotidiani sardi che Paderi, che si trovava agli arresti domiciliari, nonostante la gravità della propria malattia apparisse eclatante, non aveva mai ottenuto l’invocata scarcerazione per ragioni di salute.
Beninteso, questa non vuole essere un’accusa al Tribunale di Sorveglianza che l’aveva in carica, che non sappiamo neppure quale fosse (peraltro, Paderi era stato arrestato a Milano); la legge rende la scarcerazione obbligatoria solo nei casi di AIDS conclamata o di grave infezione da HIV, mentre negli altri casi ha luogo una valutazione discrezionale da parte dei giudici che devono valutare l’effettiva gravità della malattia, la disponibilità di strumenti di cura nel circuito penitenziario o eventualmente compatibili con gli arresti domiciliari, la pericolosità sociale del condannato (e Paderi, di certo, non era uno stinco di santo).

Tuttavia ci si chiede perché nel caso di questi condannati abbastanza “comuni”, privi di blasone, la legge debba far valere tutta la propria severità, una severità che spesso si tramuta in spietatezza, mentre così non è per quanto riguarda un personaggio come Giovanni Brusca, autore e mandante reo confesso di circa 100 omicidi e soprattutto della “Strage di Capaci” in cui perdemmo Giovanni Falcone e dello scioglimento nell’acido di Santino Di Matteo, al quale, rivela oggi il suo difensore avvocato Luigi Li Gotti (che difende decine e decine di “pentiti”), sono stati già concessi ben nove permessi premio, prima di quest’ultimo che ha tanto fatto gridare allo scandalo vasti settori della stampa e dell’opinione pubblica e che è stato puntualmente revocato perché Brusca avrebbe violato la prescrizione che gli ingiungeva di non comunicare con nessuno, facendosi sorprendere a parlare al cellulare chissà con chi (l’avvocato Li Gotti ha detto che Brusca parlava con lui, ma ciò andrà verificato).
Beninteso, Brusca ha procurato alla giustizia, con rivelazioni che ci paiono veritiere e non manipolate, vantaggi notevolissimi, ma questo è solo un contratto con lo Stato, che non implica il presupposto del sicuro ravvedimento che pure si sollecita pedantemente, ad esempio, nei confronti dell’ex capo storico delle BR Giovanni Senzani, contro la cui libertà condizionale la Procura Generale di Firenze ha proposto ricorso in Cassazione; Brusca rimane un assassino che, se non è più mafioso (perché la sua collaborazione è in controtendenza con l’esserlo) continua comunque ad avere dei bei pesi sulla coscienza, che non è opportuno che emendi coi permessi premio, almeno per ora, dato che sono trascorsi solamente poco più di dieci anni dalla sua cattura.
Non si capisce, in definitiva, con quale accidenti di criterio i Tribunali di Sorveglianza sparsi nella penisola, organi giudiziari in genere formati da un Presidente che considera la sua carica solo un trampolino di lancio per cariche ben più prestigiose (vedasi il dottor Manlio Minale, che da tale poltrona è asceso a quella che fu di Borrelli e D’Ambrosio, o il dottor Alessandro Margara, che da tale poltrona detenuta a Firenze era divenuto capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) e da giudici che stanno lì perché non hanno potuto trovare un posto migliore, decidano con criteri così privi di uniformità il che, nonostante la sacralità del principio di indipendenza del giudice, potrebbe incidere sulla stessa saldezza del principio costituzionale di eguaglianza di fronte alla legge.
Si impone, forse, l’intervento chiarificatore del Consiglio Superiore della Magistratura, o in mancanza di questo, anch’esso spesso tutt’altro che chiarificatore e anzi accentuatore delle difformità quello del legislatore.