I giudici della Corte d’Appello di Cagliari (Paolo Zagardo presidente, Antonio Onni relatore ed estensore, Tiziana Marogna a latere) hanno depositato ieri, nel pieno rispetto dei termini di legge, le motivazioni della clamorosa sentenza con cui, il 20 dicembre dell’anno scorso, avevano assolto tutti e quattro gli imputati mandati a processo dalla DDA di Cagliari – Grazia Marine, Antonio Maria Marini, Pasqualino Rubanu e Andrea Nieddu, già assolto in primo grado – dalla terribile accusa di aver preso parte, in qualitàdi custodi, al sequestro di Silvia Melis.
Le motivazioni attuano la definitiva demolizione degli strampalati teoremi con cui i PM Mura e Ganassi avevano sostenuto le loro tesi accusatorie, recepite in primo grado, per tre dei quattro imputati, dal Tribunale di Lanusei. In particolare, è stata evidenziata la contraddittorietà e la non piena credibilitàdi Silvia Melis, laddove la Corte ha evidenziato come questa, pur fornendo taluni dettagli “ambientali” combacianti con la realtà (orari dei rintocchi delle campane della chiesa di S. Giuseppe di Nuoro, vicina alla via Trento ove insiste la casa di Grazia Marine, orari di passaggio dei mezzi della nettezza urbana e simili), ne ha omesso altri di significativa importanza, come ad esempio i rumori del passaggio, per la via Trento, di una processione pasquale (che veramente avrebbero dimostrato che la Melis si trovava lì), e ne ha indicato di ulteriori non corrispondenti.
In buona sostanza, la Melis si è limitata a fornire particolari che chiunque fosse a conoscenza dell'”andazzo” quotidiano della via Trento, tra questi in particolare i poliziotti, e forse in particolare quello che, secondo l’avvocato Rovelli, “origliava” verso la casa di Grazia Marine, poteva ricostruire senza averli direttamente “vissuti”, ma non ha fornito un solo particolare che dimostri che lei è veramente stata lì.
Assolutamente inquietanti, poi, le considerazioni dei giudici in ordine alla “superteste” Anna Maria Rubatta, laddove, se da un lato si reputa fondata l’eccezione di inutilizzabilità sollevata dalla difesa avuto riguardo al fatto che la Rubatta, se davvero sapeva tutte queste cose, era fin dall’inizio tenuta, ai sensi dell’art. 3 della legge 82/91, a farne denuncia e non facendolo ha commesso reato, dall’altro lato si stigmatizza che la Rubatta fu manifestamente “indottrinata” dagli inquirenti con una circostanza menzognera, inerente alla presenza di Silvia Melis in via Trento (che era tutta da accertare).
Insomma, Silvia Melis e Annamaria Rubatta, il risultato è comune, e può chiaramente evincersi al di là della comprensibile prudenza dei giudici: dietro le loro propalazioni, non attendibili e non riscontrate appieno, vi è sicuramente un “suggeritore”, evidentemente gli stessi che depistarono le indagini e poi vollero strumentalizzare la frequentazione da parte di Pasqualino Rubanu del sito di Locoe per trovare dei colpevoli purchessia.
E sulla vicenda della tenda di Locoe e della pretesa “fuga” di Silvia Melis, i giudici della Corte d’Appello danno il colpo di grazia alla tesi difesa con le unghie e con i denti dall’ex ostaggio e da suo padre Tito, e propugnata tanto strenuamente dagli inquirenti cagliaritani, ma anche da quelli palermitani oggi estromessi per incompatibilitàdal PG di Palermo Celesti: non vi è alcun elemento di certezza, sostengono i giudici, che dimostri né la tesi della “fuga” né quella di una liberazione decisa dai banditi; neanche troppo implicitamente, quindi, la Corte d’Appello giudica Silvia Melis non credibile, e in ciò devono avere inciso, oltre ai rilievi relativi ai suoi racconti sul “buco nero”, i mille dubbi di ordine logico e oggettivo sulla possibilitàche la famosa tenda fosse presente nel sito di Locoe per tutto il tempo (dal 29 agosto all’11 novembre 1997) indicato da Silvia Melis.
Dietro tutto questo pastrocchio, che tra le righe della cauta prosa della sentenza viene evidenziato e smascherato, a nostro modesto avviso si cela una sola realtà: DEPISTAGGIO. E’ assolutamente evidente che né Silvia Melis né Anna Maria Rubatta avrebbero avuto interesse diretto a mentire, sicché l’ombra di un suggeritore si staglia netta.
Ora la Procura Generale di Cagliari potrà proporre ricorso per Cassazione, anche se le motivazioni della sentenza, molto accurate e caute e fondate sulla formula dubitativa, ci appaiono difficilmente attaccabili.
Una cosa è certa: qualunque giudice non prevenuto, imparziale, esente da condizionamenti, non avrebbe che potuto pronunciare una sentenza come questa, nell’attesa che il patrimonio di conoscenze che, pare, sia stato accumulato dal SISDE concorra a fare ancor maggiore chiarezza, e magari a scoprire l’identitàdei responsabili di questo tragico inganno.
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